Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Il giudice di merito può desumere da una prova testimoniale l'insussistenza di un presupposto di fatto da cui dipende un requisito di forma (nella specie, dedotta la nullità di un testamento per non aver il notaio dato atto delle difficoltà di sottoscrizione del testatore, il giudice di merito aveva dedotto dalla deposizione del notaio l'insussistenza della difficoltà e quindi del vizio di forma denunciato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NN IC IL, in qualità di erede di CI DA NA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI IO RI, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato GIANRICO PITTALUGA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2066/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/5/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/1/99 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'avvocato GIACOBBE Giovanni, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PITTALUGA Gianrico, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 18 aprile 1984 DA GI UC conveniva davanti al Tribunale di Roma IT Di CU, chiedendo:
-in via principale, che venisse dichiarata la nullità (per non avere il notaio dato atto della grave difficoltà con cui era stato sottoscritto e perché la istituzione di erede era stata accompagnata da un modus illecito) del testamento pubblico in data 6 dicembre 1979, con il quale la propria sorella RI UC aveva nominato IT Di CU erede universale, imponendole "l'obbligo di perseguire in tutti i modi i sigg.ri IO LE e IZ CC che illecitamente e falsamente si affermano legatari di mio marito ME IN e suoi creditori, ed inoltre si affermano miei creditori per titoli che io non ho mai loro rilasciati";
-in via subordinata, che venisse annullato il testamento in questione per captazione;
-che, inoltre, venisse pronunciato l'annullamento per dolo degli atti in data 2 maggio 1979, con il quali RI UC aveva venduto a IT De CU una villetta in Grottaferrata, e 18 dicembre 1982 con il quale essa DA GI UC aveva venduto a IT Di CU un appartamento in Roma.
IT Di CU, costituitasi, resisteva alle domande, che venivano rigettate dal Tribunale di Roma con sentenza del 21 settembre 1993. CE IL IA, quale erede di DA GI UC, nel frattempo deceduta, proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 30 maggio 1996. In ordine alla nullità del testamento per motivi di forma, i giudici di secondo grado ritenevano che non esiste un obbligo del notaio che riceve un testamento pubblico di fare menzione della grave difficoltà di sottoscrizione del testatore, quando il testamento è stato comunque sottoscritto.
Ad ogni modo non risultavano elementi dai quali fosse possibile desumere che effettivamente la testatrice si fosse trovata in difficoltà nel sottoscrivere il testamento.
I giudici di secondo grado, poi, ritenevano che la persecuzione in tutti i modi dei sigg.ri LE e CC non aveva costituito il solo motivo determinante della istituzione di erede in favore di IT Di CU. Dalle prove testimoniali era emersa, infatti, la prevalente determinazione della testatrice di riconoscenza verso IT Di CU per l'assistenza prestatale per molti anni per uno stipendio irrisorio.
Secondo la Corte di appello, poi, correttamente era stata rigettata la domanda di annullamento delle vendite poste in essere da RI UC ed DA GI UC nei confronti di IT Di CU. Come già rilevato dal tribunale, doveva escludersi la configurabilità del dolo da parte della Di CU, inteso come raggiri posti in essere per indurre sia RI che DA GI UC alla stipula di contratti in questione, in difetto di prova della sussistenza, nelle due sorelle, di tale vizio della volontà causato dalla Di CU.
Sotto il profilo della violenza morale, caratterizzata dai requisiti dell'art. 1435 c.c. (ossia la minaccia di un male ingiusto tale da incidere sul processo di formazione della volontà, in modo da far venire meno la libertà di determinazione), in base alle risultanze delle prove testimoniali era da escludere che la formazione della volontà di stipula delle venditrici per i due rogiti immobiliari fosse stata viziata, nella libera determinazione, a causa del comportamento della Di CU.
La Corte di appello, infine, escludeva che le vendite in questione dissimulassero delle donazioni nulle per difetto di forma. Dalle prove testimoniali, infatti, risultava che IT Di CU aveva pagato il prezzo di entrambi gli immobili.
