Sentenza 21 novembre 2001
Massime • 1
In tema di interrogatorio di garanzia, qualora la misura cautelare sia aggravata ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, trova applicazione il comma 1 bis dell'art. 294 cod. proc. pen. che impone, nei dieci giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, l'interrogatorio della persona già sottoposta ad altra misura cautelare, e non l'art. 299 comma 3 ter cod. proc. pen. che, nel disciplinare la diversa ipotesi di sostituzione di misura in melius, esige l'effettuazione dell'interrogatorio solo ove ricorrono taluni presupposti (richiesta dell'imputato e allegazione di nuove o diverse emergenze rispetto a quelle precedentemente valutate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2001, n. 45543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45543 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 21/11/2001
Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 3561
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 19366/2001
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da
UI NT contro l'ordinanza 3 aprile 2001 del Tribunale del riesame di Sassari.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Dott. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. UI NT ricorre contro l'ordinanza in epigrafe con cui è stato respinto l'appello da lui promosso contro il diniego di dichiarazione di inefficacia della misura degli arresti domiciliari disposta a suo carico.
2. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il giudice, a pena di inefficacia, deve procedere all'interrogatorio dell'indagato nei termini previsti dall'art. 294 comma 1 bis c.p.p., in caso di aggravamento di misura cautelare ai sensi del successivo art. 276.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame, conformemente al GIP, ritiene che in caso di aggravamento della misura, disposto ai sensi dell'art. 276 c.p.p., l'indagato debba essere interrogato solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 299 comma 3 ter c.p.p. (sostituzione basata su elementi nuovi o diversi, richiesta dell'imputato). Ma l'opinione è evidentemente errata, in quanto la norma citata da ultimo si riferisce alla sostituzione della misura in melius, d'ufficio o su istanza dall'imputato, come fatto palese dal precedente comma 3 bis di cui rappresenta lo svolgimento procedimentale e dal fatto che, essendo i provvedimenti da adottarsi in caso di trasgressione misure a sorpresa, è inconcepibile una previa richiesta di essere interrogati.
2. Trova così applicazione, alla specie contemplata dall'art. 276 c.p.p., il comma 1 bis dell'art. 294 c.p.p. che impone, nei dieci giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, l'interrogatorio della persona già sottoposta ad altra misura cautelare, con la sanzione di inefficacia comminata dal successivo art. 302 (il quale fa riferimento a tutti i termini previsti dall'art. 294 per l'interrogatorio).
Ne deriva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella del GIP che ha respinto la richiesta declaratoria di inefficacia e la dichiarazione di inefficacia della misura sostituita.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella del 20 febbraio 2001 del GIP del Tribunale di Nuoro e dichiara inefficace la misura degli arresti domiciliari adottata nei confronti di NT UI dal GIP del Tribunale di Nuoro il 10 gennaio 2001. Ordina la liberazione del NT se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2001