Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2010, n. 29721
CASS
Sentenza 24 giugno 2010

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Massime1

Il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, cod. pen.) ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui il reo si procura il materiale e cessa nel momento in cui quest'ultimo ne perde la disponibilità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha individuato il momento di cessazione della permanenza in quello in cui venne eseguito il sequestro del materiale).

Commentario1

  • 1Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico (1)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2010, n. 29721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29721
Data del deposito : 24 giugno 2010

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