Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
La trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica distrettuale, divenuto competente in ordine al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, non determina la necessità di reiterare ex art. 27 cod. proc. pen. il sequestro preventivo già disposto dal giudice per le indagini preliminari, trattandosi di incompetenza sopravvenuta a seguito della legge 13 agosto 2010 n. 136.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2012, n. 49092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49092 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
49 0 9 2 / 1 2 92 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALDO FIALE - Presidente - SENTENZA N. 1952/2012 Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 11922/2012- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCA RAMACCI - Consigliere - Dott. ELISABETTA ROSI Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AN AV N. IL 30/07/1960 avverso l'ordinanza n. 1/2012 TRIB. LIBERTA' di VENEZIA, del 24/01/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe nin's ou dichiarapove me d'efficacia del provvediviente de alp e dissequesins Udit i difensor Avv.; Butti Lucero d e су RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 24 gennaio 2012, ha respinto l'appello proposto da ND DA avverso decreto di sequestro preventivo emesso in data 25 settembre 2007 dal gip del Tribunale di Verona in un procedimento relativo ai reati di cui agli articoli 256, comma 1, lettera b), commi 3, 4 e 5, 258, comma 4, e 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché 480 e 493 c.p., per cui erano indagati rappresentanti e dipendenti della società Rotamfer di Castelnuovo del Garda;
tale sequestro poneva sotto vincolo giudiziario ex articolo 321, commi 2 e 3, c.p.p., due stabilimenti della suddetta società, gli automezzi utilizzati per la movimentazione e il trasporto dei rifiuti illecitamente trattati, la discarica che li conteneva e il laboratorio chimico della ditta Chimica Servizi, evidenziando che la libera disponibilità di tutto questo poteva consentire la produzione di ulteriori danni ambientali. Successivamente gli atti venivano trasmessi al P.M. presso la DDA di Venezia;
non avendo questi reiterato il provvedimento ex articolo 27 c.p.p., l'indagato LI MA in data 11 aprile 2011 presentava al gip di Venezia una istanza di perdita di efficacia o di revoca per ragioni di merito del vincolo imposto sul laboratorio, istanza respinta dal gip con provvedimento confermato poi dal Tribunale distrettuale ex articolo 322 bis c.p.p. In seguito la difesa del nuovo amministratore unico della società, ND, chiedeva il dissequestro della discarica, riproponendo l'eccezione procedurale già presentata da LI e nel merito adducendo che il mancato esercizio della discarica determinava una incontrollata produzione di percolato per cui la ditta aveva presentato alla Regione un piano di variante sostanziale al progetto di ampliamento del terzo lotto della discarica finalizzato alla sua definitiva messa in sicurezza, cui la Commissione regionale aveva dato parere favorevole subordinatamente al dissequestro. Il gip respingeva l'istanza ed era quindi proposto appello. Osservava il Tribunale che la questione di rito è infondata perché l'articolo 27 c.p.p. è applicabile quando la incompetenza del giudice che ha disposto la misura cautelare derivi dalla sopravvenienza di una situazione di fatto che determini lo spostamento della competenza (Cass., sez. I, 26 novembre 1991 n. 445), mentre nel caso di specie il trasferimento della competenza deriva da una modifica normativa. Nel merito, rilevava che il sequestro era stato disposto per evitare ulteriori danni ambientali, e che rimanevano i presupposti legittimanti il vincolo, non potendo incidere il parere della Commissione Regionale, trattandosi di una valutazione ancora da sottoporre alla Giunta Regionale;
in ogni caso la permanenza del vincolo non sarebbe ostativa al rilascio dell'autorizzazione regionale, ma solo alla sua successiva efficacia.
