CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30588 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN HE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
sentita l'Avvocata FRANCESCA ARICO' che, in sostituzione dell'Avvocato TO CE e in difesa di AN HE, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. IM HE, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 31/05/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del 03/07/2017 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione del divieto di bis in idem. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30588 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 29/03/2023 Con un unico motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta la violazione del divieto di bis in idem, perché per il medesimo fatto era già stato giudicato con sentenza n. 127 del 03/03/2016 del G.u.p. del Tribunale di Foggia. Lamenta l'omessa motivazione sul punto nonostante la concorde richiesta della difesa e del Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'identità del fatto oggetto delle due sentenze non è in discussione e viene riconosciuta anche nella sentenza impugnata. I magistrati dell'appello hanno negato la violazione del divieto in questione' osservando che non era stata provata l'irrevocabilità della sentenza indicata a dimostrazione dell'esistenza di una precedente pronuncia sul medesimo fatto. Risulta pacifico, pertanto, che l'azione penale è stata esercitata per due volte in relazione al medesimo fatto, dallo stesso Ufficio del Pubblico ministero, davanti allo stesso Ufficio giudiziario, così configurandosi una litispendenza. Va aggiunto che non • è risultata la sussistenza di una pronuncia irrevocabile. A tale riguardo si deve ribadire che «in tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo», (Sez. 5 - , Sentenza n. 17252 del 20/02/2020, C., Rv. 279113 - 01; Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01). Il principio di diritto è stato spiegato osservandosi che «insuperabili esigenze di ordine logico e sistematico impongono di ritenere che lo stesso ufficio del pubblico ministero che ha esercitato razione penale in relazione ad una determinata imputazione non possa successivamente promuovere un nuovo processo contro la stessa persona per il medesimo fatto, per la semplice ragione che, restando immutati i termini oggettivi e soggettivi della regiudicanda, è definitivamente consunto il potere di azione di cui quell'ufficio è titolare. Di talché, sussistendo tali condizioni, il vincolo di legalità insito nel carattere di obbligatorietà ex art. 112 della Costituzione rende l'azione penale non solo irretrattabile, ma anche non reiterabile, se non nei casi previsti dalla legge, ad opera del medesimo ufficio della pubblica accusa. [...]. La preclusione' conseguente alla consumazione del potere di azione non può non determinare la dichiarazione di impromovibilità dell'azione penale, quale epilogo necessitato del secondo processo [...] di talché al secondo giudice non resta che pronunciare sentenza di non doversi procedere a norma dell'art. 529 o di non luogo a procedere ex art 425, 2 ovvero, qualora l'azione penale non sia stata ancora esercitata, decreto di archiviazione [...].», (Così, Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, in motivazione). La Corte di appello, dunque, ha erroneamente respinto l'eccezione difensiva facendo leva sulla mancanza di una sentenza irrevocabile, mentre il discrimine cui doveva fare riferimento -in ipotesi di litispendenza- era la verifica del tempo di esercizio dell'azione penale, giacchè l'azione penale esercitata per prima inibiva la procedibilità del processo duplicato. L'unico processo che può legittimamente proseguire è quello instaurato in forza dell'azione penale anteriormente esercitata, mentre è improcedibile il processo instaurato in forza di un'azione penale esercitata sostanzialmente in assenza del correlato potere, già consumato e non reiterabile dallo stesso Ufficio del Pubblico ministero. 1.2. Applicando tali principi al caso in esame si rileva l'improcedibilità del processo oggi in esame. Nella sentenza pronunciata in data 3 marzo 2016 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia e riguardante l'altro e diverso processo, è evidenziato (alla pagina 2) che in quel procedimento l'azione penale veniva esercitata il 14/01/2016, con la richiesta di rinvio a giudizio. Dall'esame degli atti dell'odierno processo -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che l'azione penale è stata esercitata solo successivamente, il 18/02/2016, con la richiesta di rinvio a giudizio. Da ciò discende l'improcedibilità del processo oggi in esame, in quanto instaurato in forza di un'azione penale esercitata quando il pubblico ministero aveva già consumato il relativo potere e gli era preclusa la sua reiterazione. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere iniziata. Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consigliere est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
