Sentenza 26 febbraio 2004
Massime • 1
Il rinnovo della citazione a giudizio ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. (effettuato, nella fattispecie, a causa di un rinvio d'ufficio), presuppone che il rapporto processuale si sia regolarmente instaurato in forza del decreto di citazione originario emesso dal P.M., e postula che, ai soli fini dell'ulteriore valida prosecuzione del giudizio, insorga la necessità di una ricitazione dell'imputato. Tale adempimento non può dunque in alcun modo essere equiparato al decreto di citazione a giudizio, funzionalmente emesso, nei procedimenti a citazione diretta, dal P.M., e non può, pertanto, non essendo riconducibile neppure ad alcun altro degli atti tassativamente previsti dall'art. 160 cod.pen., valere come causa interruttiva del periodo di prescrizione del reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2004, n. 15403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15403 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 26/02/2004
Dott. CARMENINI Libero S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 430
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 40496/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CA n. a Rosario il 23.3.1926;
GN PE n a Rosario il 19.3.1946;
contro la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione penale, in data 16 giugno 2003;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
Udito il P.G. dott. Vito Monetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16 giugno 2003, la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Palmi, con la quale EL CA e GN PE cl. '46 (assieme ad altri) erano stati condannati alla pena rispettivamente di un anno otto mesi di reclusione e L.
2.000.000 di multa un anno quattro mesi di reclusione e L.
1.500.000 di multa, perche' dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di rapina impropria di una catenina d'oro, ritenute le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 116 c. 2 c.p. prevalenti sull'aggravante, fatto commesso in Gioia Tauro il 26.5.1990.
La Corte territoriale riteneva che, sussistente essendo il concorso anomalo, il reato non era prescritto perché doveva tenersi conto della pena edittale massima e degli atti interruttivi, costituiti dai decreti di citazione rinnovati e debitamente notificati. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati suddetti, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione perché dal giorno del decreto che aveva disposto il giudizio (18.7.2001) e fino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado (25.10.2001) non erano stati compiuti atti interrottivi ex art. 160 c.p. tale non potendo considerarsi la rinnovazione della citazione a giudizio per l'udienza del 27.11.96; - erronea applicazione del ed. concorso anomalo nel reato di rapina mentre gli atti raccolti nel corso dell'istruzione dibattimentale non lo consentivano in quanto l'eventuale partecipazione dei ricorrenti all'aggressione nei confronti della persona offesa non era sintomatica della partecipazione alla rapina già commessa e la ricostruzione dei fatti operata in sentenza non era compatibile con le emergenze processuali, per come riferito in sede di denuncia dalla stessa persona offesa.
Con memoria difensiva depositata del 25 febbraio 2003 ribadiva l'inidoneità della rinnovazione del decreto di citazione a giudizio a determinare l'interruzione della prescrizione, l'insussistenza del concorso neppure sotto il profilo dell'art. 116 c.p. anche perché non vi è certezza che le richieste del LV fossero state sentite da tutti i presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è fondato.
Il rinnovo della citazione a giudizio non è equiparabile al decreto di citazione a giudizio e quindi non è idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 160 c.p. la cui elencazione è tassativa. (Cass. Sez 6^, 21.1 - 25.3.99 n. 3934, Cass. S.U. 11. 7 - 119.2001 n. 33543). Tuttavia la prescrizione non si è maturata, perché si deve tener conto dei periodi di sospensione determinati dai rinvii a richiesta del difensore degli imputati non dipendenti dall'esercizio del diritto alla prova o alla difesa (Cass. S.U. 28.11.2001 - 11.1.2002 n. 1021). Dagli atti risulta che per impedimento per malattia del EL il processo venne rinviato dall'udienza del 17.1.92 a quella del 4.3.92; quindi per impedimento del difensore (per contemporanei impegni professionali o per adesione all'astensione dall'attività proclamata da associazione di categoria) con conseguenti ripetuti rinvii dal 22 aprile 92 fino al 25 novembre successivo (frazionato in tre rinvii successivi) e dal 17 novembre '96 al 30 aprile '97, per un totale di un anno e cinque giorni per GN e di un anno un mese e ventidue giorni per EL. Tenuto conto che il decreto che aveva disposto il giudizio era stato emesso il 18 luglio 1991 e che il termine ordinario di dieci anni deve essere aumentato dei periodi di sospensione sopra indicati, la sentenza di condanna e' stata pronunciata dal Tribunale il 25 ottobre 2001, prima che fosse maturata l'invocata prescrizione.
2. Il successivo motivo di ricorso, con il quale si rappresenta che la partecipazione di EL e GN non sarebbe univocamente sintomatica di prevedibilita' ed accettazione del delitto di rapina, propone questione di merito, attraverso la rappresentazione di una possibile diversa valutazione del medesimo materiale probatorio già esaminato in maniera non manifestamente illogica, dalla Corte territoriale. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, rie. Dessimone e altri).
3. L'addebito secondo il quale la ricostruzione dei fatti operata in sentenza non sarebbe compatibile con le emergenze processuali, richiamando a tal fine quanto dalla persona offesa indicato in denuncia e quanto dichiarato da alcuni testimoni sul fatto che le parole del LV non vennero sentite dai presenti, si compendia in una denuncia di travisamento del fatto. Nel giudizio di legittimità non è deducibile tale vizio, inteso come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali. Il controllo demandato alla Corte di Cassazione ha ad oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. Sez. 1^, 10.1 - 10.2.2000 n. 94). Tale vizio in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità in quanto risulti inquadratale nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 lett. e) c.p.p.. L'accertamento di esso richiede pertanto la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione al giudice del precedente grado di impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quagli elementi siano stati valutati, in modo che il vizio si possa eventualmente tradurre in mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Cass. S.U. 30 aprile 1997, Dessimone e altri) 4. In conseguenza il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2004