Sentenza 24 giugno 2010
Massime • 1
Il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, cod. pen.) ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui il reo si procura il materiale e cessa nel momento in cui quest'ultimo ne perde la disponibilità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha individuato il momento di cessazione della permanenza in quello in cui venne eseguito il sequestro del materiale).
Commentario • 1
- 1. Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2010, n. 29721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29721 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/06/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1280
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 2639/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Izzi Giovanni, difensore di fiducia di Ma.Jo. , n. a (SO) ;
avverso la sentenza in data 7.5.2009 della Corte di Appello di Firenze, con la quale, in riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Pisa in data 29.6.2007, venne condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Nu.Ga. e Qu.Em. , quale colpevole dei reati: a) di cui all'art. 609 bis c.p. e 609 ter c.p., u.c.; b) di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., u.c.; c) di cui all'art. 527 c.p.; nonché alla pena di Euro
2.000,00 di multa, quale colpevole del reato: d) di cui all'art. 600 quater c.p.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo d), per essere il reato estinto per prescrizione;
annullamento con rinvio per il capo b); rigetto nel resto;
Udito per le parti civili l'Avv. Emilio Bettini, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Giovanni Izzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento della impugnazione del P.M. avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pisa in data 29.6.2007, ha affermato la colpevolezza di Ma.Jo. in ordine ai reati: a) di cui all'art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., u.c., commesso in danno di Fa.El. ; b) di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., u.c. commesso in danno di Nu.Sa. ; c) di cui all'art. 527 c.p., mentre ha confermato la pronuncia di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato: d) di cui all'art. 600 quater c.p., rigettando l'appello dell'imputato sul punto.
Il Ma. era stato assolto dal giudice di primo grado dai reati di cui ai capi a), contestatogli anche riferimento alle parti lese N.M. e De.Ba.As. , b) e c), con la formula perché il fatto non sussiste, mentre era stato condannato per la sola violazione di cui al capo d), ascrittagli per essersi procurato ed avere detenuto su supporti informatici materiale pornografico ottenuto mediante lo sfruttamento di minori.
La sentenza ripercorre la vicenda fattuale iniziata nel (SO) , allorché i genitori di Fa.El. riferirono alla rappresentante di classe della figlia ed all'ispettore S. , responsabile dell'Ufficio minorenni della Questura di Pisa, che secondo quanto loro riferito dalla bambina, mentre partecipava ad una lezione di nuoto presso la locale piscina comunale, una persona di sesso maschile, dicendo di voler fare un gioco con lei, le aveva introdotto il pene in bocca.
Nel prosieguo delle indagini relative a tale vicenda i genitori della minore, per evitarle traumi, si erano opposti al suo coinvolgimento per la identificazione dell'autore del fatto.
In epoca quasi contemporanea, nella piscina di (SO) , Ca.An. , di circa sei anni e mezzo, che frequentava privatamente un corso di nuoto, era uscita dall'acqua turbata, riferendo che era stata avvicinata dall'istruttore Jo. che si era abbassato il costume da bagno e le aveva mostrato l'organo genitale.
Nel (SO) , sempre nella piscina di (SO) ,
il piccolo Nu.Sa. , di quattro anni e mezzo, aveva detto spontaneamente alla madre di essere contento di essere riuscito a fare da solo la pipì e "J. non gli aveva fatto come l'altra volta che gli aveva messo il pipì in bocca".
A distanza di circa un anno da tale ultimo episodio, a seguito di una denuncia querela presentata, oltre che dai genitori dei minori citati anche dai genitori di M..N. e di As..De.Ba. , il Ma.
fu tratto in arresto e nel corso della perquisizione eseguita nella sua abitazione venne trovato materiale pedopornografico. Esaurite le indagini preliminari nel corso delle quali il P.M. aveva fatto espletare una consulenza psicologica sui minori, l'imputato chiedeva e veniva ammesso al giudizio abbreviato condizionato all'esame dei suoi consulenti tecnici e, come controprova, a quella del consulente del P.M..
