Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 2
Nella determinazione dell'indennità di espropriazione di suoli agricoli non è consentita alcuna considerazione separata tra il valore del suolo e quello delle colture su di esso praticate (c.d. soprassuolo), tenuto conto del fatto che il valore agricolo medio viene calcolato con riferimento ai tipi di coltura effettivamente praticati, sicché non possono formare oggetto di separato ristoro le piantagioni esistenti sul fondo espropriato.
Nell'ipotesi di concorso di più enti pubblici nell'esecuzione di un'opera pubblica, per individuare il soggetto tenuto al pagamento delle indennità relative alle necessarie espropriazioni occorre accertare se si sia fatto ricorso a figure organizzatorie prive di rilevanza esterna, come l'affidamento proprio o il finanziamento, ovvero a figure organizzatorie quali l'affidamento improprio, la sostituzione o la delegazione intersoggettiva, con la conseguente legittimazione dell'ente affidatario, sostituente o delegato, al quale viene conferito l'incarico di operare in nome proprio e per conto del delegante e che risponde in via esclusiva degli atti posti in essere nei confronti dei destinatari e occorre altresì verificare che il ricorso alla figura della delegazione amministrativa intersoggettiva o a figure affini risulti dal decreto di espropriazione, che deve abilitare l'ente delegato a procedere all'acquisizione delle aree occorrenti con il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative. Peraltro, l'affidamento in concessione di una determinata opera pubblica da parte dell'ente beneficiario ad altro ente pubblico - o, eccezionalmente, in favore di imprese private o di loro consorzi (art. 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219 in materia di interventi statali per l'edilizia a Napoli) dà luogo ad un'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva solo nei casi e nei limiti in cui una disposizione di legge lo preveda espressamente, non essendo ipotizzabile una generale facoltà degli enti pubblici di delegare a terzi le loro funzioni con i connessi poteri autoritativi che le connotano. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che ricorresse delegazione amministrativa intersoggettiva in presenza di una mera pattuizione del contratto di appalto tra espropriante ed impresa esecutrice dell'opera, pattuizione che può radicare solo un'eventuale azione di regresso per le somme che l'espropriante abbia dovuto erogare in favore dell'espropriato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
FR RI, in proprio e quale procuratore dei germani NA, GU ed RA AL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera, n. 23, presso l'avv. Rinaldo Ricci, che unitamente all'avv. Alessandra Olivi lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e nei confronti di:
SO.CO.GI. S.p.A.;
- intimata -
avverso le sentenze della Corte d'Appello di Perugia n. 187, pubblicata il 7 novembre 1995, non definitiva, e n. 348 pubblicata il 26 novembre 1999, definitiva;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS, che ha concluso per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della S.p.A. SO.CO.GI. e, in subordine, per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 maggio 1990 SC RA, in proprio e quale procuratore dei germani NA, GU ed RA AL, conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia l'A.N.A.S. - Compartimento della Viabilità dell'Umbria e la S.p.A. SO.CO.GI. per sentir determinare le indennità di occupazione ed espropriazione spettanti per un terreno sito in Comune di San Liberato di Narni che aveva formato oggetto di due procedimenti di occupazione d'urgenza emessi dal Prefetto di Terni per la costruzione di un'opera pubblica appaltata dall'A.N.A.S. alla S.p.A. SO.CO.GI.
Intervenuto nel corso del giudizio il decreto di espropriazione in data 18 gennaio 1991, la corte, con sentenza non definitiva del 12 ottobre - 7 novembre 1995, rigettava tutte le eccezioni sollevate dall'A.N.A.S. affermando sia la legittimazione attiva del RA sia la legittimazione passiva della convenuta in base alla considerazione della inopponibilità all'opponente della delega in favore della società appaltatrice di tutte le questioni relative all'esproprio, ivi comprese le vertenze litigiose contenuta nell'art. 35 del contratto di appalto. Quindi, con sentenza definitiva del 28 ottobre - 26 novembre 1999, determinava in complessive L. 12.511.000 l'importo delle indennità spettanti all'attore e condannava i convenuti in solido a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra la somma anzidetta e quella già versata a titolo di indennità provvisoria in misura di L.
2.898.000 oltre agli interessi legali e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.
Contro entrambe le sentenze ricorre per Cassazione l'A.N.A.S. con tre motivi.
Resiste con controricorso FE RA in proprio e quale procuratore dei germani NA, GU e RA AL. Non ha presentato difese la S.p.A. SO.CO.GI.
MOTIVI DELIA DECISIONE Va preliminarmente osservato che l'avvenuta notificazione del ricorso alla S.p.A. SO.CO.GI. priva di oggetto la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dal Pubblico Ministero.
Con il primo motivo l'A.N.A.S. denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e sostiene che erroneamente la sentenza non definitiva avrebbe affermato la legittimazione passiva di essa ricorrente poiché nella specie l'opera pubblica aveva formato oggetto di affidamento in proprio alla società appaltatrice, alla quale competeva in via esclusiva la legittimazione nei giudizi promossi per la determinazione delle indennità spettanti a seguito dell'espropriazione per pubblica utilità.
