Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2000, n. 1705
CASS
Sentenza 10 marzo 2000

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Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, il giudice, pur operando necessariamente sul materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, non deve stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) rispetto alla produzione della detenzione, per l'idoneità di tali condotte, da valutarsi "ex ante", a trarre in inganno l'autorità giudiziaria. In particolare, perché la condotta difensiva - la quale va valutata con particolare prudenza, dovendosi rispettare la strategia di difesa del soggetto - possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta scorretta (come per esempio il fornire un alibi falso o mendace), ma che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato con cui la corte di merito aveva attribuito connotazioni di colpa grave a situazioni e comportamenti del soggetto, che potevano avere un significato indiziario nel processo penale ed indurre al sospetto, quale la strenua negatoria di ogni coinvolgimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2000, n. 1705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1705
    Data del deposito : 10 marzo 2000

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