Sentenza 10 marzo 2000
Massime • 1
Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, il giudice, pur operando necessariamente sul materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, non deve stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) rispetto alla produzione della detenzione, per l'idoneità di tali condotte, da valutarsi "ex ante", a trarre in inganno l'autorità giudiziaria. In particolare, perché la condotta difensiva - la quale va valutata con particolare prudenza, dovendosi rispettare la strategia di difesa del soggetto - possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta scorretta (come per esempio il fornire un alibi falso o mendace), ma che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato con cui la corte di merito aveva attribuito connotazioni di colpa grave a situazioni e comportamenti del soggetto, che potevano avere un significato indiziario nel processo penale ed indurre al sospetto, quale la strenua negatoria di ogni coinvolgimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2000, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 10/03/2000
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " N. 01705/2000
3. Dott. SEPE PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO rel. " N. 17138/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL LL C/ n. il 21.10.1948
2) MINISTERO TESORO
avverso ordinanza del 17.10.1998 CORTE APPELLO di GENOVA sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. ROMIS VINCENZO lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
EL NE, tratto in arresto il 12/5/1993 con la contestazione della partecipazione ad una associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata alla commissione di truffe, appropriazioni indebite ed estorsioni, rimaneva in carcere fino al 7/10/1993 e, dopo una permanenza agli arresti domiciliari, tornava in libertà in data 11/11/1993. Con sentenza pronunciata il 17/12/1996, e passata in giudicato, il Tribunale di Sanremo assolveva il EL dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e dai reati di truffa aggravata e violenza privata, perché il fatto non sussiste, e dagli ulteriori reati per non aver commesso il fatto.
Con domanda presentata alla Corte di Appello di Genova il EL chiedeva quindi l'equa riparazione, per l'ingiusta detenzione subita. Costituitosi in giudizio, il Ministero del Tesoro, in persona del Ministro "pro tempore" - rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - si opponeva all'accoglimento della istanza, chiedendo in subordine che la somma eventualmente attribuita all'istante fosse contenuta nel minimo, sul presupposto che la condotta del richiedente, improntata quanto meno a colpa, avesse comunque dato causa al provvedimento restrittivo. Acquisito il fascicolo processuale relativo al procedimento penale a carico del EL, conclusosi con la sentenza di ampia assoluzione, ed acquisiti altresì gli atti di altro procedimento pendente contro alcuni coimputati, la Corte di merito rigettava l'istanza di equa riparazione proposta dal EL ravvisando nella condotta di quest'ultimo un comportamento gravemente colposo idoneo a legittimare non solo l'emissione del provvedimento custodiale, bensì anche il suo mantenimento, individuando profili di colpa grave anche nei comportamento processuale del EL di "strenua negatoria". Ricorre per Cassazione il EL deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sul rilievo che la Corte avrebbe erroneamente valutato le risultanze del processo penale conclusosi con la sentenza di assoluzione, traendo dalle stesse ingiustificatamente elementi di colpa grave per escludere il diritto all'equa riparazione. Il ricorso è fondato.
Dall'impugnato provvedimento emerge che la Corte di merito è giunta alla conclusione di escludere il diritto del EL all'equa riparazione, all'esito della rivalutazione del materiale probatorio raccolto nell'ambito del procedimento penale, procedendo anche alla disamina del contenuto di dichiarazioni rese da altri personaggi coinvolti nella vicenda processuale, attribuendo connotazioni di colpa grave a situazioni e comportamenti che, nell'ambito del giudizio penale, potevano avere significato indiziario a carico del EL ed indurre al sospetto, valutando altresì negativamente il "comportamento processuale di strenua negatoria di ogni coinvolgimento posto in essere dal EL" (come testualmente si legge a pag. 4 dell'ordinanza oggetto del ricorso).
