Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2001, n. 45543
CASS
Sentenza 21 novembre 2001

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In tema di interrogatorio di garanzia, qualora la misura cautelare sia aggravata ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, trova applicazione il comma 1 bis dell'art. 294 cod. proc. pen. che impone, nei dieci giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, l'interrogatorio della persona già sottoposta ad altra misura cautelare, e non l'art. 299 comma 3 ter cod. proc. pen. che, nel disciplinare la diversa ipotesi di sostituzione di misura in melius, esige l'effettuazione dell'interrogatorio solo ove ricorrono taluni presupposti (richiesta dell'imputato e allegazione di nuove o diverse emergenze rispetto a quelle precedentemente valutate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2001, n. 45543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45543
    Data del deposito : 21 novembre 2001

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