Sentenza 19 settembre 2002
Massime • 1
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena (art.168, comma 2, cod. pen.), l'anteriorità del delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio e non già alla data di consumazione del reato da essa giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2002, n. 38010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38010 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 19/09/2002
1. Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - N. 1850
3. Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 007790/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR ME N. IL 19/05/1957;
avverso ORDINANZA del 04/12/2001 TRIBUNALE di AREZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto declaratoria di inammissibilità.
OSSERVA
Il Tribunale di Arezzo, all'esito del procedimento in Camera di consiglio, in accoglimento di richiesta del P.M., revocava, ai sensi degli artt. 674 c.p.p. e 168, primo comma, n. 2, c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a RR DO con sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 5/12/1997 (in riforma della sentenza del Pretore di Roma del 12/6/1996): ciò in conseguenza della sentenza del Tribunale di Arezzo del 29/10/1998 (confermata in Appello e definitiva il 5/2/2001) con la quale il RR era stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione e lire 50.000.000 di multa;
il giudice motivava il suo convincimento rilevando che il reato per il quale al RR era stata inflitta detta pena era stato commesso il 24/10/1996 e quindi in epoca anteriore al 29/3/1998, data del passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ha proposto ricorso per Cassazione il RR, tramite il difensore, deducendo violazione di legge sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato laddove ha ritenuto che la formulazione "per un delitto anteriormente commesso", adottata dal legislatore, deve intendersi riferita alla data del passaggio in giudicato della decisione e non a quella del commesso reato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza della censura che non tiene conto del consolidato indirizzo interpretativo seguito nella giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale, con il provvedimento impugnato, si è puntualmente e correttamente uniformato. Ed invero, questa Corte ha precisato, e più volte ribadito, che "ai fini del disposto dell'art.168 n. 2 cod. pen. l'anteriorità del delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato e contenente la concessione del beneficio e non già alla data di consumazione di questo" (in termini, "ex plurimis", Sez. 1, n. 137/82, imp. Bacis, RV. 153293). Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2002