Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 37698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37698 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
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norma 0s. 196/0
post
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
AN MO FILIPPO CASA MICAELA SERENA CURAMI ANGELO VALERIO LANNA
EVA CA
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS PH (CUI 058UV20) nato il [...]
37698-25
Sent. n. sez. 3204-2025 CC - 12/11/2025 R.G.N. 34791/2025
avverso il decreto emesso il 20/10/2025 dalla CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
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RITENUTO IN FATTO
1. Occorre premettere, alla luce degli atti pervenuti a questa Corte: che in data 11 giugno 2025 veniva notificato al cittadino gambiano US SS decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Catania a mente dell'art. 13 T.U.I.; - che in pari data, ai sensi dell'art. 14, comma 1, T.U.I., veniva notificato al SS provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta - Pian del Lago, adottato dal Questore di Catania e convalidato il 12 giugno 2025 dal Giudice di pace di Caltanissetta;
che in data 23 giugno 2025 il cittadino straniero presentava istanza "reiterata" di protezione internazionale (la precedente domanda era stata rigettata dalla Commissione Territoriale di Reggio Calabria nella seduta del 20 settembre 2016); che in pari data, ritenuti la pretestuosità della domanda e il pericolo di fuga, veniva emesso, dal Questore di Caltanissetta, provvedimento di trattenimento dello straniero ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 142 del 2015, convalidato il 26 giugno 2025 dalla Corte di appello civile di Caltanissetta per la durata di 60 giorni;
- che nella seduta del 1° luglio 2025 la Commissione Territoriale di Catania dichiarava inammissibile l'istanza di protezione internazionale, con decisione avverso la quale l'interessato proponeva ricorso giurisdizionale;
che, con decreto reso in data 16-17 luglio 2025, il Tribunale di Caltanissetta Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
- che la Corte di appello di Caltanissetta rigettava in data 30 luglio 2025 il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno, confermando la sospensione dell'efficacia del decreto adottato dalla Commissione Territoriale;
- che, in accoglimento della richiesta del Questore, la Corte di appello di Caltanissetta, in composizione monocratica, con provvedimento del 20 agosto 2025, disponeva nuova proroga di 60 giorni del trattenimento in corso, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 142 del 2015; - che, in accoglimento di ulteriore richiesta del Questore, la suddetta Corte di appello, con provvedimento reso in data 20 ottobre 2025, disponeva nuova proroga di 60 giorni del trattenimento in corso, ritenendo perduranti, in pendenza del ricorso giurisdizionale indicato, le condizioni di cui all'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142 del 2015.
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2. Avverso la decisione da ultimo richiamata l'interessato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. sotto il profilo della mera apparenza e/o inesistenza della motivazione con riguardo ai presupposti della proroga del trattenimento. La Corte di appello non si sarebbe confrontata con l'obiezione difensiva, di cui alla depositata memoria, circa il sopravvenuto venir meno dei presupposti legittimanti il trattenimento, disposto ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 142 del 2015, per effetto delle motivazioni rese dal Tribunale di Caltanissetta - Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale nel provvedimento con il quale era stata sospesa l'efficacia del decreto di diniego di riconoscimento, da parte della Commissione Territoriale competente, della protezione internazionale. Le argomentazioni spese dal Tribunale suddetto sulla possibilità di una "più stabile e proficua integrazione" del ricorrente, in particolare, avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a ritenere superata la valutazione di "pretestuosità" della istanza di protezione internazionale. Tali argomentazioni sarebbero state eluse con motivazione apodittica e congetturale. Si rimprovera, inoltre, alla Corte di appello l'assenza di adeguata e congrua motivazione rispetto alle deduzioni difensive concernenti il paventato pericolo di fuga e alla possibilità di reputare superabile anche tale pericolo in base alle considerazioni spese dal Tribunale già citato "sull'avvenuta integrazione sociale e lavorativa del ricorrente".
3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria-memoria scritta, ribadita nel corso dell'odierna trattazione orale, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, trattato nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025.
4. L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Interno, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, osservando, a confutazione, che la motivazione del provvedimento impugnato, correlata anche in funzione di quanto attestato nella richiesta di convalida e nel verbale dell'udienza, doveva considerarsi, per completezza e chiarezza, tale da rende comprensibili le ragioni per le quali la Corte di Appello di Caltanissetta si è determinata a prorogare nuovamente il trattenimento.
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L'Avvocatura ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Occorre ricordare che l'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 142/2015, statuisce che «Il richiedente trattenuto ai sensi del commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo, che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale In conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». Ed il successivo comma 8 stabilisce che Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi».
