Sentenza 10 ottobre 2008
Massime • 1
Nella nozione di "sentenza di proscioglimento" di cui all'art. 10, comma secondo, della L. 20 febbraio 2006, n. 46, non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, la quale, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da tale disposizione. (V. Corte cost. n. 26 del 2007; Corte cost., ord. n. 4 del 2008).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2008, n. 40968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40968 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2008 |
Testo completo
M 2
409 68 /08 Sentenza n.2201
Registro generale n. 3535 del 2008
Udienza in Camera di consiglio del 10 ottobre 2008 (n. 1 del ruolo)
RE PUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Adolfo Di Virginio Presidente
1. Dott. Francesco Gramendola Consigliere
2. Dott. Luigi Lanza Consigliere
3. Dott. Giorgio Colla Consigliere
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso di Savona nel il Tribunale procedimento a carico di RI RG, n. a Savona il 16.3.1971
avverso la sentenza in data 19 aprile 2005 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Savona
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Giovanni Galati, che ha concluso peril rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Savona dichiarava non luogo a procedere, con la formula "perché il fatto non sussiste", nei confronti di RG RI, imputato del delitto di calunnia, ex art. 368 c.p. in danno di FR RA e GI ST, denunciato come commesso in Savona il 26 novembre 2000.
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Tribunale di Savona, e la Corte di appello di Genova, con ordinanza in data 22 settembre 2006 dichiarava l'appello inammissibile, rilevando che le sentenze di non luogo a procedere sono inappellabili, in forza dell'art. 1 della legge 22 febbraio 2006, n. 46, e che, pur trattandosi di appello proposto prima della entrata in vigore di detta legge, esso doveva essere cionondimeno dichiarato inammissibile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 10 comma 2 della medesima legge.
A seguito di tale ordinanza, rilevato che la medesima non era impugnabile, stante il disposto dell'art. 10 della legge n. 46 del
2006, il medesimo Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione avverso la riferita sentenza di non luogo a procedere, deducendo l'erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, e in particolare rilevando che il G.u.p. era pervenuto a sentenza liberatoria pur riconoscendo che il quadro probatorio era dubbio e senza escludere che in sede dibattimentale si potesse pervenire a una diversa valutazione, con ciò ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Sez. VI, 16 novembre 2001, Acampora).
Osserva la Corte che, secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, tanto più che esso ha ricevuto un sostanziale avallo da Corte cost., ord. n. 4 del 2008, la disposizione transitoria di cui all'art. 10 della legge n. 46 del
2006, menzionando solo le sentenze "di proscioglimento", non si estende a quelle di non luogo a procedere, e cioè alle sentenze liberatorie emesse all'esito della udienza preliminare.
Deve dunque essere annullata senza rinvio, siccome emessa in violazione della legge, l'ordinanza con la quale la Corte genovese ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, senza che possa assumere rilievo il fatto che un tale provvedimento, in quanto formalmente inoppugnabile, non sia stato oggetto di specifico gravame (v., in questo senso, in fattispecie del tutto simile, Cass., sez. VI, 9 aprile 2008, Roiati); e conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere successivamente proposto dallo stesso Ufficio, che si collega a tale erronea ordinanza;
restando invece valido ed efficace l'appello del amedesimo pubblico ministero contro la sentenza di non luogo procedere, in quanto proposto prima della entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 sulla base del previgente dettato normativo dell'art. 428 c.p.p. Gli atti vanno per l'effetto restituiti alla Corte di appello di Genova per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza in data 22 settembre 2006 della Corte di appello di Genova.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza in data 19 aprile 2005 del
Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Savona.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio di appello.
Così deciso addì 10 ottobre 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Drunk an
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 31 OTT 2008
KL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalla
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