Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5566
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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Nella determinazione dell'indennità di espropriazione di suoli agricoli non è consentita alcuna considerazione separata tra il valore del suolo e quello delle colture su di esso praticate (c.d. soprassuolo), tenuto conto del fatto che il valore agricolo medio viene calcolato con riferimento ai tipi di coltura effettivamente praticati, sicché non possono formare oggetto di separato ristoro le piantagioni esistenti sul fondo espropriato.

Nell'ipotesi di concorso di più enti pubblici nell'esecuzione di un'opera pubblica, per individuare il soggetto tenuto al pagamento delle indennità relative alle necessarie espropriazioni occorre accertare se si sia fatto ricorso a figure organizzatorie prive di rilevanza esterna, come l'affidamento proprio o il finanziamento, ovvero a figure organizzatorie quali l'affidamento improprio, la sostituzione o la delegazione intersoggettiva, con la conseguente legittimazione dell'ente affidatario, sostituente o delegato, al quale viene conferito l'incarico di operare in nome proprio e per conto del delegante e che risponde in via esclusiva degli atti posti in essere nei confronti dei destinatari e occorre altresì verificare che il ricorso alla figura della delegazione amministrativa intersoggettiva o a figure affini risulti dal decreto di espropriazione, che deve abilitare l'ente delegato a procedere all'acquisizione delle aree occorrenti con il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative. Peraltro, l'affidamento in concessione di una determinata opera pubblica da parte dell'ente beneficiario ad altro ente pubblico - o, eccezionalmente, in favore di imprese private o di loro consorzi (art. 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219 in materia di interventi statali per l'edilizia a Napoli) dà luogo ad un'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva solo nei casi e nei limiti in cui una disposizione di legge lo preveda espressamente, non essendo ipotizzabile una generale facoltà degli enti pubblici di delegare a terzi le loro funzioni con i connessi poteri autoritativi che le connotano. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che ricorresse delegazione amministrativa intersoggettiva in presenza di una mera pattuizione del contratto di appalto tra espropriante ed impresa esecutrice dell'opera, pattuizione che può radicare solo un'eventuale azione di regresso per le somme che l'espropriante abbia dovuto erogare in favore dell'espropriato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5566
    Data del deposito : 9 aprile 2003

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