Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL050 36 / 03 CC76203 "ESENTE DA REGISTRAZIONE liza 13 6/84 um wit 26/5 yfyies JBBLICA 9 5 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 10742/01 - Consigliere Cron. 11253 Dott. Vincenzo DI NUBILA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere 04.08/07/02Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 76202 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente 2002 3142
contro
-1- SENSI LINA;
intimata avverso la sentenza n. 64/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 09/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- די• Svolgimento del processo SENSI LINA residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 do po avere beneficiato della sospensione dal paçamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 Luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo de raeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alia sospensiche RO spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito e notificavaimponibile COR esclusione della stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. NiContro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciardo la violazione Falsa applicazione degli 2 art . 28, della legge 13 maggio 1999, 133; 3, . ה comma 2 bis, del 4.1. 30 dicembre 1985, 21. 97 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraic 1986, n. 45 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato crientamento di questa Corte. 3, secondo co me bis, del D.L. 30 dicembre 1935, n .791, "l'art. convertito con modificazioni in legge 23 zebbraio 1986, . 46 quale prevede che le Somme relativa a pagamendi cella imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 7. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984. a. 263, fino i residenti 31 dicembre 1985 nei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpizi da venzi A alla formazione dell'imponibile a fini dall'IR EE concor dell' ILOR Cir virtù dell'interpretazione autentica d i all'art. 28 della legge 13 maggio 1923, n. 133, post in relations all'art. 11 della legge 16 febbraio 1999, 28, deve essere Мора considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi“ (Cass. N. 4345/2000, 6659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto actività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 8/7/2002 Così deciso in Roma il Presidente Il Cons. Estensor ESENTE DA REGISTRAZIONE Nerwa Olllee wat 13 Puncfies 1-26/5 159 السكر LCANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria oogi, APR 2002. L CANCELLIERE C1 Gina Gasoli 1