Sentenza 23 marzo 1998
Massime • 1
In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, la disposizione dell'art. 5 lett b)della legge 30 aprile 1962 n.283, che vieta di detenere per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione non si riferisce, a differenza delle ipotesi previste nelle successive lettere c) e d) alle sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e cioè mantenute in stato di non buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, per cui vi è il pericolo della loro contaminazione o alterazione. Pertanto l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è di per sè sufficiente ad integrare la contravvenzione in questione, trattandosi di reato di pericolo presunto, che non esige, per la sua configurabilità, un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne' il verificarsi di un danno alla salute del consumatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/1998, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Pietro Giammanco Presidente del 23.03.1998
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ferdinando Imposimato Consigliere N. 1028
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Franco Novarese Consigliere N. 43868/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da De IS IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 12.06.1997 che ha confermato la sentenza del Pretore di Rieti che lo aveva condannato alla pena dell'arresto e dell'ammenda per le contravvenzioni di cui all'art. 5 lett. b) legge n.283/1962;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dr. Mario Fraticelli, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché i reati sono estinti per prescrizione;
Sentito il difensore, avv. Mariarosaria Di Mucci, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'annullamento della sentenza perché i reati sono estinti per prescrizione;
osserva
Con sentenza del 12.06.1997 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Pretore di Rieti relativamente alla condanna di De IS IC alla pena dell'arresto e dell'ammenda per avere, quale legale rappresentante della s.r.l. A.LA.R., detenuto, al fine di distribuirle per il consumo, confezioni di latte fresco pastorizzato a temperatura superiore a quella prescritta per legge, nonché confezioni di panna fresca pastorizzata a temperatura superiore a quella dichiarata in etichetta e, quindi, in cattivo stato di conservazione.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:
1. violazione dell'art. 5 lett. b) legge n. 283/1962 con riferimento alla legge 3.05.1989 n. 169 e relativo regolamento approvato con d.m. 184 del 9.05.1991, alla circolare n. 24 del 3.12.1991 del Ministero della Sanità e suoi decreti di applicazione (dd.mm, n. 184 e 185 del 9.05.1991) poiché nessuna delle norme sopraindicate, richiamate nel capo di imputazione, concerneva la fattispecie in esame, riferendosi, invece, a diverse situazioni di fatto (le condizioni di produzione zoetecnica ed i requisiti di composizione igienico-sanitari del latte crudo che si trovi ancora nei centri di raccolta e non anche al latte trattato e confezionato come quello sequestrato dal NAS nella cella frigorifera dell'Azienda del Latte di Rieti);
2. violazione del cap. 1 comma 4 dell'allegato c) della Direttiva 92/46/CEE del 16.06.1992, "il latte pastorizzato deve immediatamente dopo la pastorizzazione essere raffreddato al fine di raggiungere quanto prima una temperatura non superiore ai sei gradi centigradi", unica norma applicabile al caso concreto, poiché la Corte di Appello l'aveva richiamata invertendo la collocazione di un avverbio con conseguente stravolgimento del sito significato, riferendosi l'avverbio "immediatamente" alla fase in cui deve avvenire il raffreddamento e non ai tempi di raffreddamento. Il fatto di avere rinvenuto alcune confezioni di latte pastorizzato e di panna ad una temperatura superiore a quella di 6 gradi centigradi immediatamente dopo la pastorizzazione, ma ancora durante le operazioni stivamento nella cella frigorifera, non poteva avere alcuna rilevanza ai fini della configurabilità del reato, 3. manifesta illogicità della motivazione in ordine al ritenuto cattivo stato di conservazione dei prodotti perché detenuti in ambiente ad elevata temperatura avendo immotivatamente ed apoditticamente la Corte affermato che, al momento del sequestro, il prodotto fosse già conservato e non in corso di stivamento nella cella frigorifera.
Erroneamente era stato asserito che la conservazione in un ambiente a temperatura elevata sia la prova del cattivo stato di conservazione del prodotto, potendosi desumere tale stato da precise normative in concreto violate o da alterazioni anche minime delle caratteristiche del prodotto che, nella specie, non erano state accertate;
4. violazione dell'art. 521 c.p.p. per essere stata addebita una condotta diversa dal fatto contestato e cioè la violazione dell'obbligo del legale rappresentante dell'azienda di organizzare il lavoro in modo tale che l'apertura della porta della cella non avesse tempi così lunghi da consentire la notevole elevazione della sua temperatura interna ovvero ipotetiche inadempienze in relazione ad asseriti difetti dell'impianto di refrigerazione. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso non è puntuale perché censura erroneamente la decisione impugnata che è basata su validi elementi e su logiche argomentazioni.
1. Col primo motivo infondatamente si sostiene che tutte le norme richiamate nei capi di imputazione residui non attengono ai fatti contestati consistenti nella detenzione, al fine di vendita, di confezioni di latte fresco pastorizzato e di panna fresca pastorizzata a temperatura superiore a quella legalmente prescritta ed a quella dichiarata in etichetta e, quindi, in cattivo stato di conservazione.
