CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36804 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo Il Sostituto Procuratore Generale si riporta alle conclusioni in atti e conclude per il dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ANTONIO GARGANO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36804 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 16/06/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Palermo del 19 maggio 2022, che ha confermato la sentenza del tribunale di Palermo che aveva condannato TR AN alle pene di legge per il delitto di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 del r.d. n. 267/42, così riqualificata l'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento della SICILCONDOTTI SOC. COOP., da lui amministrata;
la medesima sentenza aveva assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di due veicoli di proprietà della società. 1.11 ricorso per cassazione ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo - con il richiamo dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. - ha dedotto nullità della pronuncia per la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
insussistenza del reato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, vuoi perché l'imputato non avrebbe avuto cognizione della collocazione delle scritture contabili presso i locali di altra società, la CONDOTTI S.R.L., decisa dal consulente contabile della fallita, rag. La Porta - che lo aveva di fatto sostituito nell'attività gestoria nei periodi della sua detenzione carceraria - vuoi perché la Corte di merito non avrebbe fornito risposta alle sollecitazioni dell'atto di gravame a riguardo della puntuale indicazione dell'elemento soggettivo del reato, doloso o colposo. 1.2. Il secondo motivo - agganciato ai medesimi vizi di cui all'art. 606 comma 1 cod. proc. pen. - si è doluto della eccessività del trattamento sanzionatorio, a causa del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - che l'atto di appello aveva giustificato con l'indicazione di taluni parametri di positiva valutazione - e della carenza di motivazione sulla dosimetria della pena irrogata, nient'affatto prossima al minimo edittale. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione dr.Giuseppe Riccardi ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso che investe un'assunta immutazione del fatto, in sentenza, rispetto a quello formalmente contestato è, per un verso, inammissibile in quanto censura non dedotta con i motivi di appello ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. peri, e, per altro verso, comunque manifestamente infondato. E' ormai ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, che "non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (ex multis e da ultimo, sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427). Il reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili.e quello di omesso deposito nella cancelleria del tribunale fallimentare delle scritture medesime entro il termine previsto dalla legge - di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 r.d. n. 267/42 - costituiscono una fattispecie di reato complesso in senso lato, nel quale la seconda, meno grave, deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, posto che, a fronte dell'omogeneità della struttura e dell'interesse sotteso ad entrambe le figure di reato, la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta per sottrazione è più specifica, in ragione dell'elemento soggettivo (sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, Ronchese, Rv. 262589, che richiama sez. 5, n.4550 del 02/12/2010, Fermezza, Rv. 249261). Ne consegue, di tutta evidenza, che la derubricazione dell'originaria imputazione in quella, appunto meno grave, di cui all'art. 220 I.f. - che, nel suo sviluppo essenziale, integra, in definitiva, porzione della progressione criminosa caratterizzata dal dolo specifico proprio della fattispecie di bancarotta fraudolenta per sottrazione - non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa né tampoco l'introduzione inaspettata ed imprevedibile di una qualificazione giuridica del fatto, rimasto inalterato nelle sue componenti fondamentali, del tutto nuova. Altra parte del primo motivo, che si concentra sulla motivazione della sentenza impugnata a riguardo della dedotta insussistenza, con le ragioni del gravame, degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto così ritenuto, è aspecifico, perché non si confronta con la ratio decidendi delle sentenze di merito in c.d. doppia conforme le quali , per un verso, hanno pianamente dato conto, con motivazione fondata sulle risultanze processuali, congrua e logica, dell'effettiva cognizione, da parte del ricorrente, della presenza e della puntuale collocazione (nei locali della Condotti s.r.I., dove peraltro avrebbe lavorato dopo la scarcerazione del febbraio 2013) dell'impianto contabile, nonché dell'altrettanto accertata ricezione delle plurime richieste (inviate tramite PEC e lettere raccomandate, andate a buon fine) e sollecitazioni, rimaste inevase, della curatela del fallimento alla consegna, da parte sua, della documentazione medesima(pag.
7-8 sent. primo grado;
pag.