3. Va, poi, rammentato che il comma 4 dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, richiamato dall'art. 7 d.lgs. n. 142 del 2015, disciplina la procedura di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato adottato dalla commissione Territoriale, contemplando un primo decreto, adottato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte, da notificare alle parti, cui segue, nel pieno contraddittorio, un nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, che conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. La giurisprudenza della Corte di cassazione civile si è, anche di recente, pronunciata al riguardo, osservando, nell'ordinanza Sez. 1 civ., n. 2378 del 24/01/2024, Rv. 669958 01, che richiamava Sez. 1 civ., ordinanza n. 18567 del 2023, quanto segue: *In termini generali, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all'esito della decisione sul ricorso (Cass. 30 novembre 2015, n. 24415). Tale effetto non si produce nel caso di proposizione
del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte di soggetti nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento, in base all'art. 35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008; peraltro, in forza del comma 4 dello stesso articolo, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni». La stessa giurisprudenza civile ha precisato che il trattenimento non dipende dall'efficacia esecutiva del provvedimento della commissione: l'art. 35- bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della nominata commissione e la decisione assunta dal tribunale a norma del successivo comma 4 spiega appunto effetto su detta efficacia esecutiva, non sul trattenimento. D'altro canto, a norma dell'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015, il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo, dello stesso art. 6, il quale presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell'art. 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto. Nel disciplinare il detto trattenimento, l'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015 investe poi il tribunale della verifica delle «condizioni di cui al comma 7», e cioè del solo accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale. In conclusione, la delibazione operata a norma del cit. comma 4 dell'art. 35 bis spiega incidenza sul piano dell'efficacia esecutiva del provvedimento della commissione, e dunque preclude, semplicemente, che lo straniero sia costretto ad abbandonare l'Italia nella pendenza del giudizio: non implica che il richiedente asilo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l'art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario».
4. Si vuol significare, in sintesi, con le richiamate pronunce, che il trattenimento ex art. 6 d.lgs. 142/2015 è legittimo fino all'adozione del provvedimento sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008. Tale provvedimento può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento, ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle
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misure di attuazione consequenziali (Sez. 1 civ. n. 2378 del 2024, cit.; più di recente, vedi la conforme Sez. 1, n. 15765 del 22/04/2025, [...], Rv. 287847-01).
5. Nella specie, lo straniero ricorrente ha visto accolta l'istanza di sospensiva del provvedimento sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Catania, sicché egli era autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo. Non presta, quindi, il fianco a critiche il provvedimento impugnato, che, non discostandosi dal quadro normativo e giurisprudenziale delineato, preso atto della perdurante pendenza, al momento della decisione, del giudizio concernente il riconoscimento della protezione internazionale instaurato dallo straniero, ha legittimamente disposto una proroga di ulteriori sessanta giorni del provvedimento di trattenimento risalente al 23 giugno 2025. Né può ritenersi fondata la censura con cui si è dedotta l'apparenza o inesistenza della motivazione.
5.1. Occorre rammentare che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato, per quel che qui interessa, dall'art.
5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, [...], Rv. 287835-01).
5.2. Ritiene il Collegio che la motivazione addotta a sostegno del provvedimento censurato non possa definirsi né inesistente, né apparente. La proposizione, riportata a pag. 3 del suddetto provvedimento, secondo cui la decisione del Tribunale di Caltanissetta (Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale) - con cui è stata sospesa l'efficacia della decisione negativa della Commissione territoriale non può considerarsi "ostativa" al trattenimento, deve essere, infatti, integrata con quella riportata a pag. 4, parte finale, del decreto, con cui si esplicitano le ragioni alla luce delle quali la Corte di merito non ha ritenuto provata l'adeguata integrazione sociale, culturale,
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lavorativa del SS nel contesto italiano (si legge che, sebbene presente in Italia sin dal 2016, lo straniero risulta privo di stabile occupazione lavorativa, di stabile e regolare alloggio, di capacità culturali minime, quali l'adeguata conoscenza di base della lingua italiana), ragioni, tuttavia, con le quali il ricorso non si confronta. Non può, quindi, reputarsi illegittimo, in un contesto argomentativo né inesistente, né apparente, che la Corte di appello, in assenza di significativi elementi sopravvenuti, abbia richiamato, per relationem, le argomentazioni da essa spese nel provvedimento, conosciuto dalla difesa, emesso in data 26 giugno 2025, di convalida del primo decreto di trattenimento questorile ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, sia in punto di strumentalità della domanda di protezione internazionale (pagg. 2-3) che di pericolo di fuga (pag. 4).
6. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La formula di oscuramento è imposta dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
PP CA
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118/11/2025
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Il Presidente
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