Il giudice di primo grado, nel motivare l'assoluzione dell'imputato, aveva evidenziato che l'attendibilità dei minori si palesa inficiata dal grave ritardo con il quale erano stati ascoltati;
dalla delega al consulente tecnico del P.M. di accertarne anche l'attendibilità;
dalla influenzabilità anche da parte dei testi adulti, che in una sorta di amplificazione collettiva avevano reso e fatto fare dichiarazioni sempre in un crescendo di particolari che si erano aggiunti ai primi racconti.
Con la sentenza veniva, inoltre, censurato il mancato espletamento di un incidente probatorio per l'esame dei minori;
il mancato rispetto delle indicazioni contenute nella Carta di Noto e, tra l'altro, il fatto che i minori erano stati sentiti dal consulente del P.M. alla presenza dei genitori e di un'assistente di Polizia. Si osservava che specie, a seguito del caso della Fa. , vi era stata nella scuola materna frequentata dalla minore una discussione collettiva nel corso della quale si erano appresi i casi, non denunciati in precedenza, delle due bambine De.Be. e N. e che questo stato di preoccupazione generalizzata aveva creato suggestioni e fenomeni di influenza reciproca soprattutto tra gli adulti di riferimento;
che anche le dichiarazioni dei bambini nei casi di abuso in cui vi era stata una rivelazione immediata risultavano nel prosieguo ampliate ed arricchite di particolari. La Corte territoriale, accogliendo parzialmente l'impugnazione del P.M. e della parte civile, in persona dei genitori di Nu.Sa. , ha affermato la colpevolezza dell'imputato in ordine agli episodi di abuso sessuale e di atti osceni in luogo aperto al pubblico sopra precisati, mentre ha ritenuto il materiale probatorio inidoneo per la affermazione di colpevolezza del Ma. con riferimento agli analoghi episodi di abuso denunciati dai genitori dei minori N. e De.Ba. .
La sentenza ha osservato in punto di diritto che le linee guida fissate nella Carta di Noto costituiscono uno strumento utile per accertare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori, ma che la loro inosservanza non invalida il materiale probatorio acquisito.
In ordine alla consulenza si è osservato che il P.M. ha nominato uno psicologo esperto del settore minorile;
che la mancata videoregistrazione delle dichiarazioni dei minori non costituisce motivo di invalidità dell'indagine tecnica, così come la presenza dei genitori dei bambini durante il loro esame, essendo solo finalizzata a tranquillizzarli.
In relazione alle singole imputazioni la Corte, in sintesi, ha ritenuto credibile il narrato di quegli episodi che erano stati oggetto di immediata denunzia o segnalazione, anche perché avvenuti in luoghi diversi senza che le famiglie si conoscessero tra loro, sicché doveva essere escluso che potesse essersi ingenerato un fenomeno di suggestione collettiva.
Ha condiviso, invece, la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla scarsa attendibilità delle dichiarazioni corrispondenti a fatti denunciati solo a distanza di tempo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per vizi della motivazione e violazione di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione a specifici atti del procedimenti, con riferimento all'accertamento dei presunti abusi in danno di Fa.El. , Sa..Nu. ed al reato di cui all'art. 527 c.p.. Si premette che la sentenza di appello, che riforma quella di primo grado, deve non solo esaminare, ma altresì dimostrare la infondatezza ed insostenibilità delle argomentazioni che la sorreggono, specie allorché si tratti di ribaltare una pronuncia di assoluzione;
che la sentenza impugnata, dopo avere trattato ampiamente le vicende processuali ed i principi di diritto, ha fondato l'accertamento della colpevolezza dell'imputato su brevi considerazioni assolutamente semplicistiche e riduttive, che non tengono conto di risultanze processuali decisive e delle argomentazioni della sentenza di primo grado.
