Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
È illegittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica pur in possesso dell'autorità competente, poichè tale omissione, rendendo le ricerche incomplete, viola il principio di effettività della ricerca, sotteso alle previsioni contenute nell'art. 159 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Irreperibiltà richiede ricerche cumulative (Cass. 13308/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2025
Le ricerche necessarie ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta, in quanto l'emissione del decreto costituisce extrema ratio, giacché equipara la conoscenza legale a quella sostanziale da parte dell'imputato del contenuto dell'atto, il che implica che siano stati esperiti tutti i necessari tentativi per la notifica. Corte di cassazione sez. V, ud. 4 marzo 2025 (dep. 7 aprile 2025), n. 13308 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 1 luglio 2024, confermava quella del Tribunale di Vercelli, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2015, n. 47746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47746 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
ASTA 47 7 46 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZAPresidente - N. 1481/2015 CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. - N. 4172/2015- Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI KI DD N. IL 27/07/1982 HI IR N. IL 01/08/1980 avverso la sentenza n. 6047/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2015 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Morib b ordo Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO, che ha concluso per il rifetto di ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv difensorLadies Life Ave. As To Pietro del fors de Rome, druffers, in ра entrambi gh imputati, il quales reporte lucasso chiedendomдва проста l'eccoglimento Fatto e diritto SO TA IN e SO NI hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa il 10.1.2014 a conferma della sentenza del Tribunale di Milano in data 25.3.2013 con la quale i predetti sono stati dichiarati colpevoli di una serie di episodi di detenzione illecita e di cessione di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina e sono stati condannati, ritenuta l'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73 V comma d.p.r. 309/90 (allora attenuante ad effetto speciale), il SO NI alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 5.200 di multa, SO TA IN alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 4.500 di multa. A sostegno del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi.
1- inosservanza delle norma processuali per essere stata eseguita irritualmente la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e conseguentemente la citazione degli imputati in primo grado sulla base di un decreto di irreperibilità nullo. Deduce in proposito la difesa che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto che dispone il giudizio sono state eseguite col rito degli irreperibili senza il previo esperimento di tutte le ricerche, da effettuarsi anche attraverso anche il contatto telefonico dei predetti, risultando noto il numero delle rispettive utenze cellulari, in quanto oggetto di intercettazioni. Richiama in proposito la difesa l'indirizzo di questa Corte, secondo cui è illegittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza l'utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica pur in possesso del'autorità competente. (Cass 13.1.2010 n. 5476). Di conseguenza l'incompleto svolgimento delle ricerche per l'emissione del decreto di irreperibilità, ne determina la nullità assoluta che si estende a tutte le successive notifiche effettuate secondo il rito degli irreperibili sulla base di un decreto di irreperibilità nullo.
2- erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 c.p.p., 73 dpr 309/90, illogicità, contraddittorietà della motivazione. 1 лив Assume la difesa che la sentenza impugnata fonda la responsabilità degli imputati per gli episodi di cessione di stupefacenti solo sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, sulle utenze asseritamente in uso ai predetti, senza che sia stato acquisito alcun riscontro esterno, non essendo stata effettuata alcuna attività di osservazione, pedinamento e controllo, alcuna perquisizione, alcun sequestro di sostanza stupefacente sulla scorta delle conversazioni captate. Peraltro, osserva la difesa, gli stessi giudici danno atto di un linguaggio “allusivo, criptico", dal tenore non univoco, ragione per cui le intercettazioni sono fonti di prova lacunose, data la mancanza di espliciti riferimenti ai fatti contestati, e l'accertamento del coinvolgimento degli imputati è avvenuto attraverso un'operazione da parte dei giudici di estrapolazione dalla conversazioni di frasi dal contenuto neutro alle quali è stato attribuito, in sede di interpretazione, un significato penalmente rilevante. Ritenuto in