Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2002, n. 38010
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Sentenza 19 settembre 2002

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Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena (art.168, comma 2, cod. pen.), l'anteriorità del delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio e non già alla data di consumazione del reato da essa giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2002, n. 38010
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38010
    Data del deposito : 19 settembre 2002

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