Sentenza 14 aprile 2003
Massime • 1
In considerazione della natura istantanea del reato di ricettazione, il quale si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, nessun rilievo può essere attribuito, a fini della perseguibilità in Italia, al luogo in cui viene accertata la detenzione della "res" (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto commesso all'estero il delitto di ricettazione di un bene consegnato al ricettatore, cittadino italiano, in territorio estero, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, difettando nella specie la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia prevista dall'art. 9 c.p.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2003, n. 20198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20198 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 16/04/2003
1. Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 659
3. Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 25898/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NA;
avverso la sentenza in data 16.3.2001 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dr. A. Frasso che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LO NA impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli confermativa, quanto all'affermazione di responsabilità, della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di ricettazione. Denuncia:
- violazione degli artt. 6, 9 e 648 c.p.; osserva il ricorrente come l'acquisto del bene che si assume di provenienza da delitto sia avvenuto indiscutibilmente in Francia;
che, essendo la ricettazione reato istantaneo, si deve ritenere interamente consumato in territorio estero, non rilevando in proposito, contrariamente all'assunto del giudice di appello, che la detenzione sia proseguita in Italia;
che, trattandosi di delitto comune del cittadino commesso all'estero e punito con una pena minima inferiore ai tre anni, sarebbe stata necessaria, ai fini della procedibilità, la richiesta del Ministro di giustizia, nel caso di specie assente;
- manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento.
La prima doglianza è fondata ed assorbente. Premesso, in fatto, che è indiscussa la circostanza dell'acquisto della res di cui all'imputazione in territorio francese, nonché, in diritto, che nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione del principio secondo cui la ricettazione è reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente riceve la cosa di provenienza delittuosa (sez. 1^, 12.6.1997, conf. Comp. in proc. Sivari, rv 208400; sez. 1^, 26.2.1994, conf., comp. in proc. Collu, rv 196982; sez. 2^, 23.1.1997, Mazza, rv 207124), osserva il collegio come, in assenza della richiesta del Ministro di giustizia prevista dal comma secondo dell'art. 9 c.p. per i delitti comuni commessi dal cittadino all'estero e puniti nel minimo - quale il caso in esame - con pena detentiva inferiore ai tre anni, difetti nella specie la condizione di procedibilità.
Ed invero, in considerazione della natura istantanea del reato di ricettazione, il quale si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rileva l'accertata permanenza dei suoi effetti nel territorio nazionale, dovendosi escludersi la possibilità di considerare "parte dell'azione" la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della "res" è stata accertata (sez. 2^, 24.5.1994, Carreras, 198158); ne' vi è alcun elemento fattuale, desumibile dai provvedimenti di merito, che suffraghi la tesi sostenuta dalla difesa della parte civile davanti a questa Corte, secondo cui sarebbero avvenute in Italia ideazione e programmazione del reato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di richiesta del Ministro della giustizia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di richiesta del Ministro della giustizia.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2003