sentita l'Avvocata FRANCESCA ARICO' che, in sostituzione dell'Avvocato TO CE e in difesa di AN HE, ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. IM HE, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 31/05/2021 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del 03/07/2017 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione del divieto di bis in idem. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30588 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 29/03/2023 Con un unico motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta la violazione del divieto di bis in idem, perché per il medesimo fatto era già stato giudicato con sentenza n. 127 del 03/03/2016 del G.u.p. del Tribunale di Foggia. Lamenta l'omessa motivazione sul punto nonostante la concorde richiesta della difesa e del Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'identità del fatto oggetto delle due sentenze non è in discussione e viene riconosciuta anche nella sentenza impugnata. I magistrati dell'appello hanno negato la violazione del divieto in questione' osservando che non era stata provata l'irrevocabilità della sentenza indicata a dimostrazione dell'esistenza di una precedente pronuncia sul medesimo fatto. Risulta pacifico, pertanto, che l'azione penale è stata esercitata per due volte in relazione al medesimo fatto, dallo stesso Ufficio del Pubblico ministero, davanti allo stesso Ufficio giudiziario, così configurandosi una litispendenza. Va aggiunto che non • è risultata la sussistenza di una pronuncia irrevocabile. A tale riguardo si deve ribadire che «in tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo», (Sez. 5 - , Sentenza n. 17252 del 20/02/2020, C., Rv. 279113 - 01; Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01). Il principio di diritto è stato spiegato osservandosi che «insuperabili esigenze di ordine logico e sistematico impongono di ritenere che lo stesso ufficio del pubblico ministero che ha esercitato razione penale in relazione ad una determinata imputazione non possa successivamente promuovere un nuovo processo contro la stessa persona per il medesimo fatto, per la semplice ragione che, restando immutati i termini oggettivi e soggettivi della regiudicanda, è definitivamente consunto il potere di azione di cui quell'ufficio è titolare. Di talché, sussistendo tali condizioni, il vincolo di legalità insito nel carattere di obbligatorietà ex art. 112 della Costituzione rende l'azione penale non solo irretrattabile, ma anche non reiterabile, se non nei casi previsti dalla legge, ad opera del medesimo ufficio della pubblica accusa. [...]. La preclusione' conseguente alla consumazione del potere di azione non può non determinare la dichiarazione di impromovibilità dell'azione penale, quale epilogo necessitato del secondo processo [...] di talché al secondo giudice non resta che pronunciare sentenza di non doversi procedere a norma dell'art. 529 o di non luogo a procedere ex art 425, 2 ovvero, qualora l'azione penale non sia stata ancora esercitata, decreto di archiviazione [...].», (Così, Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, in motivazione). La Corte di appello, dunque, ha erroneamente respinto l'eccezione difensiva facendo leva sulla mancanza di una sentenza irrevocabile, mentre il discrimine cui doveva fare riferimento -in ipotesi di litispendenza- era la verifica del tempo di esercizio dell'azione penale, giacchè l'azione penale esercitata per prima inibiva la procedibilità del processo duplicato. L'unico processo che può legittimamente proseguire è quello instaurato in forza dell'azione penale anteriormente esercitata, mentre è improcedibile il processo instaurato in forza di un'azione penale esercitata sostanzialmente in assenza del correlato potere, già consumato e non reiterabile dallo stesso Ufficio del Pubblico ministero. 1.2. Applicando tali principi al caso in esame si rileva l'improcedibilità del processo oggi in esame. Nella sentenza pronunciata in data 3 marzo 2016 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia e riguardante l'altro e diverso processo, è evidenziato (alla pagina 2) che in quel procedimento l'azione penale veniva esercitata il 14/01/2016, con la richiesta di rinvio a giudizio. Dall'esame degli atti dell'odierno processo -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che l'azione penale è stata esercitata solo successivamente, il 18/02/2016, con la richiesta di rinvio a giudizio. Da ciò discende l'improcedibilità del processo oggi in esame, in quanto instaurato in forza di un'azione penale esercitata quando il pubblico ministero aveva già consumato il relativo potere e gli era preclusa la sua reiterazione. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere iniziata. Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consigliere est. Il Presidente