Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 027 11 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO FEM DI ASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente R.G.N. 10766/98 DELL'ANNO Consigliere - Cron. 5683 Dott. Paolino Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rep. Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Ud.21/12/00 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MULAS GIOVANNI, POTI MARIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GENTILE LAURENZINA;
- intimata 2000 avvers0 la sentenza na 68/98 del Tribunale di 5619 BRINDISI, depositata il 30/03/98 R.G.N. 1150/96. -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella + COLETTI;
udito l'Avvocato SGROI per delega PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE proponeva appello avverso la NT sentenza del Pretore di Brindisi del 12 gennaio 1996, che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere, nei confronti dello S.C.A.U., il riconoscimento del proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura per n. 51 giornate nell'anno 1989. La ricorrente rilevava che dalla istruttoria espletata emergeva la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze delle ditte RE e De SA. Si costituiva l'INPS, subentrato al disciolto SCAU ai sensi dell'art.19 della legge 30 dicembre 1994 n.724. Il Tribunale di Brindisi, ritenuto, all'esito della prova testimoniale, che l'appellante aveva fornito prova semipiena della prestazione di lavoro dipendente per 51 giornate, deferiva giuramento suppletorio alla NT e, con sentenza in data 30 marzo 1998, accoglieva l'appello, dichiarando il diritto della stessa alla iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 1989. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre con un unico motivo. La NT, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione degli artt. 112, 116, 233 e 234 c.p.c., degli artt. 2736 e 2739 cod.civ. dell'art. 17 della legge 11 marzo 1970 n.83 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene che il Tribunale ha fatto malgoverno della prova testimoniale, da questa non risultando quante giornate di lavoro fossero state L'aver effettivamente prestate dalla RE. affermato che tali giornate erano in numero di 51 costituisce, quindi, una mera supposizione, laddove l'art.17 della legge n. 83 del 1970 esige categoricamente certezza nella determinazione delle giornate da attribuire ai fini previdenziali e l'accertamento puntuale e rigoroso del loro numero. Data l'incertezza e la inconsistenza della prova testimoniale, risulta essere infondato il ravvisato indotto il giudice di "fumus veritatis” che ha giuramento suppletorio, appello a ricorrere mancandone presupposti e condizioni. Tra l'altro, prosegue l'INPS, il Tribunale, nel dichiarare il diritto alla iscrizione, ha mancato di indicare il numero di giornate da attribuire, così omettendo un elemento indispensabile alla realizzazione delle utilità previdenziali perseguite dalla NT. Il ricorso non è fondato. Non possono, invero, condividersi le critiche 4 rivolte dal ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata e i rilievi formulati con riguardo all'affermata sussistenza del "fumus veritatis”, come pure quelli relativi alla inidoneità del deferito giuramento a dar prova delle effettive modalità del rapporto. In proposito va richiamato il principio (vedi Cass. 20 giugno 1994 n.5925), secondo cui l'opportunità di disporre il giuramento suppletorio è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito il quale con valutazione insindacabile - in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n.2, cod.civ., se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, ed è, a tal fine, autorizzato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza. Nella specie la motivazione con la quale la impugnata sentenza ha giustificato la delazione del giuramento è immune da vizi, avendo il Tribunale ravvisato una "semiplena probatio" circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato della NT con le ditte RE e De SA 5 nelle circostanze emerse dalla prova testimoniale, puntualmente verificate ed attentamente valutate dal giudice a quo. Neppure il disposto esperimento probatorio può definirsi inadeguato e insufficiente a provare la fondatezza della domanda, in quanto le circostanze indicate nella formula del giuramento e delle quali la NT ebbe ad affermare la verità, deponevano, nel loro insieme, per la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, avendo la stessa dichiarato che aveva lavorato alle dipendenze delle ricordate ditte nell'anno 1989 e che il numero di giornate di lavoro nell'anno era stato di 24 giornate alle dipendenze del De SA e di 27 giornate alle dipendenze della RE. E' noto, d'altro canto, che, per la natura di prova legale che l'ordinamento attribuisce al giuramento suppletorio, il giudice del merito, una volta che l'abbia deferito, non è tenuto a valutare la verosimiglianza O meno delle affermazioni del giurante, non rimanendogli da compiere altra indagine se non quella sull'"an iuratum sit”. Irrilevante હૈ la censura relativa alla mancata indicazione del numero di giornate per le quali si dichiarava il diritto alla iscrizione, in quanto dalla formulazione del dispositivo è argomentabile con certezza che la statuizione ivi contenuta è da 6 riferire alle 51 giornate che espressamente e più volte la motivazione menziona come quelle per le quali era stata domandata la iscrizione e accertata la sussistenza del relativo diritto. Osserva, infatti, la Corte che, nel rito del lavoro, allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente ricavabili dalla struttura logico-semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del 叫 con la motivazione (principio che dispositivo l'effettiva carenza nell'uno di presuppone statuizioni formalmente rinvenibili solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul vanno considerate comemomento precettivo e integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso (Cass. Sezioni Unite, 18 febbraio 1997 n. 1481). Il ricorso dell'INPS, pertanto, deve essere 7 rigettato. Non deve provvedersi per le spese del giudizio di cassazione data la mancata costituzione dell'intimata. РОМ La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2000 Marius faisoform foliellolleрасторонні Il Presidente Il Cons. estensore Shall TIDIANORATORE DI CANCELLERA Depositata in Cancelleria Oggi, 24 FEB. 2001 IL COLLABORATORE A M E I DI CANCELLERIAPR , D LLO SSA 10 , TA BO . I I SPESA 33 T D R STA 5 'A . ELL O N N P D G 3 IM SI O -7 A A 1-8 SEN D D E TE 1 O, I A ESEN E EGISTR G O IRITT G LE R D A LL O E D 8