Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Allasciata copia legale _IMPS al Sig.. per diritti L. 22 FEB. 2001 Aula B IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA 3/ 01 In nome del Popolo italiano 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Sezione Lavoro 6 Composta dai Magistrati: -R.G.N.1243/98 0 450 Presidente Dott. Ettore 0 -Cron. " Fabrizio i Canevari Consigliere Bruno " Rel. -Rep. Battimiello Federico Roselli -Ud. 23.10.2000 Florindo Minichiello -Oggetto: LavCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto 11il 22 RE 2005 IL CANCELLIERE da STRADI IO, elett.te dom.ta in Roma alla piazza Mar- tiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. Domenico Concetti, che CANCELLERIA la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a mar- gine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso gli avv.ti Carlo De Angelis, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale alSig. Coneg RAGETTI 4358 per diritti L. 1 # 1.4 FEB 2001 IL CANCELLIERE IA AR e EL SC, che lo rappre- sentano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena n. 21 in data 15/29 gennaio 1997 (R.G. 20847/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. h 2 Svolgimento del processo DI IO ricorre per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza del Tribunale di Modena che, rigettando l'appello, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale detta pensionata era stata dichiarata decaduta dal di- ritto all'integrazione al minimo della seconda pensione, e ha dichiarato estinto il giudizio in ordine alla c.d. cristal- lizzazione (ossia al diritto a conservare l'importo maturato al 30 settembre 1983). Il Tribunale ha osservato come l'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, come interpretato dall'art. 6 1. n. 166 del 1991, "abbia ad oggetto la decadenza sostanziale dal diritto alla prestazione (e non sia limitata, detta decadenza, ai so- li ratei anteriori al decennio dalla proposizione della istanza amministrativa)". L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 47 d.p.r. n. 639/1970 come interpretato dall'art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103 convertito nella legge 1° giugno 1991 n. 166, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che il decorso del ter- mine decennale di decadenza va verificato non con riguardo alla data di liquidazione della originaria pensione, ma con 3 riferimento alla domanda amministrativa con la quale fu ri- chiesta l'integrazione al minimo. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 1181 cod. civ. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., parte ricor- rente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che la corresponsione della pensione nell'importo non integrato costituiva "pagamento parziale, di per sé impe- ditivo della decadenza e sufficiente a consentire al credito- re di chiedere il pagamento del residuo (l'integrazione al minimo per ratei non ancora liquidati e la cristallizzazione) nei limiti della prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 cod.civ.". Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa appli- cazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e dell'art. 3 bis della legge 28 maggio 1997 n. 140 di conversione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, non- ché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce, in sostanza, che nella specie, concernente la cd. cristallizzazione, il Tribunale non avrebbe potuto applicare la previsione di estinzione in oggetto, riferendosi questa alle controversie relative ad aspetti meramente esecutivi, relativi cioè al materiale pagamento delle somme maturate in conseguenza del dictum costituzionale, ed essendo invece con- testata fra le parti proprio la spettanza del diritto stesso. Sotto tale aspetto, pertanto, la pronuncia di estinzione da- rebbe luogo a violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. -Con il quarto motivo, parte ricorrente denunciando, ai sen- si dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa ap- plicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 legge 23 di- cembre 1996 n. 662 e della legge 28 maggio 1997 n. 140 di conversione del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 quale ius superve- 3, 24 e 38 niens in rapporto ai principi di cui agli artt. sostiene l'illegittimità costituzionale delle surri- Cost. - chiamate norme per i profili seguenti: a) perché l'estinzione del giudizio priva la parte interessa- ta della possibilità di conseguire l'accertamento dell'entità del proprio diritto;
b) perché il pagamento della prestazione pensionistica senza gli accessori di legge si traduce in una obiettiva ed ingiu- stificata decurtazione delle prestazioni;
c) perché le previste modalità di pagamento in titoli di Sta- to pluriennali concretano una forzosa rateizzazione di pre- stazioni di natura alimentare in danno di soggetti già di per sé svantaggiati, come i titolari di trattamento minimo. Il primo motivo è fondato e va accolto, restando così assor- bito l'esame degli altri. 5 4 Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 1691 del 24 febbraio 1997 (alla cui motivazione si rinvia), hanno affermato che la verifica del rispetto o no della deca- denza sostanziale prevista da detta norma "deve essere com- piuta con riferimento alla data di presentazione della doman- da amministrativa d'integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, agli effetti del- la disposizione sopra indicata, il provvedimento di liquida- zione della pensione non integrata, che non investe di per sè diritto all'integrazione al minimo, ma solo lal'autonomo spettanza del trattamento pensionistico". La sentenza impugnata, che da questo principio si è discosta- ta, va dunque cassata, con rinvio della causa ad altro giudi- designato nella Corte d'Appello di Bologna, che, ce, nell'attenersi al principio sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara as- sorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000. I) Presidente G June O N I A N I V I V Il Consigliere est. Chall I S I T L A S I L Brun Bari ll N U L O D 'O I IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D V I A A I Depositata in Cancelleria V S Ɑ 1 I Ä V 1 N IN - O IS J 8 - D oggi, 17 GEN 2001 O L IN Ɑ S E I S V A IL COLLABORATORE A I 'N . M DI Ɑ S CAS I DI CANCELLERIA E V R V N G P I U E O L I E V 1 T S 0 N E I O T 703 S 'O V G J