Peraltro, nei due rogiti notarili di trasferimento immobiliare, le venditrici avevano dichiarato di avere percepito il prezzo dandone quietanza.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, illustrati da memoria, CE IL IA. Resiste con controricorso IT Di CU.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata la questione, sollevata dalla difesa della ricorrente nella discussione orale, di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod. proc. civ., per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il P.M., dopo che i difensori delle parti hanno svolto le loro difese, espone oralmente le sue conclusioni, alle quali è possibile replicare solo con brevi osservazioni per iscritto da depositare nella stessa udienza.
La questione è stata più volte ritenuta manifestamente infondata da questa S.C. (cfr., da ultimo, sent. 5 febbraio 1996 n. 949) e nessun nuovo argomento è stato addotto dalla difesa della ricorrente per giustificare una diversa conclusione.
Con il primo motivo la ricorrente ribadisce, innanzitutto, diffusamente la tesi secondo la quale, in base all'art. 603, terzo comma, cod. civ., il notaio dovrebbe dare atto della grave difficoltà con la quale il testatore sottoscrive il testamento pubblico.
La doglianza non può trovare accoglimento.
A prescindere dalla correttezza o meno della interpretazione proposta dell'art. 603, terzo comma, cod. civ., va rilevato che, in base ai principi in tema di onere della prova, spettava alla attrice dimostrare la sussistenza nella specie della grave difficoltà a sottoscrivere di cui il notaio avrebbe dovuto fare menzione nel testamento.
Ora, da un lato, la prova positiva è del tutto mancata, e, dall'altro, i giudici di merito hanno ritenuto di desumere la prova contraria dalla deposizione del notaio rogante.
La ricorrente tenta di svalutare tale elemento probatorio sostenendo che non è ammissibile che "un requisito di forma, inderogabilmente richiesto dalla legge a pena di nullità, possa essere sostituito, o anche solo integrato, da una testimonianza".
In realtà, i giudici di merito non hanno sostituito (o integrato) un requisito di forma con una testimonianza, ma hanno solo desunto da una testimonianza la insussistenza del presupposto di fatto (grave difficoltà a sottoscrivere) al quale la appellante pretendeva di ancorare un requisito di forma (menzione da parte del notaio della grave difficoltà a sottoscrivere).
Secondo la ricorrente, poi, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in contraddizione, in quanto, dopo avere affermato la assoluta irrilevanza della grave difficoltà nello scrivere, qualora comunque il testatore apponga di suo pugno il proprio nome e cognome sul testamento, ha precisato che "pertanto la sottoscrizione venne apposta dalla testatrice in coscienza e volontà ed anche la grafia della UC non appare, tenuto conto dell'età, talmente irregolare da legittimare dubbi sulla riferibilità della sottoscrizione alla testatrice"; tale asserzione sarebbe del tutto inutile se, comunque, la irregolarità della sottoscrizione fosse effettivamente ininfluente ai fini della validità dell'atto stesso, essendo sufficiente la sola esistenza della sottoscrizione. - Anche tale doglianza è infondata.
La corte di appello, infatti, pur avendo inopportunamente accennato ad un problema (nella specie insussistente) di "riferibilità" della sottoscrizione apposta sul testamento a RI UC, ha, in realtà, inteso ribadire che le eventuali irregolarità della sottoscrizione, tenuto conto della età della testatrice, non erano comunque tali da far ritenere che la sottoscrizione fosse stata apposta con grave difficoltà, con il che veniva a mancare la base di fatto che secondo la ricorrente avrebbe imposto una particolare menzione da parte del notaio rogante.
La ricorrente sembra, infine, adombrare che i giudici di merito avrebbero dovuto porsi di ufficio la questione della nullità del testamento per la mancata precisa indicazione dell'ora della sottoscrizione dello stesso.
Anche tale doglianza è infondata, in quanto il difetto di forma in questione non rientra tra quelli per i quali l'art. 606, primo comma, cod. proc. civ. prevede la nullità del testamento pubblico.