Con specifico riferimento all'imputazione in danno di Fa.El. si osserva che le indagini hanno fatto seguito alla presentazione di un esposto, nel (SO) , presentato da alcuni genitori della classe XXX della scuola d'infanzia, nel quale si riferiva anche di un presunto episodio di abuso sessuale. Facevano seguito le audizioni dei genitori, i quali riferivano variamente di avere appreso da altre persone possibili abusi che avevano coinvolto qualche bambino. Solo successivamente venivano sentiti i genitori di Fa.El. , i quali parlavano dell'episodio che aveva coinvolto la figlia, riferendo che una persona le aveva detto "chiudi gli occhi ed apri la bocca e che aveva avuto modo di vedere una cosa rosa".
In tale circostanza i genitori della parte lesa non avevano riferito di un rapporto orale.
Su indicazione degli stessi genitori veniva sentito l'ispettore S. , il quale, in sintesi, nel riferire la descrizione dell'accaduto, per come gli era stata esposta a suo tempo, aveva dichiarato di essersi convinto che qualcuno si fosse tolto il costume senza notare la presenza della bambina e, perciò, le aveva detto "chiudi gli occhi".
Solo a seguito degli incontri della bambina con il consulente del P.M. è emersa la narrazione di un rapporto orale che si sarebbe concluso con l'eiaculazione.
Si deduce, quindi, che risulta evidente come il passaparola di genitori ed insegnanti abbia modificato fino a stravolgere il racconto iniziale della piccola El. .
Nel prosieguo si osserva che la data dell'episodio criminoso è stata individuata dagli inquirenti, collocando il fatto in un giorno in cui vi era stata la presenza del Ma. nella piscina ed immediatamente precedente la raccomandazione data dalla preside alle maestre di vigilare attentamente le bambine all'interno degli spogliatoi;
che, sulla base di tale ragionamento, è stata accertata la data del (SO) ; che, invece, le dichiarazioni dell'ispettore S. collocavano il fatto a metà (SO) , epoca in cui la piscina era aperta a tutti;
che secondo la relazione delle maestre nella data del XXXXXXX vi fu solo una fugace presenza del Ma. nei locali della piscina e che le dimensioni anguste delle cabine impedivano la contemporanea presenza di due persone. In conclusione, si deduce che la Corte territoriale ha SO di valutare gli elementi di contaminazione dell'informazione che hanno influenzato il racconto della Fa. , che si è arricchito progressivamente di particolari, alterandosi in maniera radicale ed ha SO di valutare le risultanze processuali dalle quali emergevano elementi di giudizio a sostegno del citato fenomeno;
risultanze che, invece, avevano formato oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado.
Con riferimento all'imputazione in danno di Sa..Nu. si osserva, in sintesi, ripercorrendo la cronologia della vicenda che anche per la denuncia di abuso sessuale presentata dal genitore del bambino un anno dopo il fatto vi sono elementi per ritenere sussistente un fenomeno di contaminazione dell'informazione determinata dalla conoscenza dei sospetti che avevano ad oggetto il Ma. , mentre, si afferma, inizialmente i predetti genitori non avevano attribuito piena attendibilità a quanto detto dal bambino, che all'epoca aveva solo quattro anni.
Si deduce inoltre che il narrato del piccolo Sa. , che peraltro ha riferito i fatti solo alla madre, presenta notevoli dubbi di attendibilità, avendo il minore riferito di un abuso sessuale e di un tentativo di abuso immediatamente successivi, che la pubblica accusa, per attribuire razionalità al narrato, ha collocato cronologicamente in giorni diversi.
Si osserva inoltre che non si è tenuto conto del fatto che il Ma. all'epoca veniva sorvegliato costantemente, ne' della relazione della dott.ssa Ta. , che aveva evidenziato l'esistenza di un complesso edipico, che poteva avere indotto nel bambino sentimenti conflittuali trasferiti su altre figure maschili.
