Sentenza 7 luglio 2000
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, alla stregua della nuova normativa di cui al D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152, affinché siano integrati gli estremi del reato previsto dall'art. 59, comma 5, non è sufficiente che nello scarico di acque reflue industriali siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5, ma occorre altresì che il superamento dei limiti indicati nella detta tabella 3 avvenga in riferimento ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Quest'ultima indicazione, contenuta nel punto 1.2 del citato allegato costituisce una norma integratrice della fattispecie penale, e non già una semplice indicazione delle modalità di campionamento estranea alla fattispecie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2000, n. 9140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9140 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente del 07/07/2000
2. Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
3. Dott. SAVERIO MANNINO Consigliere N. 2772
4. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 4335/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AS PI TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 1999 dal pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri;
Udita nella pubblica udienza del 7 luglio 2000 la relazione fatta dal Consigliere Prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale TO Albano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;
Svolgimento del processo
Il pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con sentenza del 12 ottobre 1999, dichiarò AS PI TO colpevole del reato di cui all'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere effettuato uno scarico di acque reflue in pubblica fognatura e provenienti dal proprio ciclo di lavorazione risultato inaccettabile ai sensi della tabella C per i parametri di piombo e rame (commesso il 3 aprile 1996) e lo condannò alla pena di lire venti milioni di ammenda.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo errata applicazione della legge penale. Lamenta che erroneamente il pretore ha considerato in assoluto come normativa più favorevole la vecchia legge Merli rispetto al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. In realtà il pretore avrebbe dovuto dapprima accertare se lo stesso fatto contestato continuasse a costituire reato anche ai sensi della nuova disciplina. Solo dopo l'eventuale risultato positivo di tale accertamento si potevano comparare le due discipline al fine di determinare quella più favorevole al reo. Il pretore, invece, ha erroneamente assunto la normativa abrogata quale generale parametro di riferimento per il giudizio di colpevolezza. Infatti, l'art. 59, quinto comma, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, rimanda a dei valori tabellari ben precisi, il cui superamento determina la violazione di legge, sicché l'interpretazione ufficiale di questi dati contenuta nel testo degli allegati di legge si struttura di per sè come una parte essenziale della fattispecie incriminatrice. Nella specie, trattandosi pacificamente di un campione medio prelevato nell'arco delle tre ore (così come prescrive l'allegato 5, punto 1.2, al d. lgs. 152/99) il valore che il pretore ha ritenuto aver superato il limite - in uno solo dei tre prelievi succedutisi a breve distanza di tempo - doveva invece essere rapportato al suo valore medio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Nella specie, infatti, il pretore ha accertato in punto di fatto che l'ispettore ecologico effettuò il prelevamento di due campioni nelle acque di scarico provenienti dall'industria dell'imputato, prelevamenti effettuati a distanza di circa 50 minuti l'uno dall'altro e che mentre il primo campione era poi risultato avere superato i minimi tabellari per i parametri di rame e piombo, il secondo campione era invece risultato nella norma. Il pretore ha quindi rilevato che il superamento dei limiti tabellari per il piombo ed il rame integra gli estremi del reato sia ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, sia ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; che in concreto i limiti tabellari per il piombo ed il rame risultavano superati sia in applicazione della legge Merli sia in applicazione del d. lgs.152/99; che doveva applicarsi la sanzione prevista dalla legge Merli
in quanto legge più favorevole al reo. In particolare, quanto alle modalità di campionamento ed al tipo di campione cui riferire i limiti tabellari, il pretore rilevò che la legge più favorevole era nella specie la legge Merli e quindi era a questa a cui ci si doveva riferire per vedere se i limiti tabellari erano stati superati;
che la metodologia prescritta per effettuare i campionamenti non era invocabile al fine di determinare la legge più favorevole;
che del resto neppure la nuova normativa imponeva di effettuare i campionamenti in un determinato modo.
Orbene, esattamente il ricorrente rileva che il pretore ha errato nel considerare in assoluto come normativa più favorevole la legge Merli, tanto da condurre il giudizio di comparazione fra fattispecie concreta e fattispecie normativa astratta di riferimento alla luce di quel parametro legislativo e da fare riferimento esclusivamente alla legge Merli anche in relazione al tipo di campione cui riferire i limiti tabellari.
Invero, quando un corpus legislativo abroga l'intera normativa precedente (come ha fatto l'art. 63 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), la verifica da compiere, in relazione al principio della applicabilità della legge penale più favorevole al reo, è innanzitutto quella di accertare se la nuova disciplina ricomprenda fra i fatti costituenti reato gli stessi fatti già contemplati dalla disciplina abrogata. Si deve cioè stabilire se le nuove disposizioni continuino ad assoggettare a sanzione penale, in tutto o almeno in parte, gli stessi fatti oggetto delle disposizioni abrogate ed in particolare lo stesso fatto contestato all'imputato. È solo dopo l'eventuale risultato positivo di questa verifica che si deve compiere la comparazione fra le due normative al fine di stabilire in concreto quale sia quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ossia quale sia la legge dalla cui applicazione derivino al reo conseguenze meno dannose sotto il profilo sanzionatorio.
Nella specie il pretore ha esattamente stabilito che legge più favorevole era appunto la vecchia legge Merli, ma ha poi errato dilatando l'ambito di operatività della disposizione più favorevole sino ad assumere la normativa abrogata quale generale parametro di riferimento per il giudizio di colpevolezza. Al contrario, avrebbe dovuto preliminarmente valutare l'attualità del fatto-reato alla stregua della nuova normativa vigente al momento del giudizio. Ora, l'art. 59, quinto comma, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sanziona penalmente chiunque nella effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome. Nella specie è stato contestato il superamento dei limiti per i parametri relativi al piombo ed al rame, sostanze che sono entrambe ricomprese nella tabella 5 dell'allegato 5. Bisognava quindi vedere, per stabilire se il fatto era previsto come reato anche dalla nuova legge, se erano stati superati i valori limite fissati dalla tabella 3 dell'allegato 5. Ed a tale proposito non può prescindersi da quanto stabilisce il secondo comma del punto 1.2 del medesimo allegato 5, e cioè che i limiti indicati nella tabella 3, per le acque reflue industriali, sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore, salvo che l'autorità ritenga di effettuare il campionamento su tempi più lunghi. È quindi evidente che, alla stregua della nuova normativa, affinché siano integrati gli estremi del reato previsto dall'art. 59, quinto comma, non è sufficiente che nello scarico di acque reflue industriali siano superati valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5, ma occorre altresì che il superamento dei limiti indicati nella detta tabella 3 avvenga in riferimento ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Quest'ultima indicazione contenuta nel punto 1.2, invero, non fa altro che chiarire e specificare il significato dei valori limite indicati nella tabella 3, e quindi costituisce una norma integratrice della fattispecie penale, e non già una semplice norma che indica le modalità di campionamento estranea alla fattispecie penale.
Nel caso in esame è pacifico che vi furono due diversi campionamenti effettuati a distanza di circa 50 minuti l'uno dall'altro, ossia che è possibile stabilire il campione medio prelevato nell'arco delle tre ore, così come prescrive appunto l'allegato 5, punto 1.2, al d. lgs. 152/99. Il pretore ha quindi errato nel ritenere integrato il reato solo perché era stato superato il limite in uno solo dei prelievi succedutisi a breve distanza di tempo. Al contrario avrebbe dovuto accertare se i limiti indicati nella tabella 3 fossero stati o meno superati in relazione al campione medio prelevato nell'arco delle tre ore. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Torino affinché il giudice del merito compia il suddetto indispensabile accertamento di fatto.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2000. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2000