Tali fatti, invece, rientrano nella fattispecie criminosa di cui all'art. 5 lett. b) della legge 30.04.1962 n. 283 "È vietato ... detenere per vendere ... o distribuire per il consumo alimentare sostanze alimentari... in cattivo stato di conservazione" in relazione alla legge 3.05.1989 n. 169 il cui art. 5, comma 6, dispone che "presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi".
Pertanto, non ha alcuna rilevanza, ne' può pregiudicare il diritto di difesa, il richiamo nella contestazione di norme che non regolano i fatti chiaramente contestati e che nemmeno sono state prese in considerazione in sede di giudizio.
Nè può ravvisarsi violazione dell'art. 521 c.p.p. attesa la puntuale coincidenza tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, essendo stato correttamente affermato che si risponde del reato de quo anche a titolo di colpa e cioè anche quando sia violato da parte del legale rappresentante dell'azienda l'obbligo di garantire l'organizzazione del lavoro ed il perfetto funzionamento degli impianti aziendali si da assicurare la conservazione di prodotti destinati all'alimentazione alle temperature consentite.
2. Ugualmente inconferente è il secondo motivo con cui si lamenta l'erronea lettura della norma comunitaria summenzionata che i giudici di appello non hanno applicato al caso concreto difettando, come si vedrà in prosieguo, i presupposti di fatto.
Il cenno fattone riguarda, incidentalmente, la confutazione della tesi difensiva relativa allo stivamento dei prodotti al momento del sequestro con riferimento ai dati tecnici recepiti nella direttiva comunitaria ed evidenziati dalla stessa difesa, dati che sono stati correttamente utilizzati, essendo stato rilevato, sia pure in termini di approssimazione lessicale, che il latte pastorizzato deve essere "immediatamente", (avverbio che va necessariamente riferito alla effettuata pastorizzazione), raffreddato ad una temperatura non superiore ai 6^ centigradi.
3. In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, la disposizione dell'art. 5 lett b) della legge n.283/1962, che vieta di detenere per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione non si riferisce, a differenza delle ipotesi previste nelle successive lettere c) e d) alle sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e cioè mantenute in stato di non buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, per cui vi è il pericolo della loro contaminazione ed alterazione.
Pertanto l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è di per sè sufficiente ad integrare la contravvenzione di cui agli art. 5 lett b) e 6 legge n. 283/1962, giacché, trattandosi di reato di pericolo presunto, che non esige, per la sua configurabilità, un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne' il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (Cass. Sez. VI 23.01.1986 n. 693). Infatti, con le suddette disposizioni si è voluto garantire, a tutela della salute pubblica, l'assoluta igienicità delle sostanze alimentari anche mediante il divieto di produrre e porre in commercio, senza che sia necessario il perfezionamento di una compravendita, alimenti in cattivo stato di conservazione. Ne consegue che il reato si consuma anche con la semplice detenzione delle sostanze in un frigorifero posto nell'esercizio di vendita.
A tali criteri si sono attenuti i giudici di merito, i quali hanno osservato che i prodotti sequestrati il 7 luglio 1993 nella cella frigorifera dell'azienda del latte di Rieti erano conservati in cattivo stato per il superamento dei limiti di temperatura stabiliti dalla legge, per il latte fresco, e dalle prescrizioni apposte sulle confezioni di panna fresca, essendo tali limiti imposti per consentire che il prodotto conservi le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni per il suo mantenimento.
Di conseguenza, la conservazione per la vendita di latte o di panna a temperatura non consentita integra il reato in esame anche se i prodotti non risultino alterati.
4. Verte sul merito la doglianza secondo cui non può integrare il reato de quo il rinvenimento delle confezioni di latte pastorizzato ad una temperatura superiore ai 6 gradi centigradi immediatamente dopo la pastorizzazione, ma nel corso del loro collocamento nella cella frigorifera.
I giudici dell'appello hanno, infatti, escluso con congrua motivazione che, al momento del sequestro, fosse in corso la sistemazione dei prodotti nella cella frigorifera, dovendosi, invece, ritenere che gli stessi fossero già conservati, poiché la loro temperatura (10^ C), se fosse stata attuale l'operazione di raffreddamento, non poteva essere inferiore a quella della cella frigorifera (18^ C).
I reati, commessi in data 7 luglio 1993, come accertato nella sentenza di appello, sono prescritti sin dal 7 gennaio 1998, essendo decorso il termine massimo di anni 4 mesi 6.
Non opera, nella specie, la norma derogativa di cui all'art. 159 cod. pen., prevista per il reato continuato, poiché la Corte di
Appello ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste dai reati di cui ai procedimenti riuniti n. 149/96, 525/95 e 509/95, nei quali erano indicate date di commissione dei reati diverse da quelle relative ai reati residui.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.
P Q M
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui all'art. 5 lett. b) della legge n.283/1962 sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1998