Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di procedimento minorile, la motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988, non può consistere nel puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali, qualora una delle parti ne abbia contestato l'attitudine a fondare un positivo giudizio in ordine all'accertamento dell'andamento ed al risultato della messa alla prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la parte che, in sede di impugnazione, eccepisce il vizio di mancanza di motivazione è tenuta, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ad illustrare in modo non generico le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, onde consentirne una delibazione di non manifesta infondatezza o irrilevanza, ed a documentare la loro formale proposizione al giudice "a quo").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2017, n. 10482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10482 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento