Sentenza 14 maggio 2002
Massime • 1
Il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, non deve necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione dei rifiuti, stante la espressione "chiunque" contenuta nel comma primo del citato articolo e la avvenuta soppressione, ad opera dell'art. 7, comma sesto, del Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389, in relazione all'appartenenza dei rifiuti, dell'inciso "prodotti da terzi" originariamente contenuto nella disposizione in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 21925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21925 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 14/05/2002
Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 1099
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 34325/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Francesco Viola, difensore di fiducia di AB LD, n. a Orroli il 23.4.1955, res. in Quartu S. Elena via S. Francesco n. 3 1, avverso la sentenza in data 20.6.2001 della Corte di Appello di Cagliari, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Cagliari in data 18.7.2000, venne condannato alla pena di mesi sette di arresto e L.
5.000.000 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui all'art. 51, comma secondo, del D. L.vo n.22/97; b) di cui agli art. 3, comma secondo lett. b), e 14 del D.
L.vo n. 95/92; c) di cui all'art. 51, ultimo comma, del D. L.vo n. 22197, unificati sotto il vincolo della continuazione. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
A Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di colpevolezza del AB in ordine ai reati ascrittigli per aver realizzato, quale legale rappresentante della Cooperativa "Pirastu", lo stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, costituiti da veicoli e loro parti, batterie esauste, fusti di oli minerali, nonché per avere scaricato oli usati sul terreno ed avere effettuato la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, senza le prescritte autorizzazioni. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame, con i quali era stata eccepita la nullità della pronuncia appellata e del giudizio di primo grado, per essere stato celebrato il dibattimento malgrado il legittimo impedimento dell'imputato, nonché contestata la responsabilità personale del AB, nella qualità di rappresentante legale della Cooperativa "Pirastu" e la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ascrittegli.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con tre motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli art. 177 e 178 c.p.p. in relazione all'art. 486 stesso codice. Deduce che il giorno in cui è stato celebrato il giudizio di primo grado il AB era impossibilitato a comparire, in quanto affetto da una fistola secernente materiale sieropurulento al terzo distole della gamba destra con prognosi di giorni dieci di cure e riposo assoluto, giusta certificazione medica prodotta in dibattimento.
Ripropone, quindi, l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, che - si afferma - è stata erroneamente disattesa dai giudici di appello.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme incriminatrici e di quelle generali sull'applicazione della legge penale, osservando che nel caso in esame è stata accertata solo la qualità del AB di rappresentante legale della Cooperativa, mentre la responsabilità penale grava sul soggetto che ha concretamente posto in essere la condotta criminosa. Con lo stesso motivo di gravame si contesta la configurabilità dei reati di cui all'art. 51 della L. n. 22/97, rilevandosi che la previsione normativa si riferisce esclusivamente all'esercente l'attività di gestione dei rifiuti mediante un'organizzazione imprenditoriale, mentre la cooperativa di cui si tratta svolge altra attività e deve, perciò, essere considerata mera detentrice dei predetti rifiuti, di talché all'imputato risultava eventualmente applicabile solo la sanzione amministrativa di cui all'art. 50 del D. L.vo n. 22/97. Sulla base delle stesse considerazioni si contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 14 del D. L.vo n. 95/92, in quanto riferentesi anche esso ad un'attività di smaltimento di rifiuti professionalmente intesa. Si lamenta, infine, l'eccessività della pena inflitta. Con l'ultimo motivo il ricorrente censura per manifesta illogicità la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha rigettato i corrispondenti motivi di gravame.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 486 c.p.p., attualmente sostituito dall'art 420 ter, primo comma, c.p.p. (art. 19 e 39 della L. n. 479/99), con formulazione sostanzialmente identica, dispone che il giudice debba rinviare il dibattimento solo in presenza di ipotesi di caso fortuito o forza maggiore o di altro legittimo impedimento, che abbiano determinato l'assoluta impossibilità di comparire per l'imputato. Orbene, va rilevato, in ordine al primo motivo di gravame, che la motivazione, con la quale i giudici di merito hanno affermato l'insussistenza, nel caso in esame, del legittimo impedimento del AB, risulta perfettamente aderente al dettato ed alla ratio della disposizione citata, dovendo essere accertato dal giudice investito della richiesta di rinvio, tramite la certificazione medica prodotta dall'imputato, che l'impedimento sia di natura tale da rendere assolutamente impossibile per questo ultimo la comparizione in giudizio, mentre tale condizione non era indicata nella predetta certificazione medica, attestante solo un'esigenza di riposo assoluto, ne' l'assoluta impossibilità di comparire può ritenersi in via presuntiva quale conseguenza della patologia da cui era affetto il AB.
