Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/1998, n. 5528
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Sentenza 23 marzo 1998

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In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, la disposizione dell'art. 5 lett b)della legge 30 aprile 1962 n.283, che vieta di detenere per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione non si riferisce, a differenza delle ipotesi previste nelle successive lettere c) e d) alle sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e cioè mantenute in stato di non buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, per cui vi è il pericolo della loro contaminazione o alterazione. Pertanto l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è di per sè sufficiente ad integrare la contravvenzione in questione, trattandosi di reato di pericolo presunto, che non esige, per la sua configurabilità, un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne' il verificarsi di un danno alla salute del consumatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/1998, n. 5528
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5528
    Data del deposito : 23 marzo 1998

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