Anche sul punto si deduce, quindi, che la Corte territoriale ha totalmente disatteso il contenuto di atti processuali, valutati invece dal giudice di primo grado, e che avevano portato alla pronuncia di assoluzione del Ma. .
Con riferimento alla imputazione di cui all'art. 527 c.p. si osserva che la denuncia è stata presentata a distanza di un anno e nove mesi dai fatti, dopo che era trapelata la notizia dell'arresto del Ma. ;
che la minore aveva offerto due versioni dell'accaduto che rendevano dubbia la effettiva dinamica e la stessa rilevanza penale del fatto;
elementi di dubbio valutati dal giudice di primo grado e totalmente ignorati dalla Corte territoriale.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la inutilizzabilità dei verbali contenenti la trascrizione integrale degli incontri realizzati dal consulente tecnico del pubblico ministero in quanto allegati all'atto di appello e prodotti tardivamente, tenuto conto della natura del giudizio abbreviato.
Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione in relazione alla conferma della pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 600 quater c.p.. Si osserva, in sintesi, che il Ma. , a suo tempo, aveva denunciato ai C.C., il fatto di essersi imbattuto in un sito internet, che diffondeva materiale pedopornografico, e di essersi limitato a conservare le registrazioni effettuate all'epoca e, poi, consegnate ai Carabinieri in occasione della perquisizione domiciliare. Si deduce, quindi, che da tali elementi doveva desumersi la carenza dell'elemento psicologico del reato o il convincimento dell'imputato della legittimità della sua condotta.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia la mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 600 quater c.p., osservando che le registrazioni risalgono all'anno XXXX,
sicché dalla data del fatto, costituito dal procurarsi il materiale pedopornografico, era interamente decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia della Corte territoriale. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono precisati. È opportuno premettere all'esame dei motivi di gravame alcuni principi di diritto che devono trovare applicazione nella vantazione delle censure del ricorrente.
È stato reiteratamente affermato da questa Corte che, anche a seguito delle modificazioni apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), rimane esclusa la possibilità che la verifica della correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito e, pertanto, il vizio di motivazione è ravvisabile solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste ovvero su risultanze probatorie incontestabilmente diverse da quelle reali (cfr. sez. 4, 10.10.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musimeci, RV 237207; sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215).
Nell'ipotesi, però, in cui il giudice del gravame abbia totalmente riformato la pronuncia di primo grado, pervenendo all'affermazione di colpevolezza dell'imputato, la motivazione della sentenza di appello deve essere posta a confronto con quella di primo grado per controllare se vi è stata la valutazione del medesimo materiale probatorio da parte del giudice di primo grado ed il giudice di appello non abbia ignorato detta valutazione ovvero l'abbia disattesa con motivazione non adeguata.
Invero, il giudice di appello, in tale ipotesi, ha l'obbligo, non solo di precisare dettagliatamente le ragioni che giustificano la propria decisione, ma altresì di confutare specificamente gli argomenti posti dal giudice di primo grado a fondamento della diversa soluzione adottata, dando conto delle ragioni della incompletezza ed incoerenza della motivazione che supporta detta decisione, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. sez. un. 200533748, Mannino, RV 231679; conf. sez. un. 200345276, Andreotti ed altri, RV 226093).
