Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
) 4 A 7 E . I n S P D S O 7 8 A A OGGETTO: Matrimonio - Separa- R ITALIANA 9 EPUBBLICA T 1 T T zione - Addebitabilità - Misura del- S N ME LEE POFU LO I01742 703 o S l'assegno di mantenimento z O I A r P a R G M m T E I ' L R 6 L A E SU REMARI CAS ONE L I e I g A D g D N e , L G E O SEZIONE PRIMA CIVILE 9 O T L 1 . t N L r A E A O ( composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D S B E R.G.N.15970/00. Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Vincenzo PROTO Consigliere i Cron. 4036 Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Dott. RI Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Ud.
4.11.02. Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: RU AR PI, elettivamente domiciliata in Circonvallazione Clodia n.29, presso l'avv. Roma, Claudio Bevilacqua, che unitamente all'avv. Rosalba Bianchi del foro di Torino la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PI NC, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni, n.132, presso l'avv. Pie- tro Morganti, che unitamente all'avv. Paola De Bene detti del foro di Torino lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
1978 1 2002 controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 688 pubblicata il 26 aprile 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Claudio BEVILACQUA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 24 novembre 1992 NC PI chiedeva al Tribunale di To- rino la pronuncia di separazione personale dal Co- niuge RI IA CA. - 16 novembre 1999 Con sentenza del 4 ottobre il tribunale pronunciava la separazione tra i coniu gi con addebito al marito, affidava il figlio mino- re alla madre, cui assegnava la casa coniugale, e poneva a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di £. 800.000, ol- tre al rimborso della metà delle spese mediche e scolastiche, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, nonché di ulteriori £.
1.500.000 per il mantenimento del coniuge. 2 Su gravame del PI la Corte d'Appello di in par-Torino, con sentenza del 7-25 aprile 2000, ziale riforma della decisione impugnata, respingeva le domande di addebito mosse reciprocamente dalle parti e riduceva rispettivamente a £.
1.100.000 e a £. 700.000 gli assegni mensili a carico dell'appel- lante. Dopo attento riesame delle risultanze istrutto rie la corte escludeva che la separazione potesse essere attribuita a condotte poste in essere dal Pi schedda in violazione del dovere di lealtà derivan- te dal matrimonio, e affermava che essa andava ri- condotta unicamente al venir meno dell'armonia e della comunione materiale e spirituale tra i coniu- gi a seguito della nascita del figlio ed a taluni tratti della personalità della CA, peraltro già presenti precedentemente, seppur in forma attenua- ta, e perciò noti al PI. Tenuto conto della situazione economica delle parti, e considerato che l'appellante doveva contribuire al mantenimento di un figlio nato da una relazione con un'altra donna che viveva in una casa presa in locazione mentre la appellata godeva di un alloggio di sua proprietà, la corte riduceva nella misura innanzi esposta gli oneri economici posti a carico dell'appellante. 3 Contro la sentenza ricorre per cassazione con due motivi RI IA CA. Resiste con controricorso NC PI. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo viene denunciato il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto relativo all'esclusione dell'addebito della separazione e la violazione del principio dell'one- re della prova perché, nell'affermare che il ricor- rente aveva fatto chiaramente capire il proprio di- sagio al coniuge, la sentenza impugnata avrebbe tra lasciato ogni esame delle dichiarazioni rese dai te sti CA, ET, De MI, ed RA e a- vrebbe del tutto stravolto la deposizione della te- ste Boffi, privilegiando le risultanze della rela- zione di consulenza tecnica d'ufficio della psicolo ga dott. Recrosio, senza considerare che il ricor- rente non aveva provato in alcun modo di aver reso noto alla moglie di non approvare il suo atteggia- mento di dedizione alla casa e all'allevamento del figlio né che la propria condotta, contraria ai do- veri del matrimonio, potesse in qualche modo trova- re giustificazione nel comportamento del coniuge. La censura non ha fondamento poiché il giudice 4 di merito è libero di attingere il proprio convinci mento da quelle prove о da quelle risultanze i- struttorie che ritenga più attendibili e idonee al- la sua formazione, essendo sufficiente, ai fini del la congruità della motivazione e del relativo ap- prezzamento dei fatti, che il convincimento del giu dice si sia compiuto attraverso una valutazione dei vari elementi di prova acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazio- ne degli altri elementi non menzionati o non accol- ti, purché risulti logico e coerente il valore pre- minente attribuito, sia pure per implicito, a quel- li utilizzati. A tali criteri si è pienamente attenuto il giu dice di appello come del resto è confermato dalle dichiarazioni dei testi che non sono state conside- rate dalla sentenza impugnata, riportate nel ricor- so, le quali si riferiscono a circostanze di scarsa rilevanza ai fini della dimostrazione della parzia- lità del giudizio posto a fondamento della pronun- cia che ha annullato la statuizione di addebitabi- lità formulata dal primo giudice. E, poiché la censura in esame appare diretta ad un inammissibile riesame elle risultanze istrut- torie, che non è consentito al giudice di legittimi 5 i tà, il primo motivo di ricorso non può trovare acco glimento. Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 156 cod. civ. e si sostiene che il giudi- +ce di appello, nell'operare una riduzione dell'asse gno mensile posto a carico del PI, non a- vrebbe adeguatamente valutato le risultanze del ver bale di comparizione dei coniugi e della documenta- zione in atti per quanto attiene alla valutazione delle rispettive condizioni economiche. Anche tale censura è immeritevole di accogli- mento poiché il giudice di gravame, nell'operare la riduzione dell'onere economico posto a carico del PI, non ha contestato la sussistenza degli e lementi di fatto sui quali si è fondata la valuta- zione posta a fondamento della decisione parzialmen te riformata, puntigliosamente riproposti dalla ri- corrente, ma si è limitato a evidenziare circostan- ze non adeguatamente valutate dal primo giudice, che non formano oggetto di contestazione da parte della ricorrente, le quali forniscono logica giusti ficazione alla sua decisione. In conclusione il ricorso non può trovare acco glimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza. 6
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ri- corrente al pagamento delle spese giudiziali che li quida in complessivi €. 100,00 oltre €. 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2002. Mg, Vitrocer IL PRESIDENTEPolifonis IL CONSIGLIERE EST. SUPREMA PICASSAZIONE Primo Recione Civile Depositate in Canoxied 06 FEB. 2003 Luisa rassineti IL CANCELLIERE 7