Esso, pertanto, ai sensi dell'art. 606, secondo comma, cod. civ., avrebbe comportato la semplice annullabilità del testamento non rilevabile di ufficio e non dedotta dalla parte interessata. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che i giudici di merito non avrebbero compreso che, ai fini della nullità del testamento ai sensi dell'art. 647, terzo comma, cod. civ., non è necessario che il motivo illecito sia l'unico motivo, ma è sufficiente che sia l'unico motivo determinante.
Aggiunge, poi, testualmente la ricorrente:
Sotto questo profilo, non può che sottolinearsi la contraddittorietà della motivazione della Corte di Appello su un punto decisivo della controversia, laddove, a p. 10, essa afferma che "si deve rilevare che motivo principale ed essenziale dell'istituzione di erede...è costituito dal fatto, espressamente manifestato nella scheda che essa - la beneficiaria del lascito - è persona di mia fiducia;
... la testatrice, successivamente, spiega i motivi relativi alla persecuzione": laddove è evidente che il modus, quale elemento accidentale, non può, per quanto esposto e per quanto impone la logica giuridica, essere mai motivo principale ed essenziale, bensì può solo essere determinante, la quale cosa, si è dimostrato, è ben diversa. Il non essersi accorta dell'arbitraria sovrapposizione di concetti non omogenei, conduce la Corte di appello ad affermare, a p. 11, che "dagli atti emerge, quindi, la prevalente determinazione della testatrice di riconoscenza ... unitamente all'onere gravante sull'erede di proseguire le azioni (e qui, preme evidenziare, la Corte di appello compie un'indebita restrizione - involontaria? - del contenuto quanto mai esplicito del modus stesso)", concludendo che "non ricorre, pertanto, nella libera formazione della volontà testamentaria di RI UC l'unico motivo, essenziale e determinante, di nominare la Di CU solo al fine di perseguire". Si vengono, qui, a porre sullo stesso piano concetti, quali motivo ed essenziale, tra loro assolutamente incompatibili da un punto di vista giuridico, scambiandosi poi ciò che è essenziale per la concretizzazione della fattispecie, con ciò che ha determinato la volontà nel porre in essere la fattispecie concreta, laddove il nostro legislatore, che ben troppe volte è stato accusato di atecnicismo ed improprietà di linguaggio, non ha mai indicato, ne' avrebbe tecnicamente potuto, l'unicità ed essenzialità quali fattori atti a conferire rilevanza a quel piano di interessi esterno dall'atto che si concreta nei motivi - illeciti - siano essi di per sè soli considerati o ricondotti alla regolamentazione negoziale tramite lo strumento degli elementi accidentali.
Anche su questo punto la sentenza merita, dunque, di essere censurata, in quanto, a prescindere dalle conclusioni cui può giungersi in merito al carattere determinante o meno dell'intento illecito, persecutorio contenuto nel modus nel caso concreto, la Corte romana si è preclusa a priori la possibilità di tale valutazione nel merito, arrestandosi alla errata prospettazione che, poiché la norma chiede "uno", e la fattispecie concreta presenta "uno" più "uno", vi fosse la impossibilità pregiudiziale di sussumere la fattispecie concreta nell'ambito della norma astratta. Anche tale complessa censura non può trovare accoglimento. Per quanto riguarda l'asserito errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, va rilevato che la Corte di appello non ha affermato che la presenza di altri motivi alla base della istituzione di erede era sufficiente ad escludere la nullità ex art.647, terzo comma, cod. civ., per illiceità del modus, ma ha affermato che nella specie motivo prevalente della istituzione di erede era il sentimento di riconoscenza della testatrice nei confronti di IT Di CU, il che logicamente significava che il solo motivo determinante non poteva essere individuato nella persecuzione dei sigg.ri LE e CC.