Anche il secondo motivo di gravarne è infondato.
E stato reiteratamente affermato da questa Corte in materia di responsabilità del rappresentante legale di una società o altro ente collettivo, in ordine all'osservanza delle disposizioni sanzionate penalmente, poste a carico della medesima società o altro ente, che, al fine di escludersi la responsabilità penale del predetto rappresentante legale, occorre che quest'ultimo dimostri: 1) le notevoli dimensioni dell'azienda o, comunque, dell'attività gestita dalla società; 2) di avere delegato al settore interessato, in base a norme interne preventivamente fissate, un soggetto tecnicamente e professionalmente qualificato, nonché dotato di autonomia funzionale;
3) che il delegante non abbia interferito ed abbia adempiuto ai suoi doveri, esercitando la funzione generale di controllo personalmente o a mezzo di organi aziendali (cfr. responsabilità del legale rappresentante di un complesso industriale in virtù della divisione dei compiti in materia di inquinamento delle acque: sez. 3^, 199406170, P.M. in proc. Del Maestro, riv. 198034; nonché negli stessi sensi: sez. 3^ 198306204, Sarli, riv. 159706; 198304223, Bocchi, riv. 158904).
Orbene, nel caso in esame esattamente i giudici di merito hanno affermato la responsabilità personale del AB in ordine ai reatì ascrittigli quale, rappresentante legale della Cooperativa "Pirastu", stante la accertata assenza di qualsivoglia elemento di valutazione dal quale potesse desumersi la delega ad altri del settore di attività della Cooperativa, nel cui ambito è avvenuta la commissione degli illeciti, o che per le dimensioni della medesima Cooperativa il AB non fosse consapevole e, sia pure a titolo omissivo, partecipe della attività di gestione dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione.
Esattamente inoltre i fatti di cui ai capi a) e c) alla contestazione sono stati inquadrati dai giudici di merito nelle fattispecie criminose di cui all'art. 51 del D. L.vo n. 22/97 e non ricondotti alle violazioni amministrative di cui all'art. 50 del medesimo testo normativo.
Queste ultime, invero, si riferiscono esclusivamente alle ipotesi di abbandono occasionale di rifiuti. Contrariamente alle deduzioni interpretative del ricorrente, inoltre, le ipotesi criminose di cui al citato art. 51 del d. L.vo n. 22/97 non hanno affatto natura di reato proprio, nel senso che la loro commissione può avvenire esclusivamente ad opera di soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione dei rifiuti.
Contrasta con tale assunto, infatti, l'inequivocabile significato dell'espressione "chiunque" adoperata nel primo comma dell'articolo citato, cui va aggiunto il rilievo che l'art. 7, comma sesto, del D. L.vo 8.11.1997 n. 389 ha soppresso, in relazione all'appartenenza dei rifiuti l'inciso "prodotti da terzi", contenuto nella stessa disposizione incriminatrice.
Nè argomenti per una diversa soluzione interpretativa possono desumersi dall'elenco delle definizioni contenuto nell'art. 6 del medesimo decreto legislativo, dovendosi attribuire a detta elencazione solo una funzione esplicativa dei comportamenti cui vanno riferite le espressioni adoperate nel corpo della legge. Non appare dubbio, pertanto, che i reati di cui alla contestazione debbano essere ascritti anche a colui che eserciti attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria diversa.
Sulla base delle medesime considerazioni vanno disattesi gli analoghi rilievi del ricorrente con i quali si contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 14 del D. L.vo n. 95/92. La doglianza in ordine alla eccessività della pena inflitta è, invece, del tutto inammissibile, in quanto censura esclusivamente di merito.
I rilievi che precedono sono, infine, assorbenti delle ulteriori censure per vizi della motivazione della sentenza impugnata, peraltro insussistenti, afferenti alle argomentazioni con le quali sono stati disattesi i corrispondenti motivi di appello.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente AB LD al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 14 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002