Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2002, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 1 040/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3667/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Antonio Saggio Presidente Cron..2645 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Attilio Celentano Consigliere Rep. Ud. 3 otto- Dott. Antonio Lamorgese Consigliere bre 2001 Dott. Paolo Stile Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: Società Poligrafici Editoriale S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. prof. Mattia Persiani che, unitamente al prof. Avv. Marco Papaleoni, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SI GI, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Ben- nicelli n. 27, presso l'avv. Giulio Cevolotto che, unitamente all'avv. 3702 Fabio Rusconi, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
л controricorrente avverso la sentenza n. 42/98, decisa il giorno 11 febbraio 1997 e pubblicata il 18 febbraio 1998, resa dal Tribunale di Firenze nel procedimento n. 463/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Giampiero Proia per delega dell'avv. Mattia Persiani per la società ricorrente e Giulio Cevolotto per il con- troricorrente SI GI;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 25 luglio 1994, SI GI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Firenze la società Poligrafici Edi- toriale S.p.A., Divisione La Nazione, ed avanzava cinque richieste che di seguito si richiamano sommariamente, secondo l'ordine di trattazione del ricorso introduttivo del presente giudizio di le- gittimità: a) pagamento della doppia retribuzione per il lavoro prestato nel giorno 11 aprile 1993, ricorrenza pasquale di quell'anno; b) pagamento di differenze retributive per il periodo di assenza per malattia dal 20 gennaio al 30 marzo 1994; c) pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali per ri- tardo nella corresponsione del trattamento di fine rapporto;
d) ricalcolo dell'indennità di anzianità per effetto di prestazio- 2 Л ne retribuita per orario superiore a quello previsto come nor- male dal CCNL;
e) infine, questione non più trattata nel presente giudizio di le- gittimità, essendo rimasto soccombente sul punto, in grado di appello, il lavoratore il quale non ha proposto ricorso inci- dentale, pagamento di rivalutazione monetaria e interessi per ritardo sistematico nel pagamento di voci accessorie della re- tribuzione. Il Pretore, con sentenza n. 1616/96 in data 10 ottobre 19 novem- bre 1996, accoglieva tutte le domande. Proponeva appello la Società Poligrafici Italiani S.p.A. e in esi- to il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 42/98 emessa in data 11 febbraio 1997 - 18 febbraio 1998, accoglieva il gravame limita- tamente all'ultima delle domande sopra specificate, che veniva re- spinta;
lo rigettava per il resto e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Quanto al mancato pagamento della doppia retribuzione per il gior- no di Pasqua 1993, osservava che l'accordo aziendale 27 maggio 1992, include appunto la Pasqua tra le festività che danno diritto alla doppia retribuzione per i dipendenti che si trovano in riposo derivante dall'articolazione del turno. Il comunicato aziendale che attribuisce ad errore tale inclusione non ha alcun effetto, ancorchè parte datoriale assuma di aver interpellato le rappresen- tanze sindacali prima dell'affissione, dal momento che le modifi- che ad un accordo devono rivestire la stessa forma dello stesso e 3 Л precedere la prestazione. Quanto all'indennità di malattia interpretava l'accordo aziendale 11 giugno 1976 nel senso che le ore mensili vanno computate nella misura fissa di 156, senza tener conto della variazione del numero di giorni componenti il mese di riferimento e la detrazione per malattia va appunto effettuata su tale base. avvenuto con ritardo di 45 giorni ri- Quanto al pagamento del TFR, spetto alla cessazione del rapporto di lavoro, osservava che l'esigenza di attendere la pubblicazione degli indici ISTAT non impedisce il pagamento dell'importo comunque maturato e dovuto, salvo conguaglio per il quale nessuna maggiorazione potrebbe esser richiesta essendo il differimento dovuto a fatto del terzo. Quanto all'inclusione degli importi erogati per lavoro straordina- rio nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, Osservava che l'accertamento in fatto operato dal Pretore nel senso che la prestazione oltre l'orario contrattuale aveva carattere di stabi- lità, consente di tenerne conto, operandosi in via equitativa un conteggio sulla base della media degli importi percepiti, ai fini di cui al secondo comma dell'art. 2120 cc. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne la Società Poligrafici Editoriale S.p.A. con atto notificato in data 12 febbraio 1999 e deduce quattro motivi. SI GI resiste con controricorso notificato in data 16 marzo 1999. La società ricorrente deposita memoria. 4 Л MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguen- ti cc nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difet- to, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sotto il duplice profilo del pagamento della doppia retribuzione per la Pa- squa 1993 e della determinazione del trattamento di malattia. Le censure non sono fondate. La società ricorrente sostiene, quanto al primo profilo, che dall'istruttoria esperita in primo grado è emerso che il comunica- to correttivo di un mero errore materiale contenuto nell'accordo aziendale 27 maggio 1992 è stato emesso previa informativa alle organizzazioni sindacali le quali hanno concordato circa l'esistenza dell'errore in discorso. Afferma che in tema di accor- di collettivi vale il principio della libertà di forma e pertanto un patto stipulato per iscritto ben può esser modificato da un successivo accordo orale. Sostiene ancora che è mancata una moti- vazione in ordine alle risultanze testimoniali circa detto accordo verbale, tra l'altro corroborato dal successivo comportamento del Consiglio di Fabbrica che nulla ha eccepito al riguardo. Denuncia che anche tale circostanza non ha formato oggetto di esame da par- te del Tribunale. Rileva la Corte che il Tribunale, nella sintetica e peraltro inci- siva argomentazione svolta alla pag. 8, terzo periodo, della de- nunciata sentenza, non afferma davvero il principio che una sti- 5 pula avvenuta per iscritto in materia nella quale vige la libertà di forma non può essere modificata con accordo verbale ma svolge un ben diverso assunto nel senso che le correzioni ad un accordo collettivamente cogente, siccome stipulato in accordo aziendale rappresentanze sindacali aziendali, devono rivestire la con le stessa forma, ovvero devono essere concordate con le rappresentan- ze stesse in modo esplicito. È sottintesa l'osservazione, evidente pur se non espressamente enunciata, dell'insufficienza di un in- terpello effettuato con modalità non precisate cui è seguito un silenzio non necessariamente indicativo di assenso. La società ricorrente d'altro canto non censura la ratio deciden- di, del tutto autonoma e quindi idonea a sorreggere da sola il de- cisum, che le eventuali correzioni ad un accordo collettivamente cogente devono precedere e non seguire la prestazione Non appare infine fondata la censura di vizio di motivazione per omessa pronuncia su doglianze palesemente attinenti al merito, co- me le non meglio precisate risultanze istruttorie da cui dovrebbe emergere che il comunicato correttivo è stato "sottoposto al va- glio ed all'approvazione del Consiglio di Fabbrica" il quale, non avendo reagito alla pubblicazione dello stesso avrebbe dimostrato di condividerlo. Al riguardo il ricorso difetta palesemente del requisito dell'autosufficienza atteso che non si chiarisce quale sarebbe l'esatto tenore delle risultanze istruttorie così genericamente richiamate e neppure se ed in quali termini la relativa questione 6 è stata sottoposta al vaglio del Giudice di secondo grado;
non è quindi possibile verificare se ricorre un difetto di motivazione e se le circostanze che si afferma non essere state prese in esame rivestono il carattere della decisività. Quanto al secondo profilo trattato nel primo motivo di ricorso, relativo ai criteri di determinazione del trattamento di malattia, la ricorrente afferma che la denunciata sentenza non avrebbe con- futato l'interpretazione offerta negli atti relativi al giudizio di merito, sviluppa un proprio conteggio e conclude che il "trattamento praticato nei confronti del sig. SI appare per- fettamente rispondente alle prescrizioni contrattuali, e come tale incensurabile". È agevole osservare che l'interpretazione del contratto collettivo offerta dal Tribunale in tema di conteggio delle assenze per ma- lattia è giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo di una violazione delle regole legali di interpretazione degli atti di autonomia privata, enunciata solo nell'intestazione del motivo e peraltro neppure richiamata nel successivo sviluppo argomentativo, о di un vizio di motivazione che può essere dedotto solo mediante la specifica indicazione dei punti in cui il ragionamento seguito dal Tribunale viola i canoni logici. D'altro canto la ricorrente neppure chiarisce, in violazione al principio di autosufficienza, quale sarebbe stata la diversa in- terpretazione prospettata nel corso del giudizio di merito. 