Infine, nel caso di decisione del giudice di appello difforme da quella di primo grado, l'esigenza di un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata non comporta che, ove sussista diversità di vantazioni del medesimo materiale probatorio tra i giudici di merito, possa formare oggetto del giudizio di legittimità la comparazione di tali valutazioni per accertare quale appaia più convincente, dovendo la verifica investire soltanto la tenuta logica della sentenza del giudice d'appello, la cui opinione si sostituisce a quella del giudice primo giudice, (cfr. sez. 6, 27.5.2008 n. 27061, P.G. e De Simone in proc. Donno, RV 240583). Tanto premesso, si rileva che la Corte territoriale ha affermato, ai fini della vantazione delle risultanze probatorie, alcuni principi riguardanti la rilevanza da attribuire alle linee guida della Carta di Noto, precisando che le stesse non si trasformano in norme processuali, la cui violazione può determinare la invalidità degli atti;
la rilevanza della consulenza o perizia nell'esame di parti lese minori e la irrilevanza, sul piano processuale, delle irregolarità denunciate dalla difesa dell'imputato; la rilevanza del fattore temporale nella audizione del minore, stante la possibilità di inquinamento della genuinità della prova, che potrebbe essere falsata da più elementi, tra i quali l'enfatizzazione che ha avuto la vicenda e la contaminazione indotta da fenomeni di influenza collettiva per l'allarme diffusosi in un determinato ambiente. Principi che si palesano indubbiamente condivisibili. In applicazione degli stessi la Corte territoriale ha confermato l'assoluzione del Ma. con riferimento alle imputazioni di cui al capo a) in danno di De.Ba.As. e N.M. , mentre ha affermato la colpevolezza dell'imputato per l'episodio in danno di El..Fa. , di cui allo stesso capo di imputazione, nonché per i fatti di cui al capo b) in danno del Nu. ed al capo c), riferito dalla C. , fondando l'accertamento di responsabilità sul rilievo della immediatezza della narrazione dell'accaduto da parte dei minori e della impossibilità che le loro dichiarazioni siano state influenzate dalla situazione di allarme creatasi dopo la diffusione della notizia di probabili abusi sessuali in danno dei bambini che frequentavano la scuola materna Ro. .
Rileva, quindi, la Corte, con riferimento all'episodio attribuito all'imputato in danno della Fa. , che la motivazione su cui è basata l'affermazione di colpevolezza è sostanzialmente fondata sulla sola valorizzazione dell'immediatezza con cui la minore avrebbe riferito il fatto, mentre non tiene conto della articolata ricostruzione della vicenda, sotto il profilo della formazione dell'accusa, della indicazione di risultanze processuali, nonché delle argomentazioni in base alle quali il giudice di primo grado è pervenuto alla assoluzione del Ma. anche da tale imputazione. In particolare la sentenza di primo grado aveva posto in rilievo che anche il narrato della Fa. , che peraltro non aveva saputo fornire indicazioni in ordine all'autore dell'episodio, si è venuto arricchendo di particolari nel corso delle successive audizioni della minore, tanto che l'ispettore S. , al quale era stato narrato quanto riferito inizialmente dalla bambina, aveva ritenuto che si fosse trattato di un fatto casuale e che non fosse ravvisabile alcun reato;
che la individuazione del giorno in cui si sarebbe verificato l'episodio criminoso è avvenuta sostanzialmente per esclusione con riferimento all'unico giorno in cui vi è stata la contemporanea presenza dell'imputato e della parte lesa nei locali della piscina;
che i bambini nell'occasione erano stati sotto il continuo controllo delle maestre.
Orbene, sul punto la sentenza di appello non tiene conto delle argomentazioni e soprattutto delle risultanze probatorie indicate dal giudice di primo grado a sostegno della propria decisione, avendo ritenuto il fatto in conformità di quanto descritto nell'accusa senza alcuna valutazione critica degli elementi che potevano rendere dubbio l'accertamento.
A diversa conclusione si deve, invece, pervenire con riferimento all'affermazione di colpevolezza dell'imputato per i reati di cui ai capi b) e c).
In entrambi i casi si rileva che a sostegno dell'affermazione di colpevolezza del Ma. vi è non solo il requisito dell'immediatezza e genuinità dell'accusa, ma anche la immediata indicazione da parte dei minori dell'autore del fatto.
Con riferimento agli atti sessuali commessi in danno del Nu. inoltre i giudici di merito hanno valorizzato il carattere spontaneo della frase pronunciata dal minore attraverso la quale è emersa la prova dell'abuso subito e la coerenza del narrato a dimostrazione della veridicità dell'accusa.
