Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, per far valere la nullità assoluta che sanziona il mancato rispetto del termine per la decisione sull'istanza di ammissione, è necessario che si sia verificata in concreto un'effettiva violazione del diritto di difesa, che abbia compromesso, o anche reso più disagevole, l'esercizio del diritto. (La Corte ha precisato che sono pertanto invalidi solo gli atti compiuti successivamente all'inutile scadenza del termine, che abbiano comportato un coinvolgimento diretto della difesa con conseguente lesione dei diritti dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2005, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 22/11/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1283
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 10637/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC NI;
avverso la sentenza in data 20 dicembre 2002, della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 20 febbraio 2002, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 6, in relazione al capo a) della rubrica (furto aggravato), riduceva la pena inflitta a AC NI a anni uno, mesi quattro e giorni quattordici di reclusione e L. 500.000 di multa.
La Corte Territoriale dopo aver ricostruito i fatti, confermava la responsabilità dell'imputato - sia con riferimento al furto dell'autovettura, sia con riferimento alla tentata estorsione ai danni del proprietario della stessa vettura - in base alle dichiarazioni della persona offesa, alla accertata consegna della somma di denaro che era stata concordata per la restituzione dell'autoveicolo e al contenuto delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida, dichiarazioni nel corso delle quali il AC aveva infatti ammesso di essersi impossessato dell'autovettura impadronendosi delle chiavi che si trovavano sul tavolo della pizzeria ove si trovava con la persona offesa. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato personalmente deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) e c), in relazione alla L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6, come modificato dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 6, e dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e all'art. 179 c.p.p., comma 2.
In particolare il ricorrente chiede la declaratoria di nullità della sentenza di secondo grado, perché in data 20 dicembre 2002 era stata presentata, nel corso dell'udienza, istanza di ammissione al gratuito patrocinio sulla quale il collegio non aveva provveduto, ne' immediatamente, come previsto per legge, ne' successivamente. Poiché, sostiene il ricorrente, la mancata decisione nei termini normativamente previsti, è sanzionata dalla stessa legge con la nullità assoluta, la sentenza, come atto successivo e conseguente, deve ritenersi affetta da nullità assoluta e insanabile e come tale, deve essere annullata.
All'udienza del 22 novembre 2005 il Procuratore generale chiedeva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In punto di fatto va preliminarmente rilevato che l'imputato ha effettivamente presentato richiesta di gratuito patrocinio a spese dello Stato, con istanza depositata direttamente in udienza (20 dicembre 2002) dal difensore, Avv. Roberto Padula (cfr. annotazione a margine dell'istanza), istanza sulla quale la Corte di appello ebbe a decidere (accogliendola), solo il successivo 7 gennaio 2003, con provvedimento depositato il giorno 9 dello stesso mese. Al momento del deposito dell'istanza da parte dell'imputato, era, pertanto, vigente la modifica introdotta dalla L. n. 217 del 1990, art. 6, dalla L. n. 134 del 2001, che aveva inserito, le parole "a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 2", per sanzionare il mancato rispetto del termine per la decisione: da rendere, infatti, immediatamente, nel caso di presentazione dell'istanza all'udienza, entro i dieci giorni successivi, in caso di presentazione della stessa in cancelleria. Istituto al quale il legislatore ha dato poi un definitivo assetto - confermando, peraltro, la previsione di nullità assoluta di cui sopra - con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia. La previsione della nullità assoluta in caso di mancata decisione nel termine dell'istanza di gratuito patrocinio, è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale che ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., affermando che la stessa è finalizzata alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa, e, quindi, che non può reputarsi irragionevole una norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività procedurale scandita da termini di garanzia di quel diritto (Corte Cost., 25/10/2003 n. 304). Anche questa Corte, dopo la modifica della L. n. 217 del 1990, ad opera della citata normativa successiva, si è più volte occupata della disciplina in esame adottando decisioni che variamente hanno interpretato la stessa disposizione: si sono così formati, nella giurisprudenza di legittimità, vari orientamenti interpretativi, sul significato da attribuire, nonché sullo spessore e sull'ampiezza della previsione della nullità de qua agitur.