Per quanto riguarda l'accusa di contraddittorietà rivolta alla motivazione della sentenza impugnata, va, in primo luogo, rilevato che è difficile comprendere quale sia la differenza tra motivo principale od essenziale (che non sarebbe configurabile con riferimento al modus solo perché quest'ultimo è elemento accidentale del negozio ) e motivo determinante. Forse è la ricorrente che sovrappone concetti non omogenei, nel senso che esclude la essenzialità - in concreto - del modus, sotto il profilo del motivo della istituzione, solo perché tale essenzialità è da negare - in astratto - al modus in quanto elemento accidentale del negozio. Ma, a prescindere da tali considerazioni, in sostanza, la Corte di appello, quando ha individuato nel sentimento di riconoscenza verso IT Di CU il motivo principale ed essenziale della istituzione di erede, con un accertamento di merito insindacabile in questa sede, in quanto adeguatamente e logicamente motivato, ha inteso affermare che tale sentimento costituiva il motivo prevalente che aveva spinto la testatrice, il che comportava che la persecuzione dei sigg.ri LE e CC, in quanto motivo secondario, non era l' unico determinante ai sensi dell'art. 647, terzo comma, cod. civ. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, innanzitutto, che i giudici di secondo grado, di fronte alla doglianza di omesso esame, da parte del tribunale, della questione della annullabilità delle vendite sotto il profilo del dolo, avrebbero così testualmente (non) motivato: "come già affermato dal giudice di primo grado, deve escludersi, nella fattispecie, la configurabilità del dolo". La doglianza è infondata, in quanto il rigetto del motivo di appello è stato giustificato, nella sentenza impugnata, non con la sola frase riportata, ma ribadendo la conclusione cui era giunto il tribunale in ordine al difetto di prova del dolo, e la ricorrente non indica da quali elementi, acquisiti agli atti e trascurati dai giudici di secondo grado, era desumibile una diversa conclusione. La ricorrente deduce, poi, che la Corte di appello non avrebbe compreso che, ai fini dell'annullabilità del contratto, l'art. 1435 cod. civ. non dice affatto che la violenza morale è la minaccia di un male ingiusto, bensì che la violenza (il cui concetto il legislatore dà per presupposto), per condurre alla invalidità del contratto, deve essere tale da fare impressione e da far temere un male ingiusto, tenuto conto anche dell'età, del sesso, e della condizione delle persone.
Sotto tale profilo, poi, la Corte di appello avrebbe escluso la configurabilità di una violenza da parte della Di CU in considerazione della "condizione" di benevolenza e gratitudine in cui la stessa si era venuta a trovare, non tenendo presente che la violenza non necessita di concretarsi in una "minaccia di un male ingiusto e notevole", bensì può presentarsi sotto le mentite spoglie di piccoli ricattucci quotidiani i quali, "dando atto della situazione di bisogno anche in relazione all'età, e dei sentimenti di gratitudine e benevolenza" (secondo quanto affermato nella sentenza impugnata) di una persona anziana e sola, ben potrebbero essere idonei ad impressionare quest'ultima, tanto da farle temere il repentino abbandono;
male, questo, certamente ingiusto e notevole anche in considerazione della condizione delle persone. Anche tale doglianza è infondata.
Occorre, in proposito, partire dalla considerazione che, in base al principio dell'onere della prova, la violenza morale andava provata dalla attuale ricorrente, la quale non indica da quali elementi, trascurati dai giudici di merito, poteva ritenersi acquisito che, in occasione delle vendite, la Di CU aveva tenuto un comportamento che poteva farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 1435 cod. civ. e si limita, invece, ad ipotizzare che la stessa avrebbe potuto tenere tale comportamento.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce che erroneamente la Corte di appello ha escluso che le vendite dissimulavano delle donazioni nulle per difetto di forma, in quanto negli atti pubblici, contro i quali non era stata proposta querela di falso, le venditrici avevano dichiarato di avere riscosso il prezzo.
In tal modo i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., gli atti pubblici in questione facevano fede fino a querela di falso in ordine alla esistenza delle dichiarazioni delle venditrici, ma non in ordine alla veridicità del contenuto delle stesse.
La censura è fondata, ma non è sufficiente a portare alla cassazione della sentenza impugnata.
Occorre, in proposito, ricordare che i giudici di merito hanno escluso che le vendite dissimulassero delle donazioni (anche e soprattutto) in quanto dalle prove testimoniali risultava che la Di CU aveva pagato il prezzo.
In definitiva il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di lire 4.122.000 di cui lire 4000.000 per onorari.