2. Contro l'ordinanza ha presentato ricorso la difesa di ND sulla base di due motivi,di cui il primo denuncia inosservanza delle norme sulla competenza cautelare in relazione agli articoli 27, 321, 21, 279 c.p.p. e 25 Cost. stabilite a pena nullità, e il secondo erronea applicazione delle norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione all'articolo 11 prel. c.c., in sintesi facendo valere la distinzione tra il momento dell'esercizio del potere e il momento della produzione degli effetti, la natura processuale della I. 13 agosto 2010 n. 136 (il cui articolo 11 ha modificato l'articolo 51, comma 3 bis, c.p.p. introducendovi il delitto, qui contestato, di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) e l'assenza di una specifica disciplina transitoria che comporta quindi l'applicazione del principio generale tempus regit actum, non potendosi dare dell'articolo 27 c.p.p. un'interpretazione non contestuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, entrambi attenendo alla sussistenza o meno di una incompetenza sopravvenuta da cui deriverebbe la caducazione della cautela. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso il 25 settembre 2007 dal gip del Tribunale di Verona, di cui è indiscussa la competenza all'epoca. Successivamente, come si è visto, è sopravvenuta la I. 13 agosto 2010 n. 136, il cui articolo 11 ha modificato l'articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., introducendovi il delitto di cui all'articolo 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); ciò ha comportato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica Distrettuale di Venezia, senza che sia stato poi reiterato il provvedimento. Ritiene il ricorrente che sia pertanto applicabile l'articolo 27 c.p.p., per cui le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o in seguito, "si dichiara incompetente per qualsiasi causa" cessano di avere effetto se entro 20 giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti il giudice competente non provvede ex articoli 292, 317 e 321 c.p.p. In "qualsiasi causa" dovrebbe pertanto includersi anche lo jus superveniens;
e ciò tanto più se si considera che la l. 13 agosto 2010 n. 136, di natura processuale, non detta alcuna specifica disciplina transitoria, rendendo dunque applicabile il principio generale tempus regit actum. La prospettazione del ricorso è suggestiva ma non condivisibile. Proprio in forza del principio generale tempus regit actum la competenza sussistente al momento dell'emanazione del provvedimento non può venire meno per jus superveniens. Condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto che solo la sopravvenienza di una situazione di fatto nuova determini lo spostamento della competenza, interpretazione conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha già chiarito come l'articolo 27 c.p.p. riguardi due ipotesi: l'incompetenza ab origine del giudice che ha emesso il provvedimento e la sopravvenienza di una situazione di fatto che determini lo spostamento della competenza, l'espressione "per qualsiasi causa" non potendo oltrepassare tali confini (Cass. sez.I, 27 gennaio 1992 n. 4485; cfr. pure, a proposito della competenza territoriale, Cass. sez. VI, 15 marzo 2006 n.9054). La sopravvenienza di una situazione di fatto è correlata all'evoluzione del procedimento e quindi non può non incidere sull'efficacia dei provvedimenti nell'ambito del procedimento stesso. Diverso è il caso dello jus superveniens, che prescinde dalla progressione procedimentale non trovando origine nel procedimento stesso: vige, pertanto, in tale fattispecie il principio generale della segmentazione normativa tradizionalmente espresso con il brocardo tempus regit actum, principio che nel campo processuale è species del generale principio di irretroattività dello jus novum (articolo 11 prel.c.c.), a sua volta correlato da un lato con perseguimento della certezza del diritto, e dall'altro con il principio di conservazione (sul principio generale della conservazione degli atti giuridici da ultimo Cass. sez. I, ord. 29 marzo 2012 n.11770; cfr. altresi Cass. sez. IV., 6 marzo 2004 n. 14863). La certezza del diritto e la conservazione degli effetti di un atto legittimo al momento della sua origine anche dopo la cessazione della vigenza della norma da cui trae la sua legittimità sono elementi generali fondanti la razionalità dell'ordinamento giuridico e quindi la tutela di chi ne fruisce (sul principio di conservazione anche nei provvedimenti cautelari ab origine illegittimi per incompetenza, quale presupposto della scissione, pur in tal caso logicamente provvisoria, della validità del provvedimento dalla sua efficacia, Cass. sez. I, 28 aprile 1995 n. 1655 e Cass. sez. I, 10 maggio 1995 n.1925). Irragionevole, infatti, e, sul piano processuale, al limite contrastante altresì con il principio della ragionevole durata del processo (in quanto incisa dalla necessità di un adeguamento costante allo jus novum poiché questo comporterebbe un aggravamento del processo derivante dall'aumento dei provvedimenti) è ritenere che sussista una scissione tra il momento dell'esercizio del potere e il momento della produzione degli effetti, tale da svincolare questi ultimi, in forza della loro permanenza temporale, dalla legittimità che ha connotato il primo nel caso in cui uno jus superveniens modifichi i presupposti dell'esercizio del suddetto potere. L'interpretazione dell'articolo 27 c.p.p. non può, allora, non contestualizzarsi entro queste connotazioni sistemiche, dovendosi pertanto pervenire a concludere nel senso che la caducazione di cautela per incompetenza da esso disciplinata non include la fattispecie in esame, nella quale non si è verificata alcuna incompetenza sopravvenuta, rimanendo l'atto che ha disposto la cautela regolato dalla norma vigente al momento della sua emissione, e quindi mai viziato da incompetenza. Il ricorso risulta dunque infondato, e a ciò consegue il suo rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012 Il Presidente Il Consigliere estensore Zaraziosi DEPOSITATA IN CANCELLERIA Aldo Fiale Aero Prole IL 18 DIC 2012 DICAS L CANCELLIFRE Luana MariantLuana A