Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2009, n. 14211
CASS
Sentenza 12 marzo 2009

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Massime1

Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra il reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, non già il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sanzionato invece dall'art. 651 cod. pen..

Commentari3

  • 1Art. 651 - Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Ha valore la foto della carta d’identità sul telefono cellulare?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 luglio 2024

  • 3Rifiuto di farsi identificare (Cass., 42808/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2009, n. 14211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14211
Data del deposito : 12 marzo 2009

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