Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2003, n. 20198
CASS
Sentenza 14 aprile 2003

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In considerazione della natura istantanea del reato di ricettazione, il quale si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, nessun rilievo può essere attribuito, a fini della perseguibilità in Italia, al luogo in cui viene accertata la detenzione della "res" (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto commesso all'estero il delitto di ricettazione di un bene consegnato al ricettatore, cittadino italiano, in territorio estero, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, difettando nella specie la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia prevista dall'art. 9 c.p.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2003, n. 20198
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20198
    Data del deposito : 14 aprile 2003

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