Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2001, n. 10829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10829 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 0829 /01 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO EDILIKA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 11275/99 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO 13031/99 23449 - Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Cron. - Rel. Consigliere CIOFFI Rep. 3 Dott. Carlo 3690 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 13/06/01 ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE 3000 IE RE ROTOGRAF SPA, in persona del AGO. 2001 06 Presidente del C. si A. Giovanni Paolo PIZZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che lo CANCELLERIA difende unitamente all'avvocato BUSINELLO G PAOLO, giusta delega in atti;
00104300 ricorrente
contro
BENVENUTO GI NG;
intimato e sul 2° ricorso n° 13031/99 proposto da: 2001 GI NG EDITORE, elettivamente 997 BENVENUTO -1- domiciliato in ROMA VIA G CHINOTTO 1/C14, presso lo studio dell'avvocato PRASTARO ERMANNO, che lo difende all'avvocato FASSETTA LUCIO, giusta delega unitamente in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IE & RE ROTOGRAF SPA;
intimato avverso la sentenza n. 199/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 01/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
Preliminarmente viene disposta la riunione dei due separatamente proposti avverso la stessaricorsi, sentenza;
udito 1'Avvocato BARTOLO VESCE per delega dell'Avv.COSSU, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito Avvocato Ermanno PRASTARO, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. . -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato l'11 marzo 1996 AN CO Ben- venuto affermò di aver stipulato con la società Grafiche TI un contratto in virtù del quale quest'ultima si era obbligata a stampare quattromila copie del libro intitolato "Terre, vigne e vini del Friuli", del quale era editore, die- tro pagamento di 50 milioni di lire, con facoltà di stamparne altre mille e trecento copie, per farne libero uso;
sostenne che il libro, in particolare le fotografie che conteneva, era stato stampato male;
e convenne pertanto tale società innanzi al Tribunale di Udine, chiedendo la riduzione del prezzo, e la condanna della società al risarcimento dei danni che aveva subito. La società convenuta si costituì e chiese il rigetto della doman- da. Ottenne poi, dal Presidente del Tribunale di Udine, decreto ingiuntivo di condanna di AN NV al pagamento del prezzo, contro il quale quest'ultimo propose opposizione. Le due cause vennero riunite. Con sentenza dell'11 settembre 1995 il Tribunale di Udine, ac- certati i difetti denunziati da AN NV ed i danni da lui subiti, ma anche la sua corresponsabilità al 50 %, ridusse il prezzo a quanto di ra- gione (la metà di quello convenuto), liquidò i danni subiti dal committente (25 milioni), e, considerata la appena detta sua corresponsabilità, ed effet- tuate le opportune compensazioni, condannò quest'ultimo a pagare la som- ma di lire 12.000.000. La Corte d'appello di Trieste, pronunziando con la sentenza in- dicata in epigrafe sui contrapposti appelli delle parti, dopo aver riesaminato le prove raccolte, ha confermato quanto statuito dal Tribunale per ciò che attiene alla domanda di AN NV di riduzione del prezzo, ha escluso la sua corresponsabilità relativamente ai difetti che aveva denun- ziato, ed ha liquidato i danni da lui subiti nella maggior somma di lire 45.250.000; effettuata nuovamente la compensazione dei contrapposti cre- diti, ha quindi condannato la società Grafiche TI a pagare a AN NV la somma di lire 20.250.000, ed ha posto a suo carico tre quarti delle spese di lite, compensando il residuo quarto;
spese che ha liquidato nel dettaglio, e maggiorato di IVA e CPA. La società Grafiche TI, che nelle more ha mutato la sua ra- gione sociale in quella indicata in epigrafe, ha chiesto la cassazione di tale sentenza per cinque motivi, che ha poi illustrato con memoria. AN NV ha resistito con controricorso, ed a sua volta ha chiesto con ricorso incidentale la cassazione della sentenza per due motivi. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti con ordinanza pronunziata in udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso la società Chiesa & TI TO censura la sentenza impugnata per aver affermato che AN NV non è responsabile dei difetti di stampa da lui allegati;
denunzia sia violazione di legge (segnatamente dell'art. 118 della legge sul diritto d'autore), sia vizi di motivazione. La ricorrente rileva in particolare che, come risulta dalla senten- za impugnata, AN NV collaborò assiduamente alla stampa 2 del libro, ed era al corrente dei difetti che questa presentava, avendo esami- nate le bozze;
e tuttavia non negò, come la legge appena innanzi citata con- sente all'autore, l'autorizzazione alla stampa. La censura è infondata. La Corte d'appello di Trieste non si è pronunziata in modo chia- ro sulla natura del contratto per cui è causa, perché per un verso l'ha definito di edizione, ma in modo apodittico, senza specificarne la ragione;
