Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AULA "A" UFFICIO COPIE Rilasciata copia legate 0 00 9 8 / 01 al Sig. AW GEN. STAPE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE per diritti L. 6 MAR 2001 Richiesta copia studio IL CANCELLIERE IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 dal Sig REPUBBLICA ITALIANA 5.GEN 2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14632/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Paolino Dell'Anno Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Cron. 101 Dott. Luciano Vigolo Consigliere Rep. Ud. 11 Dott. Guido Vidiri Consigliere ottobre Dott. Pasquale Picone Consigliere 2000 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VA ER, elettivamente domiciliata in Roma, via di presso l'avv. Paolo di Giovanni, che la Fioranello n. 961 rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente 4167 A avversO la sentenza n. 595/98, decisa il 15 gennaio 1998 e pubblicata il 3 giugno 1998, resa dal Tribunale di Potenza nel procedimento n. 591/98 R.G.;591/92 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 29 30 gennaio 1997, il Pretore di Potenza respingeva la domanda proposta dall'odierna parte ricorrente e intesa ad ottenere l'assegno mensile d'invalidità civile, ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118. VA ER interponeva appello e in esito il Tribunale di -15 gennaio 3Potenza, con sentenza n. 595/98 emessa in data giugno 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che facevano difetto, oltre al requisito sanitario, non provato, i requisiti reddituale ed occupazionale, non apparendo sufficiente, per il primo, la mera produzione di atto di notorietà e non essendo stata documentata, per il secondo, l'iscrizione negli elenchi degli invalidi e l'incollocamento. VA ER propone ricorso per cassazione e deduce un solo motivo. Il Ministero dell'Interno, costituendosi a seguito di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, avvenuta inizialmente 2 presso l'Avvocatura Distrettuale di Potenza anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo si denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 срс, la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 legge 20 marzo 1971 n. 118 e dell'art. 1 legge 15 maggio 1997. Si afferma che il requisito dell'incollocamento ben può provarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur se mancata l'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 482/68. Non viene invece censurato il rilievo del Collegio di merito, motivato col richiamo all'autorità del precedente di questa Corte 27 maggio 1991 n. 5995, in ordine alla impossibilità di provare il requisito reddituale con la mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Non appare infatti idoneo allo scopo il mero richiamo all'art. 1 legge 15 maggio 1997 n. 127 che, dal contesto del discorso, risulta chiaramente riferito al solo stato di disoccupazione, non essendo formulato rilievo di sorta in ordine all'argomento addotto dal Tribunale mediante richiamo del precedente di legittimità ove si rinviene una ben precisa motivazione nel senso che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti fra privati, considerato che alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse affermazioni. Si deve quindi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione 3 motivazione, ciascuno dei quali sorregge autonomamente il decisum di dei due argomenti sentenza impugnata, giacché, quand'anche si accogliesse il solo uno censurato viene quale col impugnata sarebbe pur sempre idonea a costituire della l'altra affermazione ricorso, della il di motivo prospettato dalla non investita quanto in pronuncia decisione, censura (Cass. civ., 26 gennaio 1985, n. 380). della fondamento della manifesta infondatezza e nulla deve disporsi per le spese del estremi Non ravvisandosi presente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 gli temerarietà della pretesa, disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 11 ottobre 2000 IL PRESIDENTE Vulin. Min um sebence ba I D , A S IL CONSIGLIERE ESTENSORE O 0 S 1 L 3 A L . 3 T T O , 5 Shall B R A I . 'A S D E N L P L A S E 3 T 7 S D - I O 8 S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA - P 1 N M 1 E I A Depositata in Cancelleria S D A I E - 5 GEN. 2001 E D A , G E O G O oggi, T R E T T N T L S E I A IL COLLABORATORE I M S IR G E E A E R DI CANCELLERIA L D P R L U S O E T D R O