Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
Deve essere annullata la sentenza di primo grado che dia al fatto una definizione giuridica più grave se essa superi la competenza per materia del primo giudice. In tal caso, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso, la pronuncia relativa può essere emessa dalla Corte di cassazione. (Nella specie, contestato il reato di millantato credito tentato, il pretore aveva condannato l'imputato per il reato di millantato credito consumato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/1999, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 23/2/1999
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " FRANCESCO TRIFONE " N. 391
3. " ANTONINO ASSENNATO " REGISTRO GENERALE
4. " NI MI " N. 1667/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CI OR, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza in data 3.7.1998 della Corte d'appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VINCENZO GALGANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza 17.4.96, il TO di NI (Sezione distaccata di Alcamo) condannava CI OR alla pena di anni uno di reclusione e L.
1.500.000 di multa (condizionalmente sospesa) per il reato di cui agli artt. 56 - 346 c. 2 CP (per aver posto in essere atti idonei e inequivocabilmente diretti a far emettere da PO OR una fattura per importo superiore a quello relativo al prezzo da pattuire per l'alienazione al Comune di Alcamo della macchina "pulisci - spiaggia" da lui inventata, col pretesto di dover remunerare l'attività posta in essere dall'assessore dello stesso comune Gabellante Francesco per favorire detta alienazione, atti consistiti nell'invitare in più occasioni il capo a detto comportamento durante incontri avuti con il medesimo nelle more della trattazione della pratica relativa alla nominata alienazione da parte dei competenti organi comunali, l'evento non realizzandosi per cause indipendenti dalla sua volontà. In Alcamo nell'agosto 1991).
Avverso la decisione proponevano impugnazione l'imputato (chiedendo l'assoluzione e in subordine, la riduzione della pena al minimo) e la parte civile CA (dolendosi della mancata condanna del UI al risarcimento dei danni asseritamente subiti).
Con sentenza 3.7.98, la Corte d'appello di Palermo, "qualificato come consumato il fatto contestato (al UI) e originariamente definito come tentato millantato credito", confermava la sentenza di primo grado, sottolineando in motivazione: come le risultanze probatorie giustificassero il giudizio di colpevolezza dell'imputato; come le dichiarazioni accusatorie del CA avessero trovato significativi riscontri (effettività delle trattative col comune;
deposizione Gabellone;
deposizione RE); come il fatto rappresentato dal denunziante, peraltro, integrasse gli "estremi del delitto di millantato credito in forma consumata" (avendo il CA riconosciuto di aver promesso di corrispondere, in funzione dell'interessamento del Gabellone, una somma pari alle provvigioni dovute per le intermediazioni;
dovendosi, perciò, ritenere realizzato l'evento previsto dalla norma incriminatrice); come la più grave "definizione del fatto" e le circostanze del caso non consentissero alcuna riduzione della pena irrogata dal TO.
Proponeva ricorso per Cassazione OR CI, deducendo le seguenti doglianze:
1) "Manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, quanto alla credibilità del teste RE (art. 606/E CPP)": il teste sarebbe stato ritenuto "credibile" nonostante la "reticenza" sottolineata dal TO;
2) "Manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, quanto alla credibilità del CA (art. 606/E CPP)": il teste non era certo disinteressato all'esito del processo, confidava nella realizzazione dell'affare, si sentì vittima di oscure manovre di esso imputato;
lo stesso TO aveva sottolineato la "necessità di un controllo sulla attendibilità";
3) "Mancanza di motivazione. Inosservanza degli artt. 210, 500, 513 CPP, quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del RE
(art. 606/C-E CPP)": avendo il RE assunto la veste di "indagato in procedimento connesso", la Corte territoriale avrebbe dovuto rinnovare la istruttoria dibattimentale (ex art. 6 Legge 267/97), come richiesto dalla difesa all'udienza del 3.7.98;
4) "Inosservanza dell'art. 597 c. 3 CPP, quanto alla più grave definizione giuridica del fatto. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606/C-E CPP)": qualificando come "consumato" il fatto contestato, la Corte territoriale avrebbe chiaramente superato la competenza del TO (giudice di primo grado), in aperta violazione del limite fissato dall'art. 597 CPP;
5) "Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 56 CP (art. 606/B CPP)": i giudici del merito non avrebbero adeguatamente motivato sull'istanza di diminuzione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'art. 21 c.1 CPP, l'incompetenza per materia è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvi i casi di incompetenza derivante da connessione e di reato appartenente alla cognizione di un giudice di competenza inferiore).
A norma dell'art. 24 c. 1 CPP, inoltre, il giudice d'appello - quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia, pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Giudice di primo grado competente.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, da ultimo, le disposizioni dell'art. 597 CPP sulla facoltà (riconosciuta al giudice d'appello) di "dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado", impongono - nel caso in cui "il fatto più gravemente definito" superi la competenza per materia del primo giudice - la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti al pubblico ministero (v. per tutte : Cass. VI, sent. 2087 del 23.2. 96, PM in proc. Di Francesco e altri;
Cass. VI, sent. 9103 dell'8.10.97, Donna e altri;
Cass. IV, sent. 2445 del 28.10.97, PM in proc. ON e altri), giacché altrimenti si finirebbe col sottrarre all'imputato un grado di giudizio in ordine al "reato più grave ravvisato", con irreparabile violazione del suo diritto di difesa (v. sul punto: Cass. IV, sent. 29 del 9.1.97, Galliccia).
L'omissione di detta pronuncia comporta, in sede di legittimità, l'annullamento della sentenza impugnata, che deve essere disposto senza rinvio, ben potendo la Corte di Cassazione supplire all'omissione in questione annullando anche la sentenza di primo grado e ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero (v. Cass. II, sent. 9471 del 7.11.96, PM in proc. RL). Orbene, nel caso di specie si è verificata proprio la situazione testè descritta, avendo la Corte d'appello di Palermo ravvisato nei fatti ascritti al UI il reato di cui all'art. 346 c. 2 CP (millantato credito consumato), eccedente i limiti di competenza del TO (circoscritti all'ipotesi del tentativo del reato in questione, ex artt. 56 - 346 c. 2 CP, ritenuto in primo grado). La riconosciuta fondatezza della doglianza proposta col quarto motivo di ricorso (inosservanza dell'art. 597 c. 3 CPP), comporta l'annullamento della sentenza impugnata e di quella del TO in data 17.4.96, nonché la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di NI (competente per materia e territorio) per l'ulteriore corso.
Gli altri motivi di ricorso proposti nell'interesse del CI devono - ovviamente - ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI penale, così decide:
"annulla l'impugnata sentenza e quella in data 17.4.1996 del TO di NI (Sezione di Alcamo) e ordina la trasmissione degli atti per competenza al Pubblico Ministero presso il tribunale di NI". Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999