Sentenza 23 marzo 2007
Massime • 1
Integra il caso fortuito idoneo a legittimare la restituzione in termini ex art. 175, comma primo, cod. proc. pen., l'erronea annotazione della cancelleria - consistita nell'affermare l'intervenuta impugnazione della sentenza di primo grado da parte di un difensore diverso da quello che aveva assistito l'imputato nel corso del giudizio di primo grado - che, determinando nel difensore di fiducia il convincimento di essere stato implicitamente revocato e, pertanto, la conseguente astensione di quest'ultimo da ogni ulteriore attività, abbia determinato, stante anche il correlativo e giustificato affidamento dell'imputato, il passaggio in giudicato della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Rimessione in termini per caso fortuito: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2007, n. 18820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18820 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/03/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 468
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 24923/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DIENG MOR, N. IL 10/10/1968;
avverso ORDINANZA del 07/03/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
letta la requisitoria del PG, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. OSSERVA
quanto segue:
Il difensore di Dieng Mor, avvocato Rusconi Giorgio, ricorre avverso ordinanza della Corte di appello di Milano che, in data 7.3.2006, ha respinto l'istanza di remissione in termine del predetto allo scopo di consentirgli impugnare la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, giudicandolo colpevole dei delitti ex art. 468 e 474 c.p.. Espone il ricorrente che, per errore della cancelleria, sulla sentenza di primo grado era stata annotata la intervenuta impugnazione ad opera di difensore diverso da quello che lo aveva assistito in primo grado, avv. Rusconi (e che poi ha redatto l'istanza respinta dalla Corte milanese, nonché il presente ricorso), con ciò determinando la astensione da parte di tale professionista da ogni ulteriore attività, avendo egli, da tale annotazione, tratto la conclusione di essere stato implicitamente revocato dal Dieng. Tuttavia chiarito (e corretto) l'errore, la sentenza di primo grado veniva considerata passata in giudicato e, conseguentemente, veniva notificato al difensore di prime cure ordine di esecuzione per carcerazione.
Tanto premesso, sostiene il ricorrente essere il provvedimento viziato da violazione di legge, atteso che, non essendo l'errore e le sue conseguenze addebitabili all'imputato e/o al suo difensore, deve ritenersi sussistente, contrariamente a quanto ritiene la Corte di appello, la ipotesi del caso fortuito.
Il ricorso è fondato.
È stato ritenuto (ASN 200349179 - RV 227696) che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini nè, in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione, poiché incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito. Nel caso in esame tuttavia non è la condotta dell'imputato o quella del (reale) difensore che viene in rilievo, quanto piuttosto quella dell'Ufficio di Cancelleria, che, avendo apposto una annotazione erronea, ha fatto fondatamente sorgere nel difensore di fiducia il convincimento di essere stato revocato. L'imputato, per parte sua, avendo nominato difensore di fiducia (e non avendolo affatto revocato) appare pienamente giustificato nel non essersi attivato per acquisire direttamente notizie sullo stato del procedimento. In pratica, mentre l'imputato faceva affidamento sulla attività del difensore, quest'ultimo credeva, con ogni ragione, di non doversi più attivare per la tutela degli interessi del suo cliente (che egli fondatamente non riteneva più tale). Dunque nessuna violazione di compiti di diligenza si è verificata (cfr. SS.UU. sent. n. 48243 - RV 233419), ne' di quella professionale del difensore, ne' di quella in re propria da parte dell'imputato, atteso che la mancata proposizione della impugnazione fu dovuta a un evento imprevisto e imprevedibile, non dovuto alla condotta degli interessati, ma all'agire colposo di terza persona.
Ricorre dunque ad evidenza l'ipotesi di caso fortuito. L'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007