Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2000, n. 9140
CASS
Sentenza 7 luglio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, alla stregua della nuova normativa di cui al D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152, affinché siano integrati gli estremi del reato previsto dall'art. 59, comma 5, non è sufficiente che nello scarico di acque reflue industriali siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5, ma occorre altresì che il superamento dei limiti indicati nella detta tabella 3 avvenga in riferimento ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Quest'ultima indicazione, contenuta nel punto 1.2 del citato allegato costituisce una norma integratrice della fattispecie penale, e non già una semplice indicazione delle modalità di campionamento estranea alla fattispecie.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2000, n. 9140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9140
    Data del deposito : 7 luglio 2000

    Testo completo