La stessa sentenza di primo grado a proposito delle rivelazioni del bambino ha osservato che la versione dei fatti da lui narrata è rimasta sempre costante nelle dichiarazioni rese a vari soggetti e nella stessa pronuncia sono indicati vari elementi di riscontro costituiti dalle risultanze della consulenza e di altri pareri tecnici.
Al contrario le argomentazioni in base alle quali il giudice di primo grado ha ritenuto le dichiarazioni della parte lesa insufficienti per l'affermazione di colpevolezza dell'imputato si riferiscono sostanzialmente alla natura del materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni del minore e risultano, pertanto, del tutto genetiche ed inidonee ad inficiare la tenuta logica della diversa valutazione delle medesime risultanze probatorie da parte del giudice di appello. Sul punto è appena il caso di osservare che è irrilevante che si tratti di dichiarazioni de relato, peraltro rese in sedi diverse, avendo l'imputato chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Nè, come già osservato, è possibile il riesame delle risultanze probatorie in sede di legittimità per inferirne una diversa valutazione circa la loro attendibilità.
Anche con riferimento all'accusa di atti osceni la sentenza di appello si palesa esaustivamente motivata mediante il riferimento, oltre che all'immediatezza del narrato da parte della minore C.A. , al turbamento subito dalla bambina, ritenuto non compatibile con la visione di un accidentale spostamento del costume da bagno dell'imputato, alla valutazione della sua capacità di discriminare il vero dal falso, accertata dal consulente del P.M., alla irrilevanza di marginali diversificazioni del narrato. Anche sul punto nella sentenza di primo grado vi è solo una diversa valutazione delle medesime risultanze probatorie e la formulazione di ipotesi alternative, del tutto inidonee ad inficiare la tenuta logica della motivazione della sentenza di appello sul punto. Il primo motivo di gravame è, pertanto, fondato nei limiti che sono stati precisati.
Il secondo mezzo di annullamento è, invece, inammissibile. L'imputato non risulta avere formulato eccezioni sul punto della produzione documentale da parte del P.M. con l'atto di appello, sicché la mancata eccezione nel corso del dibattimento dinanzi alla Corte territoriale preclude la possibilità di rilevare successivamente la nullità, che in ogni caso sarebbe a regime intermedio, in sede di legittimità.
Peraltro, il motivo di ricorso è altresì generico.
È noto che la parte che denuncia la inutilizzabilità di una prova ha l'onere di indicare specificamente la rilevanza che la stessa ha assunto ai fini della decisione per consentire l'accertamento, in sede di legittimità, della tenuta logica della motivazione, pur in assenza del materiale probatorio ritenuto inutilizzabile;
onere di allegazione sostanzialmente ignorato dal ricorrente. Anche il terzo motivo di gravame è inammissibile, risolvendosi in una contestazione in punto di fatto in ordine alla esistenza dell'elemento psicologico del reato.
Peraltro, il ricorrente non ha fornito, nella sede di merito, alcuna spiegazione in ordine alle ragioni per cui avrebbe conservato il materiale pedopornografico invece di consegnarlo ai C.C.. L'ultimo motivo di gravame è, infine, infondato.
All'imputato è stata contestata anche la detenzione ovvero disponibilità del materiale pedopornografico, che è reato permanente, sicché dalla data del sequestro tuttora non si è verificata la prescrizione di detto reato.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio limitatamente all'imputazione di cui al capo a) in danno di Fa.El. per un nuovo giudizio che tenga conto degli esposti rilievi in punto di motivazione, nonché in relazione alla eventuale rideterminazione della pena.
Il ricorso va rigettato nel resto Al rigetto dell'impugnazione con riferimento alla parte lesa Nu.Sa. segue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, limitatamente all'imputazione di cui al capo a) in danno di Fa.El. , nonché in relazione alla eventuale rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, oltre spese ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 24 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010