7 Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 1181 CC, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Si afferma che non è prevista una corresponsione del TFR in due distinte quote e d'altro canto il lavoratore ben potrebbe rifiuta- re un pagamento parziale. Si ripropone la questione di legittimità costituzionale per viola- zione del canone di coerenza e razionalità, di cui meglio si dirà in seguito, per il caso che si accetti l'interpretazione offerta dal Tribunale. La censura non è fondata. Il Tribunale ha compiuto un giudizio di valore, enunciando in modo organico e coerente le ragioni per cui non è giustificato tratte- nere l'intero importo fino a determinazione di una parte di esso e ha indicato la possibilità del datore di lavoro di cautelarsi in ordine alla mora debendi mediante il pagamento degli accantonamen- ti rivalutati, con differimento del rateo il cui esatto conteggio è impedito dal ritardo nella pubblicazione dell'ultimo indice ISTAT. Ha posto in rilievo che tale limitato differimento è dovuto a fatto del terzo e non può comportare conseguenza veruna per il debitore. La società ricorrente afferma, opponendo un suo giudizio di valore a quello compiuto dal Tribunale, che il lavoratore potrebbe rifiu- tare un pagamento parziale, ma tale rilievo manca della decisivi- 8 tà, non risultando che vi sia stata un'offerta non accettata dall'odierno controricorrente. La ricorrente afferma ancora che sarebbe ingiustificato porre a carico del datore di lavoro l'onere di effettuare un duplice con- teggio e prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 cc, nel testo modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione. La questione è manifestamente infondata. Non si chiariscono invero le ragioni per cui il sacrificio del da- tore di lavoro, consistente nell'effettuazione di un duplice con- teggio, dovrebbe essere più grave, al punto di determinare una in- giustificata disparità di trattamento, rispetto a quello del lavo- ratore costretto ad attendere il pagamento di un importo frutto di anni di lavoro, sovente già destinato a far fronte a pressanti ne- cessità. Neppure si spiega per qual motivo la libertà di iniziati- va economica, tutelata all'art. 41 della Costituzione, dovrebbe esser meglio protetta del diritto del lavoratore, anch'esso garan- tito all'art. 36 della Costituzione, a conseguire la giusta merce- de per l'opera prestata e soprattutto non si considera che il con- temperamento di tali contrapposte esigenze avviene proprio in sede di contrattazione collettiva. Del tutto condivisibile risulta sul punto il rilievo del Tribuna- le nel senso che molti contratti prevedono dilazioni per il paga- mento del TFR, collegate all'acquisizione dei dati ISTAT mentre quello applicabile al rapporto in esame nulla dispone al riguardo. 9 Col terzo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 срс, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2109, 2120, 2697 cc nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il di- fetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Si afferma che il Tribunale non ha considerato che il lavoratore non ha fornito la prova circa continuità della prestazione del la- voro straordinario e ancora non ha verificato quanto allegato da parte datoriale, esser mancata qualsiasi programmazione del lavoro straordinario sì che la verifica della continuità andava effettua- ta sulla generalità dei lavoratori e non sul caso singolo. La censura non è fondata. Il Tribunale ha richiamato l'accertamento in fatto operato dal Pretore nel senso che il lavoratore ebbe a percepire a titolo di lavoro straordinario compensi di carattere continuativo aventi i requisiti rilevanti ai sensi dell'art. 2121 cc per l'indennità di anzianità; ha poi ampiamente discusso circa l'applicabilità o meno alla fattispecie del principio di onnicomprensività della retribu- zione. Tale motivazione dà quindi per scontato che nei