Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12017 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Dott. Ettore Presidente1 2 017 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 31010/01 Cron. 25899 Consigliere Dott. Bruno BA TIMIELLO Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. Consigliere Ud. 07/02/03 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: LA SA, PO AN, IM AL, UO LI, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI ALFONSO MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
$ 2003 - controricorrente 808 -1- di avverso la sentenza n. 5420/00 del Tribunale NAPOLI, depositata il 19/12/00 R.G.N. 42047/95; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per accoglimento del l'inammissibilità ed in subordine ricorso. -2- 31010/2001 ud. 7 febbraio 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 19 dicembre 2000 ha dichiarato inammissibile l'appello di DO SA e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe contro la sentenza del Pretore della stessa sede di rigetto della domanda rivolta ad ottenere la corresponsione di un assegno integrativo dell'indennità di assistenza е di accompagnamento in ragione dell'estensione agli invalidi civili della misura delle erogazioni riconosciute a favore dei grandi invalidi di guerra. In particolare il pretore aveva ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa attrice nella parte in cui le prestazioni suddette, riconosciute ai grandi invalidi di guerra, non fossero estese anche agli invalidi civili. L'inammissibilità è stata pronunciata per mancanza di motivi specifici di impugnazione, in violazione dell'art. 434 c.p.c., e assenza di ogni indicazione dell'oggetto della lite. La cassazione delle sentenza è domandata dai ricorrenti con un unico motivo. L'Amministrazione dell'interno ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciato l'errore che il Tribunale avrebbe commesso nel dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi, sebbene non vi potessero essere incertezze sui limiti e sulla portata del chiesto riesame dal momento che l'impugnazione investiva tutte le questioni risolte negativamente dal giudice di primo grado. :: ud. 7 febbraio 200331010/2001 r.g.n. 3 2. Il ricorso nei confronti del Ministero dell'interno non può essere accolto.
2.1. La giurisprudenza della Corte ha enunciato, in generale, il principio che l'atto d'appello, tanto nel rito ordinario, quanto nel rito del lavoro, introduce un procedimento d'impugnazione, nel quale i poteri cognitori del giudice, all'infuori delle questioni rilevabili d'ufficio, sono circoscritti dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado. Pertanto, l'onere della specificazione dei motivi d'appello esige che la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata ad ottenere la suddetta riforma, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di quella motivazione. L'inosservanza di detto onere determina la nullità dell'atto di appello, quando nessun capo della sentenza del primo giudice sia censurato con sufficiente specificazione (Cass., sez. un., 6 giugno 1987 n. 4991). Più in particolare, è stato precisato che ai fini della validità dell'appello non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ed i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (Cass., sez. un., 20 settembre 1993, n. 9628). Nel caso di specie, come si legge nello stesso ricorso che ne riporta il contenuto, l'atto di appello conteneva una critica per avere il Pretore rigettato la domanda sulla base di "mere formule negatorie lontane dal merito dei temi sottoposti al suo giudizio" e domandava la riforma totale della sentenza appellata. Si richiamavano gli aspetti di incostituzionalità delle norme applicabili se interpretate in senso negativo alla tesi sostenuta in ricorso e ci si riportava all'articolata esposizione fatta in primo grado. 31010/2001 r.g.n. 4 ud. 7 febbraio 2003 In conclusione si deve ritenere, quindi, conforme al diritto la decisione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434, comma primo, c.p.c. per essere l'atto privo dei requisiti minimi richiesti per essere qualificato quale impugnazione della sentenza di primo grado, in assenza di critiche specifiche alle argomentazioni (o alla mancanza di argomentazioni) della sentenza appellata.
2.2. Quanto poi alla questione di costituzionalità, richiamata e quindi riproposta nell'atto d'appello per la quale viceversa non si richiede che alle argomentazioni svolte nella - sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, atteso che l'eccezione di incostituzionalità può essere sollevata in ogni stato e grado di giudizio, mentre la valutazione di inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza della censura, quale operata dal giudice del grado, non è di per sé suscettibile di impugnazione alcuna (tant'è che la mancata riproposizione della questione in appello non comporta alcuna preclusione a sollevare l'eccezione nel successivo giudizio di cassazione addirittura nel giudizio di rinvio) - è sufficiente rilevare che lo stesso pretore di Napoli, adito in altre analoghe controversie, ha effettivamente sollevato (con plurime ordinanze) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e della legge 21 novembre 1988 n. 508, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Quel rimettente aveva accolto la tesi della difesa attrice (parimenti sostenuta nei precedenti gradi di merito anche di questo giudizio) secondo cui la denunciata disparità di trattamento sarebbe consistita, per la prima norma, nell'aver negato a favore degli invalidi civili l'assegnazione di tre accompagnatori o, in luogo di ciascuno di essi, la corresponsione di un assegno integrativo dell'indennità di assistenza e di accompagnamento;
nonché, per la legge n. 508 del 1988, nel non aver esteso agli invalidi civili la misura delle erogazioni riconosciute a favore dei grandi invalidi di guerra. La Corte con sentenza 19 maggio 1994 n.193 ha dichiarato la questione non fondata. Ha ritenuto la Corte che non è possibile porre la comparazione dell'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili con quella attribuita agli invalidi di guerra. Ed ha in particolare osservato che la diversità di situazioni che scaturisce dalla particolare causa che ha dato luogo all'invalidità di guerra, prima ricordata, non esclude che di essa il legislatore possa tener conto anche nella determinazione dell'indennità di 31010/2001 r.g.n. 5 ud. 7 febbraio 2003 accompagnamento: se quindi il legislatore ha ritenuto di prevedere per gli invalidi di guerra non autosufficienti un'indennità di accompagnamento più favorevole rispetto a quella che rimane stabilita per gli invalidi civili, la sua scelta non può ritenersi irragionevole, anche se la disciplina legislativa della materia ha subito più volte modifiche, che rientrano comunque nella discrezionalità del legislatore stesso.
3. Pertanto deve essere rigettato il ricorso nei confronti del Ministero dell'interno in quanto infondato sotto ogni profilo. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in applicazione del disposto dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nuovamente vigente a seguito di C. Cost. n. 134 del 1994).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, in data 7 febbraio 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Mercurio, jovanni Amoroso)Осели 2010 (Ettore Mercurio) Guine IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Deposit to in Cancelleria BELLA FFAGE 11-8-73 N. 533 08 AGO 2003 oggi, IL CANCELLIERE ud. 7 febbraio 200331010/2001 r.g.n. 6