Orbene un siffatto "iter" motivazionale appare meritevole di censura, come posto in rilievo anche dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, atteso che non si pone in sintonia con i principi di diritto enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la sussistenza della ipotesi della colpa grave (o del dolo) non può essere ritenuta sulla scorta di elementi di valenza indiziante per l'interessato ovvero indicativi della configurabilità del reato, individuati attraverso una mera rivisitazione del materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione;
il giudice della riparazione - pur dovendo ovviamente operare sullo stesso materiale del giudice del processo penale - deve stabilire "non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento 'detenzione'; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione" (Sez. Un., N. 43195, imp. Sarnataro ed altri, RV. 203638). Per ritenere la configurabilità di un'ipotesi di dolo o colpa grave - quale causa impeditiva del diritto all'equa riparazione - il giudice deve, cioè, accertare che il soggetto istante abbia creato, appunto con dolo o colpa grave, una situazione inducente all'intervento di rigore da parte della struttura giudiziaria, ovvero al mantenimento del provvedimento di cautela;
ed è necessario che il vaglio delle circostanze di fatto idonee ad integrare siffatta situazione sia operato con giudizio "ex ante" e sulla base della idoneità del comportamento dell'indagato a "trarre in inganno" l'Autorità giudiziaria ed a porsi quale condotta colposa sinergica alla privazione della libertà (sul punto, cfr. Sez. 4, N. 1114/99, imp. La Moglie, RV. 214241). Quanto poi alla strategia difensiva adottata nella concreta fattispecie dall'interessato nel processo penale, oggetto di valutazione da parte della Corte di merito, dal testo dell'impugnata ordinanza si rileva che il EL, nel porsi su una posizione di "strenua negatoria" respingendo gli addebiti che gli venivano mossi, asserì tra l'altro che alcune frequentazioni derivavano dalla sua attività professionale di commercialista. Orbene giova sottolineare, in proposito, che questa Suprema Corte ha ripetutamente precisato che i comportamenti dai quali l'autorità procedente abbia a suo tempo, più o meno fondatamente, ritenuto di poter trarre elementi indizianti a carico del soggetto inquisito, non sono idonei ad integrare la colpa grave di cui all'art. 314, comma primo, del codice di rito. "Tali comportamenti possono rilevare soltanto sotto il diverso profilo del dolo, qualora risulti che il soggetto li ha posti in essere proprio al fine di indurre in errore l'autorità, mediante rappresentazione di una situazione nella quale la stessa autorità dovesse necessariamente ritenere l'esistenza di elementi tali da giustificare la privazione della libertà. Ma quando tale finalità sia assente, gli stessi comportamenti, ancorché obiettivamente idonei a dar luogo al medesimo errore, non possono essere qualificati come colposo (in termini, Sez. 1, N. 4927/92 - cc. 17/12/1991 - RV. 188907). Con specifico riferimento alla strategia difensiva adottata dall'interessato nel corso del procedimento poi conclusosi con l'assoluzione, non vi è dubbio, in via di principio, che anche la condotta difensiva può essere oggetto di valutazione per la individuazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo. Ma, come precisato da questa stessa Sezione, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta scorretta (come, ad esempio, il fornire un alibi falso o mendace), ma anche che ricorrano tutti gli altri requisiti all'uopo richiesti, in particolare il rapporto sinergico di causa ad effetto tra condotta e detenzione (Sez. 4, N. 920194, imp. Riccio ed altri, RV. 199857), con conseguente obbligo motivazionale sul punto da parte del giudice di merito. Al riguardo giova evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno inteso sottolineare la necessità che la valutazione del comportamento processuale dell'interessato, ai fini che qui interessano, sia ispirata a criteri di particolare prudenza, laddove hanno precisato che bisogna sempre, "e con adeguato rigore, aver rispetto per la strategia difensiva che abbia ritenuto di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personale" (Sez. Un., N. 43196 - cc. 13112/1995 - imp. Sarnataro ed altri, RV. 203636). L'impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2000