motivi di appello è mancata una specifica doglianza in ordine all'idoneità delle ri- sultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo gra- do. La società ricorrente non indica, in violazione al principio di autosufficienza, se e in quali termini siano state proposte nei motivi di appello le doglianze circa l'insufficienza degli elemen- 10 ti probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, in particolare il mancato adempimento dell'onere probatorio da parte del lavora- tore, e ancora circa il mancato espletamento di incombenti istrut- tori atti a verificare l'esattezza delle difese formulate nella memoria di risposta. Il motivo a sostegno del ricorso per cassazione è anzi basato pro- prio sull'omessa valutazione e sull'insufficienza dell'indagine compiuta in ordine alle difese introdotte con la memoria di ri- sposta nel giudizio di primo grado;
manca invece qualsiasi allega- zione nel senso che tali difese, come pure le deduzioni probatorie che si afferma non essere state accolte, sono state riproposte nei motivi di appello. Osserva la Corte che, per effetto del noto principio di autosuffi- cienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni ele- mento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità il quale, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto о trattato. Si deve dunque considerare la doglianza come nuova e in- trodotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Non è quindi consentito a questa Corte verificare l'asserita in- sufficienza di motivazione della sentenza di appello quanto ai punti sopra richiamati poiché 11nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rappor- to alla regolarità formale del processo ed alle questioni di 11 Л non sono proponibili nuove questioni di diritto proposte, diversi da quelli dedotti nelcontestazione diritto о temi di giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rileva- bili di ufficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novem- bre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Col quarto mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 срс, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2109 e 2120 CC, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Si afferma che la valutazione di continuità è stata arbitrariamen- te effettuata operando una media tra picchi ed arretramenti. Si sostiene ancora che il principio di onnicomprensività della re- tribuzione impone di depurare la base di calcolo per il TFR da tutti gli elementi retributivi non strutturali. 12 Si assume infine che il TFR doveva comunque essere calcolato, se- condo una linea difensiva avanzata in via di subordine, sulla base della retribuzione riscossa nel maggio 1982. Le censure non sono fondate. In ordine al primo profilo denunciato si osserva che la determina- zione della retribuzione annua, con inclusione del compenso per lo straordinario continuativo, conteggiato sulla media pluriennale dei conteggi rappresenta una soluzione dichiaratamente accolta CO- me equitativa. Questa Corte ha già affermato che per il computo del compenso per lavoro straordinario, ai fini dell'inclusione nella base di calco- lo del TFR, "in assenza di norme collettive, il giudice è svinco- lato da rigidi criteri di calcolo (come quello dell'importo minimo costantemente percepito dal lavoratore o quello dell'ultimo com- penso prima della cessazione del rapporto o quello della media dei compensi dell'ultimo triennio, applicando analogicamente il cri- terio previsto dall'art. 2121 comma 2 C.C.) e può procedere ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. sce- gliendo eventualmente medie aritmetiche riferite non necessaria- mente ad un arco di tempo triennale se non rilevante per il rico- noscimento del requisito della continuità della prestazione" (Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 1996, n. 7177). Questa stessa Corte in altra pronuncia (Cass. civ., 3 settembre 1991, n. 9332) aveva indicato come corretto il riferimento al to- tale dei compensi percepiti anno per anno, ivi inclusi quelli ot- 1 13 tenuti per il lavoro straordinario avente carattere di continuità. Peraltro la società ricorrente non censura il ricorso all'equità da parte del giudice del merito e neppure prospetta modalità di calcolo che comportino una diversa determinazione della misura dello straordinario fisso continuativo ma si limita ad affermare che tale valutazione è giunta "ad un