Sentenza 2 aprile 2007
Massime • 1
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni nel caso in cui le operazioni di ascolto siano state eseguite presso gli impianti installati in una Procura della Repubblica diversa da quella che ha richiesto e disposto la relativa attività di intercettazione, trattandosi di una forma di collaborazione tra uffici del P.M. che può essere inquadrata tra le attività delegabili ai sensi dell'art. 370, comma terzo, cod. proc. pen. (Nel caso di specie, l'attività di intercettazione disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli è stata materialmente eseguita presso gli impianti delle Procure di Frosinone e di Cassino, nel cui ambito territoriale si trovavano alcune delle persone da sottoporre a controllo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2007, n. 35769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35769 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 02/04/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 761
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 38671/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP IU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 31 luglio 2006 dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIDELBO GIORGIO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. LEONI MARCELLO, in sostituzione dell'Avv. CATERINO PAOLO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. in sede, con provvedimento del 3 luglio 2006, aveva disposto nei confronti di PP SP la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di appartenenza all'associazione camorristica, di stampo mafioso, denominata "clan OS", gruppo rientrante nella costellazione della più ampia organizzazione criminale nota come "clan dei casalesi".
Secondo il Tribunale i gravi indizi della partecipazione dell'indagato all'associazione per delinquere sono costituiti da una serie di intercettazioni telefoniche da cui risulterebbe un pieno coinvolgimento nel gruppo criminale facente capo a EL OS, di cui ES eseguiva in maniera puntuale e tempestiva gli ordini, svolgendo mansioni di carattere fiduciario ed informando il capo dell'associazione circa lo sviluppo delle illecite attività del gruppo.
2. Contro questa ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., in quanto le attività di intercettazioni sarebbero state svolte presso gli uffici delle procure di Frosinone e di Cassino, anziché negli uffici della procura di Napoli che tali intercettazioni aveva richiesto e disposto. In sostanza, sarebbe stato interrotto il nesso, voluto dal legislatore, tra Pubblico Ministero procedente e sede fisica in cui le attività di ascolto devono essere effettuate, senza che sia stata attivata neppure la procedura di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3. Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto riconoscere l'inutilizzabilità del materiale intercettato perché acquisito in violazione dell'art. 268 c.p.p., e di conseguenza annullare l'ordinanza cautelare per difetto dei gravi indizi di colpevolezza rappresentati esclusivamente dai risultati di tali intercettazioni. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'ordinanza impugnata là dove ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di partecipazione ad associazione mafiosa, rilevando che il Tribunale ha fondato la sua decisione su una valutazione della posizione dell'indagato incompleta, basandosi sulla gravità dei fatti contestati agli altri indagati e valorizzando il rapporto di parentela con OS LE (la cui compagna è la sorella della moglie dell'SP), senza considerare che le semplici relazioni di parentela o di affinità non possono da sole costituire indizio dell'appartenenza ad una associazione di tipo mafioso. Inoltre, viene sottolineato che all'SP non è stato contestato alcun reato fine e che non siano stati evidenziati rapporti con altri affiliati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I motivi del ricorso sono tutti infondati.
3.1. Non sussiste alcuna violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in conseguenza del fatto che l'attività di intercettazione disposta dalla procura di Napoli sia stata materialmente eseguita presso gli uffici delle procure di Frosinone e di Cassino, per cui, devono escludersi ipotesi di inutilizzabilità dei risultati di tali intercettazioni.
