Sentenza 22 novembre 2000
Massime • 1
Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, ne' i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, ne' le informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato principalmente alla valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e ad eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2000, n. 6680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6680 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 14/12/2000
Dott. CAMILLO LOSANA Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere N. 7334
Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ENRICO DELEHAYE Consigliere N. 033708/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AS EL n. il 21/05/1970 avverso SENTENZA del 13/06/2000 TRIBUNALE di CASSINO - sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO Giuseppe - lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
- rilevato che il Di CI ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, emessa ex art. 444 c.p.p., con la quale il Tribunale di Cassino aveva applicato nei suoi confronti la pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 9, comma 2, Legge 1423/56;
- che il ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p., deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza in quanto l'accordo intervenuto tra le parti e recepito nella sentenza di patteggiamento esime il giudice da una diffusa motivazione sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 129 c.p.p., le quali rilevano ove emergano chiaramente dalla stessa sentenza impugnata;
- che, parimenti, si appalesa manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 L. 1423/56 atteso che le limitazioni poste con l'applicazione della sorveglianza speciale e delle misure di prevenzione in genere trovano la loro giustificazione nella ritenuta pericolosità, sulla base di elementi di fatto, dei soggetti cui le dette misure sono applicate e, quindi, nelle esigenze di tutela della collettività;
- che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante l'evidente pretestuosità dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa congruo fissare in L. 3.000.000;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 3.000.000= alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2001