risultato solo apparentemente positivo". Osserva la Corte che conteggio è stato effettuato dal Pretore e la società ricorrente non allega di averne contestato l'esattezza nei motivi di appello. La questione si deve quindi considerare come nuova e inammissibile nel giudizio di legittimità. Quanto al secondo profilo, si Osserva che la giurisprudenza di questa Corte Suprema è costante nell'affermare che "i compensi per il lavoro straordinario prestato in maniera non occasio- nale rientrano nella base retributiva utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, a meno che la disciplina collettiva ne abbia escluso, ai sensi dell'art. 2120 comma 2 c.c. (nel testo sostituito dall'art. 1 1. n. 297 del 1982) la compu- tabilità, derogando come le è consentito al prin- della retribuzione cipio della onnicomprensività ; così Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 1998, n. 11815; conf. Cass. civ., sez. lav., 22 gennaio 1998, n. 596, 14 agosto 1998 n. 8016, 5 agosto 1996, n. 7177, 25 luglio 1995, n. 8102, 3 settembre 1991, n. 9332, 29 gennaio 1990, n. 574. 14 ^ Tali principi non vengono sostanzialmente contestati nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità ove si fa un me- ro riferimento all'art. 15 B) del contratto collettivo 1994 e si sostiene che la determinazione degli organici ivi prevista esclude 11in radice la possibilità di 'configurare prestazioni di lavoro straordinario rivestenti il carattere di normalità". Si lamenta che tali premesse siano state "purtroppo totalmente ne- glette" dal Tribunale di Firenze" e si afferma che il giudice di appello doveva trarne la conclusione che l'eventuale lavoro straordinario non aveva carattere di 'normalità" e non poteva es- "1 sere incluso nella base di calcolo del TFR ai sensi dell'art. 4 dello stesso contratto collettivo. Osserva la Corte che anche per tale censura non vengono indicati gli atti della fase di merito nei quali la questione è stata sot- toposta all'esame del giudice di appello e pertanto la stessa deve introdotta per considerarsi come nuova e insuscettibile di essere la prima volta nel giudizio di legittimità. Nella memoria difensiva versata ai sensi dell'art. 378 cpc la so- cietà ricorrente prospetta per la prima volta la violazione dell'art. 1362 cc, con riferimento all'interpretazione dell'art. 4 del CCNL. Il rilievo non può essere preso in esame poiché "nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure prospettate in aggiunta ai motivi dedotti con il ricorso con le memorie pre- sentate ai sensi dell'art. 378 c.p.c., atteso che dette memorie 15 hanno una funzione meramente illustrativa di quanto già esplicita- to nel ricorso, e non possono, conseguentemente, contenere motivi nuovi né specificare quelli accennati nell'impugnazione in maniera vaga ed indeterminata" (Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 1995, n. 6756, conformi ex pluribus, sez. lav., 5 marzo 1996, n. 1699, sez. lav., 7 marzo 1996, n. 1793, sez. lav., 2 settembre 1997, n. 8373, sez. lav., 16 dicembre 1999, n. 14167, sez. II, 22 novembre 2000, n. 15112). È appena il caso di aggiungere che anche per tali doglianze vale il rilievo della mancata prospettazione nel giudizio di merito e collettivo, comunque richiamati, nongli articoli del contratto sono integralmente trascritti nel ricorso, mancante ancora una volta del requisito di autosufficienza. Quanto all'affermazione che il conteggio dell'importo per il lavo- ro straordinario doveva essere effettuata solo sulla base della retribuzione percepita nel mese di maggio 1982, si osserva che an- che per questa censura, carente tra l'altro di decisività poiché non risultano le conseguenze concrete dell'uno piuttosto che dell'altro metodo di conteggio, non sono indicati gli atti della fase di merito dai quali risulti che essa è stata sottoposta al vaglio del giudice di appello. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositi- VO 1 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
16 La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- pari a € 14,62 quidate in lire28.310, oltre a lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorario pari a € 2065,83 IL PRESIDENTE "Bir min hypтани Roma, 3 ottobre 2001 Abule YewIL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería 28 GEN. 2002 oggi, MA IL CANCELLIERE T R O . C 6 R O G P O 7 M S I A N D E A . S E D 1 , I E O A E T R N T G O E IS T G S T E E G I E L IR R D A L O L E D ہے 17