Sentenza 31 ottobre 2003
Massime • 1
È legittimamente adottato dal giudice di appello il provvedimento di temporaneo ricovero dell'imputato in custodia cautelare in luogo di cura esterno alla struttura carceraria, nelle more della decisione sull'istanza di sostituzione della misura con altra meno afflittiva, in quanto la competenza del magistrato di sorveglianza stabilita dall'art. 240, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. in caso di intervenuta condanna in primo grado non esclude quella del giudice che procede quando ricorrono le esigenze diagnostiche o terapeutiche indicate nel comma terzo dell'art. 286-bis cod. proc. pen. e le stesse non possono essere soddisfatte in ambito penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/10/2003, n. 45783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45783 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pasquale Lacanna Presidente
1. Dott. Antonio Morgigni Consigliere
2. Dott. Francesco De Chiara Consigliere
3. Dott. Diana Laudati Consigliere
4. Dott. Alberto Macchia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN CO;
avverso ordinanza del Tribunale di Roma - sez- riesame - in data 5 marzo 2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Laudati;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. F. Cosentino che ha concluso per il rigetto.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale ha rigettato l'appello, proposto nell'interesse di IN CO, avverso il provvedimento in data 30 dicembre 2002, con cui la Corte di Appello, riservandosi di provvedere in ordine alla richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari, aveva disposto, in via di urgenza, il ricovero provvisorio in ospedale con piantonamento.
Rilevava il Tribunale che tale ricovero era stato correttamente disposto ai sensi dell'art. 268 bis comma terzo cod. proc. pen., per altro verso osservando che, attesa la storia criminale dell'IN, dichiarato anche delinquente abituale, il quadro cautelare, indipendentemente dalle condizioni di salute, non poteva comunque ritenersi affievolito.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore deducendo violazione del combinato disposto degli artt. 11 Ord. Pen. e 240 norme coord. cod. proc. pen. nonché apoditticità e manifesta illogicità della motivazione.
TANTO PREMESSO LA CORTE
OSSERVA
che il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
L'assunto del ricorrente, secondo cui il disporre il trasferimento del detenuto in luogo esterno di cura rientrerebbe nella competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza ove, come nella specie, sia intervenuta la condanna in primo grado, non considera, infatti, che quando ricorrono esigenze diagnostiche - al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all' 275 e 4 bis cod. proc. pen. - ovvero esigenze terapeutiche che non possono essere soddisfatte in ambito penitenziario, il ricovero provvisorio può essere disposto anche dal giudice che procede.
In tal senso, infatti, il dettato dell'art. 286 bis comma terzo cod. proc. pen., espressamente richiamato, in tema di revoca e sostituzione delle misure dal comma quarto quater dell'art. 299 cod. proc. pen. Nè a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della pronuncia richiamata in ricorso, posto che con tale decisione (Sez. IV 9/4/02 n. 13325 Vinci) la competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 240 comma primo norme coord. cod. proc. pen. è stata affermata in un'ipotesi in cui il giudice, richiesto della revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria per asserita incompatibilità delle condizioni di salute con il regime di detenzione, aveva ritenuto l'insussistenza di detta incompatibilità.
Diverso, invero, il caso di cui alla fattispecie, in cui il giudice di appello, lungi dall'escludere l'incompatibilità, si sia limitato a disporre per via di urgenza il ricovero in luogo esterno, riservandosi di decidere, in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 4 bis dell'art. 275 cod. proc. pen., all'esito degli accertamenti diagnostici (nella specie l'espletata perizia aveva rappresentato, ma solo come possibile ipotesi, una neoplasia). Nè censurabile risulta l'ordinanza impugnata, sotto il profilo del vizio motivazionale, nella parte in cui, pur dando atto della indiscutibile gravità del quadro clinico, ha riaffermato la persistenza dell'esigenza specialpreventiva, escludendo il dedotto affievolimento del quadro cautelare solo in ragione delle degradate condizioni fisiche e valorizzando, in senso negativo, la particolare caratura criminale del prevenuto.
Il discorso giustificativo non è, invero, inficiato da contraddittorietà, ben potendo coesistere un quadro clinico grave ed esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ipotesi considerata dal comma 4 ter dell'art. 275 cod. proc. pen., che impone, peraltro, l'obbligo di disporre gli arresti domiciliari presso un luogo di cura solo ove alla gravità sia correlata l'incompatibilità nel senso che la cura presso la struttura sanitaria penitenziaria non sia possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato. Ed è appunto tale profilo che i giudici di merito si sono riservati di esaminare e delibare all'esito di quanto emerso in sede di ricovero provvisorio.
Al rigetto del ricorso consegue, a mente dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda ai sensi dell'art. 94 e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 novembre 2003.