L'art. 268 c.p.p., comma 3, prescrive che le operazioni siano effettuate esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, consentendo il compimento di tali operazioni presso impianti di pubblico servizio ovvero in dotazione della polizia giudiziaria solo in presenza di predeterminate situazioni di cui si deve dare adeguata giustificazione attraverso un provvedimento motivato. Si tratta di una norma di garanzia su cui la giurisprudenza è più volte intervenuta negli ultimi anni con decisioni che hanno valorizzato, talvolta anche eccessivamente, il significato della motivazione, pur di ribadire l'eccezionalità del ricorso ad impianti diversi da quelli installati nelle procure della Repubblica. La ragione di tale garanzia è non solo quella di impedire che l'esecuzione delle attività intercettative favorisca captazioni abusive, ma anche quella di tendere ad ottenere le condizioni per il massimo controllo sulla diffusione di notizie riservate e per evitare il rischio di manipolazione delle registrazioni. Ed infatti, almeno da un punto di vista ideale, tali condizioni possono essere più facilmente ottenute dall'utilizzo di impianti sotto il diretto ed immediato controllo, anche fisico, dell'autorità giudiziaria: per questo il ricorso ad impianti esterni deve essere specificamente autorizzato.
Tenendo presente lo scopo della norma e la valenza della garanzia che il legislatore ha voluto perseguire si deve riconoscere che nessuna contrapposizione allo spirito della legge si realizza se, come nel caso in esame, le operazioni di intercettazione vengono effettuate presso impianti presenti in altri uffici di procura. D'altra parte, nel codice non si rinviene alcuna norma, generale o speciale, che impedisca questa forma di collaborazione tra uffici giudiziali, ne' è previsto che in tali casi vi debba essere un provvedimento autorizzatorio che motivi una simile scelta, ad esempio richiamando i presupposti cui si riferisce l'art. 268 c.p.p., comma 3, dovendo comunque escludersi un'applicazione analogica di tale disposizione, in quanto, come si è visto, diversa è la sua funzione.
Si tratta di una forma di collaborazione tra uffici del Pubblico Ministero che non viola alcuna norma di legge e che, anzi, può essere inquadrata genericamente tra le attività delegabili ai sensi dell'art. 370 c.p.p., comma 3, tenuto conto che nella specie alcune persone da sottoporre a controllo si trovavano in Comuni non ricompresi nella circoscrizione del Tribunale di Napoli.
3.2. Con riferimento all'altro motivo del ricorso, deve escludersi che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente applicato l'art. 273 c.p.p., e che sia incorsa in un difetto di motivazione, così come dedotto dal ricorrente.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo contestato all'indagato sulla base di una attenta lettura delle conversazioni intercettate e, come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni oggetto dell'intercettazione costituiscono questioni di fatto, rimesse alla valutazione del giudice di merito, quindi sottratte al sindacato di legittimità ogni qualvolta tale valutazione sia motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (sez. 6^, 10 giugno 2005, n. 35680, Patti;
sez. 4^, 28 ottobre 2005, n. 117, Caruso). Nella specie, i giudici hanno messo in rilievo come dalle plurime conversazioni intercettate sia emerso un rapporto di stabile appartenenza dell'ES al gruppo criminale facente capo ai OS, nell'ambito del quale avrebbe svolto, per conto soprattutto di LE OS, incarichi di carattere fiduciario, come occuparsi di contattare, assieme ad altri esponenti del gruppo criminale, le vittime delle azioni estorsive e riscuotere le somme di volta in volta pretese. A tali conclusioni il Tribunale è pervenuto esaminando i risultati delle intercettazioni più significative, il cui contenuto è stato sinteticamente riportato nell'ordinanza, che appare fornita di un apparato motivazionale completo e immune da vizi logici.
Peraltro, non è vero quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui gli indizi della sua appartenenza all'associazione sarebbero stati fondati esclusivamente sul rapporto di "affinità" con il OS:
invero, l'ordinanza lungi dal dare esclusivo rilievo a tale circostanza, non solo ha condotto un'attenta analisi del contenuto delle intercettazione, ma ha anche tenuto presente i controlli operati dalla P.G. che hanno confermato le frequentazioni con altri componenti del gruppo criminale e con lo stesso LE OS. Del tutto irrilevante ai fini della sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo è la circostanza che all'imputato non siano stati contestati reati - fine: come è noto, quello associativo è un reato autonomo, per cui la "prova" della partecipazione al gruppo criminale è del tutto indipendente rispetto alla commissione dei reati scopo.
4. In conclusione, l'infondatezza dei motivi esaminati determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007