Sentenza 12 marzo 2009
Massime • 1
Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra il reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, non già il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sanzionato invece dall'art. 651 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2009, n. 14211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14211 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 12/03/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 507
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 27886/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV NC, n. a San Giovanni La Punta il 23.5.1969;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, emessa in data 20.10.2005;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. IPPOLITO F.;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B0 per prescrizione, con eliminazione della relativa pena.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Nicosia, il 25.10.200, aveva condannato NC OV alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 337 e 651 c.p., commessi il 30.10.1999 in Troina.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, che deduce erronea applicazione della legge penale per avere i giudici di merito ritenuto che il rifiuto di esibire i documenti al pubblico ufficiale integri gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p.. 3. Il ricorso è fondato. Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra - ove ne ricorrono le altre condizioni legali - gli estremi del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, e 294 del relativo regolamento, non già
il reato previsto dall'art. 651 c.p., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale (Cass. n. 6864/1993, Rv. 195412; n. 34/1995, Rv. 203852). La sentenza impugnata va, perciò, annullata limitatamente a tale reato, con eliminazione della pena di gg. 15, pari all'aumento determinato dai giudici ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) dell'imputazione perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di gg. 15 di reclusione. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009