Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
" 5545 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA A E L N L O E I D Z I NOME DEL POPOLO ITALIA A 9 R 7 1 T D 3 S A D E SUPR R LA I . Oggetto A G N ' E L 7 R L SEZIONE PRIMA CIVILE 6 E 9 A D 1 - D I 5 - S E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3 T N E N E S E G -ba Presidente S I SENOFONTE G Pellegrino R.G.N. 16441/98 E E A " Consigliere 12003 Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Ud. 09/01/01 Consigliere- Dott. Walter CELENTANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE... per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: ககங்ககண || 1.3. APR. 2001.Nலை in persona del Sindaco pro COMUNE DI CIVITAVECCHIA, IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA tempore, elettivamente ORTIGARA 10, presso l'avvocato DAVOLI FARRONATO, CANCELLER A rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO A., giusta procura in calce al ricorso;
w ricorrente
contro
LI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso l'avvocato OTTAVI ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato MOCCI MAURO, giusta delega in calce al controricorso;
2001 · controricorrente · 19 -1-
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI CIVITAVECCHIA;
- intimato avverso la sentenza n. 376/97 del Pretore di CIVITAVECCHIA, depositata il 12/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
assorbiti gli altri motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 18.11.1996 NO EL proponeva opposizione avanti al Pretore di Civitavecchia avverso la cartella esattoriale n.34991 01 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di £ 113.550 relativa a violazione al Codice della Strada, sostenendo che non gli era stato mai notificato alcun avviso di accertamento nei termini di legge conseguente prescrizione del diritto allacon riscossione. Si costituiva il Comune di Civitavecchia, contestando la domanda ed avanzando richiesta di manleva nei confronti del Servizio Riscossione Tributi. All'esito del giudizio il Pretore con sentenza dell'8.8-2.9.1997 accoglieva l'opposizione, dihiarando nulla la cartella esattoriale per intervenuta prescrizione delle violazioni amministrative, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali e compensandole invece nei confronto del SE.RI.T. rimasto contumace. Rilevava il Pretore che dalla documentazione esibita in copia dal Comune era agevole rilevare che i titoli erano assolutamente carenti, mancando 3 non essendo stata eseguita la la sottoscrizione, e dovendosi quindi la violazione notificazione considerarsi prescritta. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Civitavecchia, deducendo quattro motivi di censura. Resiste con controricorso NO EL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Civitavecchia denuncia violazione dell'art. 23. della Legge n.689/81 in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C., deducendo la nullità della sentenza per avere il Pretore omesso di provvedere all'immediata lettura del dispositivo in udienza all'esito della discussione. La censura è fondata. Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte recependo l'indirizzo già(sent.n.1457/92), formatosi in materia di lavoro nell'interpretazione dell'art. 429 comma 1 C.P.C. (Sez.Un. 2632/77; 299/87), hanno affermato il principio della nullità della sentenza resa nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa qualora sia stata omessa, all'udienza di discussione della causa, l'immediata lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge 24.11.1981 n.689. Orbene dagli atti di causa. la cui lettura è certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, non solo manca il dispositivo da leggere in udienza ma risulta. in base al verbale del 16.1.1997, che il Pretore all'esito dell'udienza di discussione ha semplicemente trattenuto la causa in decisione. Né potrebbe sostenersi che, trattandosi di opposizione alla cartella esattoriale, il rito da sequire è quello previsto dagli artt. 615 e 617 C.P.C. per l'opposizione all'esecuzione ed aali atti esecutivi. Allorchè infatti l'opposizione è volta a ilrecuperare, a livello di cartella esattoriale, momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione O. come nel caso in esame, del verbale di accertamento, il procedimento deve svolgersi nelle forme previste dalla Legge 689/81 che prevede, fra l'altro, la lettura del dispositivo in udienza (art.23). Conseque, in forza del richiamato principio, 5 la nullità della sentenza con l'assorbimento degli altri tre motivi di ricorso riguardanti le • questioni relative alla legittimità della cartella esattoriale opposta, alla tardività dell'opposizione ed alla legittimazione del Comune. Quanto al giudizio di rinvio, il giudice deve essere individuato nel Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica a sequito della soppressione dell'Ufficio del Pretore operata con D.Lgs. 19.2.1998 n.51. Né può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lgs.30.12.1999 n.507 che ha attribuito al qiudice di pace la competenza nei giudizi di opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni di cui alla Legge 689/81 con alcune eccezioni non rientranti però nel caso in esame - in quanto, non contenendo detto D.Lgs. disposizioni transitorie in ordine alla sua efficacia retroattiva, trova applicazione l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". A detto Tribunale, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di cassazione, deve essere quindi disposto il rinvio. P.O.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti ali altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica. Roma.
9.1.2001 Il Consigliere est.Consigliere Il Presidente Mg. Ricordo trans CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Prima Se e Com Deposite pria E A N L IL CANCELLIERE O L I E Z D A " 7 R 9 1 T . 3 S T I . R G N A E ' 7 L R 6 L 9 A E 1 - D D 5 - I E 3 S T N N E E E G S S G I E E " A L * 7