5-6 sentenza d'appello). 2 Nemmeno è vero che le sentenze di primo e secondo grado non si siano misurate con la descrizione dell'elemento soggettivo del delitto nei termini di dolo o colpa, perché la sentenza di primo grado ha quantificato la pena base per il reato ritenuto in sentenza in prossimità del "massimo edittale" - che, per la fattispecie dolosa di cui al primo comma dell'art. 220 I.f., è di mesi 18 - individuandola in "mesi 15" (pag. 10); e la sentenza della Corte territoriale si è chiaramente orientata, nel confermare il verdetto di prime cure, per l'opzione dolosa ("...il predetto, una volta uscito dal carcere, aveva, comunque, lavorato nel capannone, dove erano state allocate le scritture contabili ed aveva avuto, quindi, l'effettiva conoscenza de/luogo dove i documenti si trovavano, non ottemperando, così, dolosamente, all'obbligo di depositare le scritture contabili presso la cancelleria fallimentare del tribunale...", pag.6). Sotto tale profilo, la doglianza di ricorso si palesa, altresì, manifestamente infondata. 2.11 secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 e 7 sent. impugnata, pag. 9 e 10 sent. primo grado, a riguardo in particolare della significativa gravità del fatto e dei plurimi e gravi precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
analogamente, la parte del secondo motivo di ricorso, che contesta - peraltro del tutto genericamente - l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 9 e 10 della sentenza di primo grado - a riguardo della gravità dei fatti e del profilo personologico dell'imputato - pag.7,8 e 9 della conforme sentenza impugnata). 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 iere estensore Il con Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo Il Sostituto Procuratore Generale si riporta alle conclusioni in atti e conclude per il dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ANTONIO GARGANO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36804 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 16/06/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Palermo del 19 maggio 2022, che ha confermato la sentenza del tribunale di Palermo che aveva condannato TR AN alle pene di legge per il delitto di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 del r.d. n. 267/42, così riqualificata l'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento della SICILCONDOTTI SOC. COOP., da lui amministrata;
la medesima sentenza aveva assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di due veicoli di proprietà della società. 1.11 ricorso per cassazione ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Il primo motivo - con il richiamo dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. - ha dedotto nullità della pronuncia per la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
insussistenza del reato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, vuoi perché l'imputato non avrebbe avuto cognizione della collocazione delle scritture contabili presso i locali di altra società, la CONDOTTI S.R.L., decisa dal consulente contabile della fallita, rag. La Porta - che lo aveva di fatto sostituito nell'attività gestoria nei periodi della sua detenzione carceraria - vuoi perché la Corte di merito non avrebbe fornito risposta alle sollecitazioni dell'atto di gravame a riguardo della puntuale indicazione dell'elemento soggettivo del reato, doloso o colposo. 1.2. Il secondo motivo - agganciato ai medesimi vizi di cui all'art. 606 comma 1 cod. proc. pen. - si è doluto della eccessività del trattamento sanzionatorio, a causa del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - che l'atto di appello aveva giustificato con l'indicazione di taluni parametri di positiva valutazione - e della carenza di motivazione sulla dosimetria della pena irrogata, nient'affatto prossima al minimo edittale. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione dr.Giuseppe Riccardi ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso che investe un'assunta immutazione del fatto, in sentenza, rispetto a quello formalmente contestato è, per un verso, inammissibile in quanto censura non dedotta con i motivi di appello ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. peri, e, per altro verso, comunque manifestamente infondato. E' ormai ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, che "non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (ex multis e da ultimo, sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427). Il reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili.e quello di omesso deposito nella cancelleria del tribunale fallimentare delle scritture medesime entro il termine previsto dalla legge - di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 r.d. n. 267/42 - costituiscono una fattispecie di reato complesso in senso lato, nel quale la seconda, meno grave, deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, posto che, a fronte dell'omogeneità della struttura e dell'interesse sotteso ad entrambe le figure di reato, la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta per sottrazione è più specifica, in ragione dell'elemento soggettivo (sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, Ronchese, Rv. 262589, che richiama sez. 5, n.4550 del 02/12/2010, Fermezza, Rv. 249261). Ne consegue, di tutta evidenza, che la derubricazione dell'originaria imputazione in quella, appunto meno grave, di cui all'art. 220 I.f. - che, nel suo sviluppo essenziale, integra, in definitiva, porzione della progressione criminosa caratterizzata dal dolo specifico proprio della fattispecie di bancarotta fraudolenta per sottrazione - non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa né tampoco l'introduzione inaspettata ed imprevedibile di una qualificazione giuridica del fatto, rimasto inalterato nelle sue componenti fondamentali, del tutto nuova. Altra parte del primo motivo, che si concentra sulla motivazione della sentenza impugnata a riguardo della dedotta insussistenza, con le ragioni del gravame, degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto così ritenuto, è aspecifico, perché non si confronta con la ratio decidendi delle sentenze di merito in c.d. doppia conforme le quali , per un verso, hanno pianamente dato conto, con motivazione fondata sulle risultanze processuali, congrua e logica, dell'effettiva cognizione, da parte del ricorrente, della presenza e della puntuale collocazione (nei locali della Condotti s.r.I., dove peraltro avrebbe lavorato dopo la scarcerazione del febbraio 2013) dell'impianto contabile, nonché dell'altrettanto accertata ricezione delle plurime richieste (inviate tramite PEC e lettere raccomandate, andate a buon fine) e sollecitazioni, rimaste inevase, della curatela del fallimento alla consegna, da parte sua, della documentazione medesima(pag.
7-8 sent. primo grado;
pag.
5-6 sentenza d'appello). 2 Nemmeno è vero che le sentenze di primo e secondo grado non si siano misurate con la descrizione dell'elemento soggettivo del delitto nei termini di dolo o colpa, perché la sentenza di primo grado ha quantificato la pena base per il reato ritenuto in sentenza in prossimità del "massimo edittale" - che, per la fattispecie dolosa di cui al primo comma dell'art. 220 I.f., è di mesi 18 - individuandola in "mesi 15" (pag. 10); e la sentenza della Corte territoriale si è chiaramente orientata, nel confermare il verdetto di prime cure, per l'opzione dolosa ("...il predetto, una volta uscito dal carcere, aveva, comunque, lavorato nel capannone, dove erano state allocate le scritture contabili ed aveva avuto, quindi, l'effettiva conoscenza de/luogo dove i documenti si trovavano, non ottemperando, così, dolosamente, all'obbligo di depositare le scritture contabili presso la cancelleria fallimentare del tribunale...", pag.6). Sotto tale profilo, la doglianza di ricorso si palesa, altresì, manifestamente infondata. 2.11 secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 e 7 sent. impugnata, pag. 9 e 10 sent. primo grado, a riguardo in particolare della significativa gravità del fatto e dei plurimi e gravi precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
analogamente, la parte del secondo motivo di ricorso, che contesta - peraltro del tutto genericamente - l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 9 e 10 della sentenza di primo grado - a riguardo della gravità dei fatti e del profilo personologico dell'imputato - pag.7,8 e 9 della conforme sentenza impugnata). 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 iere estensore Il con Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/06/2023