Sentenza 23 novembre 2018
Massime • 1
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno può concorrere con il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO), in quanto si tratta di misure differenti che non si sovrappongono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2018, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2018 |
Testo completo
0 1308-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Gerardo Sabeone Presidente - Sent. n. sez. 2405/2018 Francesca Morelli CC 23/11/2018- Antonio Settembre R.G.N. 16546/2018 Elisabetta Maria Morosini Giuseppe Riccardi Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FR EF, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 21/03/2018 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 21/03/2018 la Corte di Appello di Catania, constatata la pericolosità attuale del ricorrente e l'adeguatezza ai fatti dell'entità della misura utilizzata, ha confermato decreto del Tribunale di Catania che aveva applicato ad RI EF la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni uno e mesi sei, nonché il pagamento di euro 1.500 di cauzione, perché ritenuto soggetto pericoloso per EK l'ordine e la pubblica sicurezza, in quanto condannato in via definitiva per i reati di porto d'armi, detenzione illegale di armi e getto pericoloso di cose, oltre ad essere imputato in procedimento penale per il delitto di tentata estorsione e sottoposto al c.d. DASPO.
2. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione il difensore di RI EF, Avv. Giorgio Terranova, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
2.1. Violazione di legge per erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art 6 d.lgs. 159/2001, e processuale, in relazione all'art. 125 c.p., nonché mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione personale: il provvedimento impugnato merita censura,secondo il ricorrente, perché non fornisce alcuna motivazione in ordine ai requisiti soggettivi richiesti per l'applicazione della misura in questione;
lamenta che la Corte avrebbe affermato la pericolosità c.d. generica esclusivamente sulla base dei reati per cui il ricorrente è stato condannato, senza però valutare l'attualità della pericolosità, essendo i fatti sintomatici risalenti al 2001; gli ulteriori e più recenti fatti riguardano una tentata estorsione del 2012 ed un DASPO del 2015. Né sarebbero stati valutati gli elementi favorevoli dedotti, quali l'attività lavorativa svolta e la partecipazione a manifestazioni sociali. Il giudizio sarebbe, dunque, basato su una mera presunzione di pericolosità, non supportato da elementi che facciano ritenere necessaria la misura applicata.
2.2. Violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura: risulterebbe carente, altresì, la motivazione relativa all'adeguatezza ed alla proporzionalità della misura, essendosi la Corte limitata ad affermarne la conformità ai fatti in questione;
lamenta inoltre la mancanza di motivazione in ordine al confermato obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
2.3. Violazione di legge per violazione della legge penale in relazione all'art. 4 d.lgs. 159/2011 e mancanza di motivazione: essendo il ricorrente già sottoposto al c.d. DASPO per aver commesso un "reato da stadio", con conseguente divieto di accedere alle manifestazioni sportive fino al 2022, la sorveglianza speciale sarebbe una illegittima duplicazione della stessa misura di prevenzione, trattandosi di misura alternativa e non cumulativa rispetto a quella prevista dall'art. 6 I. 401/1989; il reato "da stadio" è il precedente penale temporalmente più vicino alla richiesta di misura di prevenzione, e dunque l'applicazione del DASPO, impedendo la presenza del prevenuto nei GR 2 pressi dello stadio, sarebbe già idonea ad impedire la commissione di ulteriori reati in ambito sportivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e va rigettato.
2. Con i primi due motivi, che meritano una valutazione congiunta, il ricorrente lamenta l'erroneità della valutazione della Corte territoriale in ordine ai requisiti di pericolosità c.d. generica che fondano l'applicazione della misura di prevenzione personale ed alla durata della stessa. Le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione, ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata, attinente alle questioni proposte con l'impugnazione, e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi: la valutazione di pericolosità c.d. generica è stata fondata sui precedenti penali per detenzione illegale e porto di armi, e per getto pericoloso di cose, risalenti al 2001, sulla SK condanna in primo grado per tentata estorsione aggravata risalente al 2012, e sul c.d. DASPO imposto nel novembre del 2015, in relazione alle minacce rivolte dall'odierno ricorrente nei confronti dei pubblici ufficiali che tentavano di impedire atti di violenza e danneggiamento all'interno di uno stadio di calcio;
inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto che le manifestazioni di pericolosità espresse nel 2012 e nel 2015 fondassero la valutazione di attualità, e che l'entità della misura fosse adeguata alla gravità dei fatti. Non ricorre, quindi, in concreto un caso di motivazione inesistente o puramente apparente. Oltre ai limiti specifici del giudizio di cassazione avente ad oggetto le misure di prevenzione, vanno peraltro rammentati i limiti generali del sindacato di legittimità, che non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica della decisione e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (ex as multis, Sez. U., n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone). Tanto premesso, devono pertanto ritenersi inammissibili le doglianze proposte, aventi ad oggetto la valutazione probatoria della consistenza indiziaria posta a fondamento del giudizio di pericolosità sociale e della sua attualità, risolvendosi le censure in una mera 'contestazione probatoria'. Del resto, la valutazione in concreto dell'attualità della pericolosità costituisce una questione di fatto, il cui accertamento esula dal controllo di legittimità (Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 2004, Criaco, Rv. 229305).
3. Il terzo motivo è infondato, dovendo ribadirsi, in quanto condiviso, il principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo cui è legittima l'adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nei confronti di persona già sottoposta al divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO), in quanto si tratta di misure differenti che non si sovrappongono (Sez. 1, n. 23346 del 23/03/2017, Alfieri, Rv. 270119).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. GR 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23/11/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Gerardo Sabeone Giuseppe Riccordi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GEN. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise by uz 5