La censura non merita accoglimento poiché, nell'ipotesi di concorso di più enti pubblici nell'esecuzione di un'opera pubblica, per individuare il soggetto tenuto al pagamento delle indennità relative alle necessarie espropriazioni occorre accertare se si sia fatto ricorso a figure organizzatorie prive di rilevanza esterna, come l'affidamento proprio o il finanziamento, ovvero a figura organizzatorie quali l'affidamento improprio, la sostituzione o la delegazione intersoggettiva, con la conseguente legittimazione dell'ente affidatario, sostituente o delegato, al quale viene conferito l'incarico di operare in nome proprio e per conto del delegante, e risponde in via esclusiva degli atti posti in essere nei confronti dei destinatari (Cass. 13 gennaio 1988, n. 176; 28 maggio 1991, n. 6029; 20 gennaio 1993, n. 655; 10 novembre 1993, n. 11078), e verificare che il ricorso alla figura della delegazione amministrativa intersoggettiva o a figure affini risulti dal decreto di espropriazione che deve abilitare l'ente delegato a procedere all'acquisizione delle aree occorrenti con il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative (Cass. 28 maggio 1991, n. 6029). Va tuttavia specificato che l'affidamento in concessione di una determinata opera pubblica da parte dell'ente beneficiario ad altro ente pubblico - o, eccezionalmente, in favore di imprese private o di loro consorzi (art. 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219 in materia di interventi statali per l'edilizia a Napoli) - da luogo ad un'ipotesi di de legazione amministrativa intersoggettiva solo nei casi e nei limiti in cui una disposizione di legge lo preveda espressamente, non essendo ipotizzabile una generale facoltà degli enti pubblici di delegare a terzi le loro funzioni con i connessi poteri autoritativi che le connotano.
Nè, infine, può trovare consenso la prospettazione posta a fondamento della doglianza in esame, secondo cui la concessione in affidamento dei lavori contenuta nel contratto di appalto stipulato fra l'A.N.A.S. e la S.p.A. SO.CO.GI. deriverebbe la sua natura di delegazione amministrativa intersoggettiva dalle disposizioni dell'art. 16 della legge n. 641 del 1967, poiché la normativa di riferimento riguarda l'affidamento in concessione da parte dello Stato ai comuni, alle province e agli altri enti obbligati per legge a fornire le aree per la costruzione di edifici scolastici delle relative opere di edilizia, sicché all'ente delegato che agisce in nome proprio e non quale rappresentante del delegante sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità connesse esclusivamente con la sua attività di progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica (Cass. 7 marzo 1990r n. 1798) e non possono essere applicate in via analogica alla diversa ipotesi di una espropriazione diretta all'esecuzione di un'opera di viabilità pubblica, sulla base di una mera pattuizione contenuta nel contratto di appalto stipulato tra espropriante e ditta esecutrice dell'opera, la quale può radicare solo un'eventuale azione di regresso per le somme che l'espropriante abbia dovuto erogare in favore dell'espropriato.
Col secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e si sostiene che il giudice avrebbe errato nella valutazione del suolo espropriato, comprendendo nella liquidazione delle indennità particelle già espropriate all'esito di una precedente procedura ablativa e particelle occupate ma non ancora espropriate;
avrebbe inoltre attribuito un valore autonomo al soprassuolo dell'area agricola e avrebbe errato nelle modalità di calcolo e di pagamento delle varie indennità.
La censura in esame merita accoglimento nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.
Va considerato, innanzi tutto fondato il rilievo secondo cui nella determinazione dell'indennità di espropriazione di suoli agricoli non è consentita alcuna considerazione separata tra il valore del suolo e quello delle colture su di esso praticate (cd. soprassuolo), tenuto conto del fatto che il valore agricolo medio viene calcolato con riferimento ai tipi di coltura effettivamente praticato, sicché non possono formare oggetto di separato ristoro le piantagioni esistenti sul fondo espropriato. Nè può ritenersi valido il richiamo alla giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (sent. 9 luglio 1998, n.70), sulla quale la sentenza impugnata fonda la sua statuizione, in quanto la pronuncia richiamata si riferisce ad una fattispecie peculiare e cioè all'espropriazione di un bosco ceduo disciplinata dalla legge regionale della Sicilia 18 febbraio 1986, n. 2, sugli interventi straordinari nel settore forestale ed esclude espressamente l'applicabilità nella specie dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971 richiamata dall'art. 5 bis, co. 4, della legge n. 359 del 1992.
Inammissibile invece, deve ritenersi la censura con la quale si denuncia l'erronea estensione della pronuncia sia ad aree non formanti oggetto dell'espropriazione in questione perché già in precedenza espropriate, sia ad aree non ancora espropriate ma solo occupate, per l'assoluta genericità della sua formulazione che non contiene alcuna indicazione delle particene alle quali sarebbe stata erroneamente estesa l'indennità di espropriazione. La necessità di una rinnovata determinazione delle indennità spettanti all'opponente comporta l'assorbimento dell'esame dell'ultimo profilo di censura con il quale si denunciano, peraltro del tutto genericamente, errori nelle modalità di calcolo e pagamento delle indennità spettanti all'opponente. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1224 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato riconosciuto in favore dell'espropriato anche il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria nonostante la mancanza di qualsiasi domanda e, in subordine, di qualsiasi prova al riguardo.
La censura, da interpretarsi sostanzialmente come denunzia del vizio di extrapetizione, merita accoglimento in quanto dalle conclusioni dell'opponente, riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata, risulta chiaramente la limitazione della domanda alla corresponsione delle indennità di legge con gli interessi legali, senza alcuna menzione del danno ulteriore per svalutazione monetaria. In conclusione il ricorso merita accoglimento nei limiti meglio innanzi specificati e conseguentemente la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale provvederà ad una rinnovata liquidazione delle indennità di occupazione e di espropriazione secondo i principi enunciati in motivazione.
Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e per quanto di ragione il terzo, cassa la sentenza definitiva impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila, alla quale rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003