Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2006, n. 29884
CASS
Sentenza 6 luglio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la disposizione sulla metodica di prelievo e campionamento del refluo. di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000 non opera una integrazione della fattispecie penale di cui all'art. 59 del citato D.Lgs. n. 152, né indica un criterio legale di valutazione della prova, atteso che si limita ad indicare quale metodica normale quella del campionamento medio nell'arco delle tre ore, ma non esclude che l'organo di controllo possa procedere ad un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento, purché si dia espressa giustificazione nel verbale di accertamento della scelta operata.

Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione, introdotta dalla legge n. 46 del 2006, allorché l'imputato abbia proposto ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, stante il conseguente diritto di dedurre motivi nuovi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della citata legge onde denunciare vizi di motivazione risultanti da atti processuali specificamente indicati, si determina l'obbligo per la Corte di cassazione di sospendere il processo dal 9 marzo 2006 all'8 aprile 2006, anche in mancanza di una espressa disposizione in tal senso, con conseguente sospensione del corso della prescrizione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2006, n. 29884
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29884
    Data del deposito : 6 luglio 2006

    Testo completo