In particolare, secondo un primo indirizzo, la previsione sarebbe del tutto priva di conseguenze pratiche, in quanto la norma non avrebbe individuato l'atto o gli atti da essa espressamente sanzionati, e la sanzione della nullità sarebbe pertanto prevista solo in relazione al provvedimento che decide sull'istanza in violazione dei termini, e non già in relazione agli atti compiuti dopo la scadenza dei termini medesimi. (Cass. 29 gennaio 2003, n. 22784, Lucchiari). Secondo un diverso orientamento, invece, la nullità dovrebbe investire anche il primo atto successivo alla scadenza del termine entro il quale il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato, nonché tutti gli atti consequenziali, da esso dipendenti, compresa, ovviamente, la sentenza eventualmente pronunciata (cfr., ex plurimis, Cass. 5 agosto 2003, n. 18611, Gammuto). Altre decisioni hanno invece affermato che la sanzione della nullità, assoluta e insanabile, da un lato, non può che riverberarsi sul procedimento principale, con l'effetto di invalidare tutti gli atti del procedimento, che siano stati compiuti successivamente all'inutile scadenza del termine ed anteriormente al provvedimento effettivamente reso sull'istanza di ammissione;
ma, dall'altro, che la stessa sanzione colpisce esclusivamente le attività processuali, compiute successivamente all'inutile scadenza del termine, che abbiano comportato un coinvolgimento diretto della difesa (Cass. 17 settembre 2003, n. 47669, Pop), ovvero gli atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato (cfr., Cass. 26 novembre 2003, n. 8664, Daniele;
nonché, anche per una completa ricostruzione dei vari orientamenti della giurisprudenza di legittimità, cfr,, Cass., sez. 6^, 27 ottobre 2004, n. 46510, Candiano).
Questo collegio ritiene di condividere tale ultimo orientamento la cui esattezza sembra cogliersi, al di là della lettera, dalla stessa ratio della disposizione in esame, identificabile proprio nella necessità di assicurare l'effettività del diritto di difesa ai non abbienti, allorché, in concreto, risulti che, dall'omessa decisione nel termine, si sia verificata una effettiva lesione del diritto di difesa.
Tali conclusioni, peraltro, sembrano trovare una autorevole conferma anche nella citata decisione n. 304 del 2003 con la quale la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la relativa questione, non ha mancato di sottolineare che la "protratta situazione di incertezza circa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, determina una inevitabile ed effettiva lesione del diritto di difesa dell'interessato perché la tardiva pronuncia sull'ammissibilità preclude all'istante, in condizioni di indigenza, il ricorso a tutta una serie di strumenti difensivi".
Può, pertanto, agevolmente trarsi il principio che, per far valere la prevista nullità, deve essersi in concreto verificata una effettiva violazione del diritto di difesa (cfr. Cass., sez. 1^, n. 42013, 14 ottobre 2004, Capri) che abbia compromesso, o anche semplicemente reso più disagevole l'esercizio effettivo del diritto di difesa, compromettendo la possibilità per il soggetto interessato di scegliere tra le varie opzioni difensive offertegli dall'ordinamento.
Nella specie, non solo il ricorrente non ha allegato alcuna effettiva e specifica violazione del diritto di difesa, essendo stata evocata esclusivamente la violazione della norma nella sua astrattezza (cfr., sul punto specifico, Cass., sez. 6^, n. 46185, 18 settembre 2003, Lo Castro), ma addirittura risulta dagli atti che al momento della presentazione dell'istanza (peraltro depositata in udienza direttamente dal suo difensore di fiducia), il AC era assistito da un difensore di fiducia, nella persona dell'Avv. Roberto Padula, che ha partecipato al giudizio, intervenendo e concludendo per il proprio assistito.
Nè sarebbe corretto ritenere che la difesa non sia stata adeguata, sol perché la prestazione professionale era priva di garanzie sul piano retributivo: è principio giurisprudenziale consolidato che anche una difesa tecnica inadeguata non vizia in alcun modo l'esito del processo (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 5^, n. 5400 del 2005, Greco).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006