e per altro verso ha poi, sempre in modo apodittico, qualificato AN NV "editore", o "committente", la società società Grafiche TI "stampatore", ed ha esaminato e deciso tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti applicando le norme relative all'appalto. Deve allora rilevarsi che con la stipulazione del contratto la so- cietà Grafiche TI non acquistò "l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe l'opera dell'altrui ingegno” (art. 118 della legge 22 aprile 1941, n. 633), ma solo l'obbligo di stamparne il numero convenuto di copie, ed il di- ritto di riceversi il corrispettivo stabilito. Dunque che non di "edizione" si trattò, ma di appalto, avente ad oggetto la stampa del libro. La norma di legge di cui è stata denunziata la violazione, che è relativa al contratto di edizione in senso proprio, non è dunque applicabile al caso di specie. La censura in esame è stata prospettata in modo da potersene da- re una diversa lettura, compatibile con la esatta qualificazione del contratto. La ricorrente ha infatti sostenuto che la decisione in esame della Corte d'appello di Trieste è “ingiusta", perché ha accordato a AN 3 NV garanzia per difetti dell'opera di cui egli era ben consapevole, e che aveva tempestivamente contestato, e tuttavia accettato, seppur a malin- cuore, nell'imminenza della cerimonia della sua presentazione. In questa sua seconda accezione la censura è inammissibile. Non risulta invero, dal ricorso e dalla sentenza impugnato, che nel giudizio di merito, segnatamente in appello, la società Grafiche TI abbia mai proposto la tesi secondo la quale AN NV, autoriz- zando la stampa difettosa dell'opera, abbia inteso rinunziare a far valere la garanzia che ha poi azionato;
in ogni caso l'affermazione di una tal rinunzia comporta apprezzamenti e valutazioni dei fatti di causa che non sono con- sentite a questa Corte. Con il secondo, terzo e quarto motivo del suo ricorso la società Chiesa & TI TO censura la parte della sentenza della Corte d'appello di Trieste con cui è stato liquidato il danno subito da AN NV per i difetti della stampa del libro alla quale ha provveduto. La Corte ha effettuato tale liquidazione in modo equitativo, te- nendo conto del ricavo che AN NV avrebbe probabilmente realizzato con la vendita del libro, se fosse stato stampato a dovere, deter- minato in base a presunzioni, e confrontandolo con quello che fu effettiva- mente realizzato, per il minor numero di copie vendute, calcolato quest'ultimo sulla scorta di quanto accertato dal consulente tecnico di uffi- cio. La ricorrente censura tali accertamenti e valutazioni, contrappo- nendone delle altre, che sostiene più aderenti alla realtà, e sviluppando una serie di calcoli, di cui non sono peraltro ben chiari i riscontri contabili. 4 La sua è in definitiva una censura che ha ad oggetto l'accertamento e la valutazione dei fatti di causa, segnatamente una liquida- zione di danni fatta in modo equitativo, e dei quali il giudice del merito ha dato adeguato conto, e che appare, nel suo complesso, immune da errori lo- gici o giuridici. La censura è dunque inammissibile. Il quinto motivo del ricorso della società Chiesa & TI Roto- graf ha ad oggetto la liquidazione delle spese processuali che la Corte d'appello ha posto parzialmente a suo carico. Con esso la ricorrente lamenta che alle spese è stato aggiunto genericamente il contributo CPA, senza di- stinguere tra quello soggettivo, per cui la ripetizione non è ammessa, e quello integrativo, per cui è ammessa. Con lo stesso motivo la società Chiesa & TI TO censu- ra la sentenza impugnata per aver affermato il diritto di controparte alla ri- petizione dell'IVA sulle spese processuali liquidate, osservando che per so- cietà Chiesa & TI TO, editrice, ed in quanto tale "soggetto IVA", tale tassa non costituisce un costo. Entrambe le censure sono infondate. I rimborsi in questione sono stati genericamente indicati nella sentenza impugnata, e conseguentemente devono ritenersi dovuti solo se, e nella misura in cui la legge li consente, giusta quanto sarà puntualizzato, se del caso, in sede di esecuzione (Cassazione civile sez. III, 25 luglio 2000, n. 9730). Con il suo ricorso incidentale AN NV non censu- ra statuizioni della sentenza impugnata, ma chiede che siano corrette due 5 sue affermazioni, la prima relativa alla natura del contratto per cui è causa, e di cui già si è detto innanzi, e la seconda, relativa al numero delle copie del libro che secondo la Corte d'appello di Torino egli avrebbe venduto, che af- fermazione non è, dal momento che, come egli stesso riconosce, è stata resa in forma dubitativa. Il ricorso incidentale è pertanto inammissibile. 50.000
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta sia il ricorso principale, che quello incidentale, TOT. 310000 e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 13 giugno 2001 Il presidente (Vincenzo Calfapietra) L'estensore (Carlo Cioffi) Cons IL CA LLITRE C1 Talanco zco DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 AGO. 2001 Roma IL CANCELLIERECTTERED zice 2. UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 SET. 2001 1 versate £ 310.000 Registrato 42617 trecentodiecimila al n p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia UI FILIPPO) (lire le Serviziotti Giudiziari (Dr. M. BAGICHT Respo