Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9011
CASS
Sentenza 3 luglio 2001

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Per gli autoferrotranvieri sottoposti a procedimento disciplinare e sospesi dal servizio, ex art. 46 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 all. A), la prescrizione del diritto di impugnare il provvedimento di sospensione e di chiedere la restituzione delle retribuzioni trattenute durante il periodo di sospensione decorre, rispettivamente, dalla comunicazione del detto provvedimento e dalle singole scadenze delle retribuzioni non corrisposte, mentre non assume alcuna rilevanza, ai fini di tale decorrenza, la data del pensionamento del dipendente intervenuto prima della conclusione della procedura disciplinare, dato che il fatto del pensionamento è del tutto estraneo a quello che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9011
    Data del deposito : 3 luglio 2001

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