diritto Il primo motivo del gravame è fondato. Ai fini della rituale emissione del decreto di irreperibilità e della conseguente notifica dell'atto giudiziario presso il difensore di ufficio, secondo quanto prescritto dall'art. 159 c.p.p. le ricerche dell' indagato o imputato, destinatario dell'atto, non devono essere limitate ai luoghi espressamente indicati da detto articolo La presenza nel testo della norma dell'avverbio "particolarmente", sta ad indicare che a quei luoghi specificamente menzionati deve essere accordata preferenza ma non che ad essi solo deve essere circoscritta la ricerca del destinatario della notifica, rimanendo salva la possibilità di estenderla altrove e con altri mezzi. In definitiva la ratio della norma è quella di assicurare un' effettiva ed efficace ricerca dell'indagato o imputato in tutti i posti dove, per conoscenze o informazioni acquisite, si presuma possa trovarsi, prima di emettere il decreto di irreperibilità, utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell'autorità procedente, prescindendo da rigorosi formalismi, atteso il rilievo costituzionale degli interessi tutelati. 2 лив Alla stregua di siffatta interpretazione della norma, ispirata a garantire l'effettività del reperimento del destinatario della notifica, al fine di assicurare la conoscenza del procedimento, si deve ritenere che qualora l'autorità procedente sia in possesso del suo numero cellulare e non lo utilizzi nelle ricerche, incorre in una negligente omissione che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca, inficiando il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale ad esso connesso. Nel caso di specie, gli organi di polizia giudiziaria incaricati della ricerca erano in possesso del numero di cellulare dell'indagato in quanto sottoposto ad L intercettazione telefonica. La conoscenza dell'utenza cellulare e la facilità del telefonico, dovevano indurrecontatto immediato propria di tale strumento l'autorità inquirente ad avvalersene per ricercare il destinatario della notifica. Il mancato ricorso a tale modalità di ricerca, pur in possesso del numero dell'utenza mobile, rende le ricerche finalizzate all'emissione del decreto di irreperibilità incomplete, proprio in considerazione della facilità del contatto, tale da rendere doveroso il tentativo di ricercare il destinatario della notifica attraverso il telefono cellulare in suo uso e di cui gli organi preposti alla notifica siano a conoscenza. (v. in tal senso Cass sez. 1, 13.10.2010 n. 5476 rv 245914) Questa Collegio conosce l'orientamento contrario della Suprema Corte (Cass, sez 2, 29.4.2011 n. 32331, rv 250764, 16.1.2015 n. 2886, rv 262287) fondato sul rilievo che l'utenza cellulare è priva di qualsiasi collegamento certo ad una persona o ad un luogo, a differenza della utenza telefonica fissa, la cui conoscenza permette di allargare la ricerca anche al luogo ove l'utenza è installata, con possibile acquisizione di ulteriori notizie circa l'attuale dimora del ricercato. Tale rilievo non è decisivo al fine di escludere l'estensione delle ricerche anche attraverso il ricorso al telefono cellulare. E' vero che l'utenza mobile non assicura un contatto con la persona del ricercato né consente di individuare con certezza i luoghi ove esso possa trovarsi. Tuttavia proprio la formulazione dell'art. 159 c.p.p.,, nell'indicare i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, il destinatario dell'atto deve essere ricercato, lasciando salva la possibilità di ricercarlo altrove e 3 и diversamente, sottende il principio della effettività della ricerca al fine di assicurare la conoscenza dell'atto all'interessato. Da tale principio discende che qualora emergano elementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati, il decreto di irreperibilità non può essere adottato. Di conseguenza, ove l'autorità procedente sia a conoscenza dell'utenza mobile del ricercato, le ricerche devono essere effettuate anche avvalendosi di tale canale e il mancato utilizzo di esso rende incomplete le ricerche con conseguente nullità del decreto di irreperibilità emesso senza fare ricorso a tali modalità di rintraccio, nullità assoluta, insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza impugnata e quella di primo grado devono dunque essere annullate con trasmissione degli atti giudice di primo grado per la celebrazione del nuovo giudizio. Nell'accoglimento del primo motivo di gravame rimangono assorbiti gli altri motivi
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la -Tribunale di Milano trasmissione degli atti per la celebrazione del giudizio di primo grado. Così deciso il 24.9.2015 Il Presidente il consigliere estensore Рішене EMA D Mariapia Savino I Carlo Giovanni Brusco R P ме On FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giontrant CORTE SUPREMA DI CA SSAZIONE IV Sezione Pensle DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 DIC. 2015 IL FUNZIONATO GIUDIZIARIO Pot Gibany RUELLO 4