Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
Per gli autoferrotranvieri sottoposti a procedimento disciplinare e sospesi dal servizio, ex art. 46 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 all. A), la prescrizione del diritto di impugnare il provvedimento di sospensione e di chiedere la restituzione delle retribuzioni trattenute durante il periodo di sospensione decorre, rispettivamente, dalla comunicazione del detto provvedimento e dalle singole scadenze delle retribuzioni non corrisposte, mentre non assume alcuna rilevanza, ai fini di tale decorrenza, la data del pensionamento del dipendente intervenuto prima della conclusione della procedura disciplinare, dato che il fatto del pensionamento è del tutto estraneo a quello che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9011 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AZIENDA TRAMVIE ED AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA - A.T.A.C. -, in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Cappella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Rogazionisti n. 16, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AL EL, (non costituito)
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 6882/98 del 14 aprile 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 33622/92).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 marzo 2001 dal Cons. Dott. relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Cosimo Lodevole (per delega dell'avv. Luciano Cappella);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per "il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo, assorbito il terzo".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore - Giudice del Lavoro di Roma EV ZI conveniva in giudizio l'A.T.A.C. esponendo di essere stato sospeso dal servizio da detta Azienda (sua datrice di lavoro) a seguito di provvedimento disciplinare dal 19 gennaio 1982 al 10 giugno 1984 e deducendo che durante tale periodo di sospensione aveva percepito "il solo assegno alimentare" e che, invece, aveva diritto alla corresponsione delle differenze retributive "tra il trattamento stipendiale e quanto effettivamente corrisposto dall'Azienda"; chiedeva, quindi, che l'A.T.A.C. venisse condannata al pagamento della somma di L. 27.415.633 per il titolo summenzionato.
L'Azienda convenuta si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione e, quindi, l'improcedibilità della domanda per omesso reclamo gerarchico ex art. 10 del r.d. n. 148/1931; "nel merito", eccepiva la prescrizione ex art. 2948 cod. civ. e, comunque, l'integrale infondatezza della domanda attorea, contestando gradatamente l'esattezza dei "conteggi" esposti dal ricorrente e chiedendo (in via istruttoria) l'accertamento presso gli uffici finanziari dei redditi percepiti dal ZI durante il periodo della sospensione dal servizio. L'adito Pretore rigettava la domanda proposta dal ZI, ma - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) riformava la sentenza pretorile e condannava l'A.T.A.C. a pagare in favore del Marziale la somma di L. 26.729.260, oltre agli "accessori di legge" e ad un terzo delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Tribunale ha rimarcato che: a) "l'art. 46, ultimo comma, del r.d. n. 148/1931 stabilisce che 'nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare... l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto perduto per effetto della sospensione, sempreche' sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisce reato"; b) "poiché, nella specie, l'anticipata cessazione del rapporto (rispetto alla definizione del procedimento disciplinare) ha reso definitivamente impossibile il verificarsi della condizione (risolutiva del fatto impeditivo) cui la norma suddetta subordina la definitiva perdita del trattamento economico, è in tale momento che deve collocarsi l'esigibilità del credito del ZI all'intera retribuzione"; e) "il diritto alla corresponsione di quanto perduto per effetto della sospensione cautelare sorge, nel caso in esame, al momento del pensionamento, costituente il momento di perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto di cui all'art. 46 cit."; d) "quanto, infine, all'ulteriore difesa svolta dall'A.T.A.C., intesa a ottenere una decurtazione del titolo risarcitorio in considerazione di eventuali altre fonti di reddito del ZI nel periodo di sospensione dal servizio, occorre rilevare che l'onere di allegare e di provare l'aliunde perceptum gravava sull'Azienda, la quale non ha fornito elementi a sostegno del proprio assunto, limitandosi a formulare una richiesta del tenore meramente esplorativo, diretto a sollecitare un'inammissibile esercizio dei poteri istruttori del giudice per la ricerca non già delle prove in relazione a fatti allegati, ma direttamente dei fatti da allegare, in violazione del principio dispositivo di cui all'art. 2697 cod. civ". Per la cassazione di tale sentenza l'A.T.A.C. propone ricorso sostenuto da tre motivi.
L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo la ricorrente - denunziando "violazione di legge" - rileva che "il ZI ha chiesto quanto a lui non corrisposto dall'A.T.A.C. durante il periodo di sospensione in virtù della sua riammissione in servizio, mentre il ricorso in appello si fonda sul fatto che egli è stato posto in quiescenza, fatto sul quale si fonda tutta la sentenza del Tribunale ... con conseguente proposizione di nuova prospettazione e nuova domanda". Con il secondo motivo l'Azienda ricorrente - denunziando "violazione di legge e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione"- addebita al Tribunale di Roma di avere erroneamente motivato "laddove ritiene che l'esigibilità del credito del ZI all'intera retribuzione decorra dal suo pensionamento" al fine di non considerare quanto legittimamente si era verificato e, cioè, che il "diritto azionato dall'appellante si fosse abbondantemente estinto per prescrizione tempestivamente eccepita dall'A.T.A.C". Con il terzo motivo la ricorrente denunziando "violazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2729 cod. civ., 437, 210, 118 cod. proc. civ. e dell'art. 8 della legge n. 604/1996 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'attribuzione di un risarcimento del danno superiore a quello dovuto"- addebita al Tribunale di Roma di"avere errato nel non dare pregio al fatto che la medesima lucrosa attività commerciale che aveva portato alla sua sospensione dal servizio non sia stata, non soltanto continuata, ma certamente incrementata durante il periodo in cui il ZI rimase assente totalmente dal servizio presso PA.T.A.C.".
2 - Il primo motivo di ricorso così come proposto si appalesa inammissibile data la sua palese genericità con riferimento al canone dell'"autosufficienza del ricorso" con tutta evidenza disatteso dalla ricorrente.
Pervero, anche se nella disamina e nella conseguente valutazione del cennato "mezzo" - con cui la ricorrente ha genericamente addebitato al Giudice di appello di non avere considerato che "era stata modificata la causa petendi con conseguente proposizione di nuova prospettazione e nuova domanda" - potrebbe procedersi all'esame diretto degli atti processuali del giudizio di merito al fine di riscontrare l'eventuale esistenza del vizio dedotto (trattandosi di "vizio in procedendo"), nella specie non è dato evincere dal ricorso in esame la compiuta specifica esposizione delle ragioni per le quali viene richiesta la cassazione della sentenza impugnata, non essendo sufficiente il richiamo ad una generica cd. "opposizione" (senza l'indicazione dell'atto difensivo in cui essa è contenuta e che, comunque, non è stato possibile rinvenire) precedentemente proposta, dato che il ricorso deve presentare l'autonomia necessaria a consentire l'individuazione della questione da risolvere (cfr. Cass. n. 495/1985, Cass. n. 2749/1985).
Di conseguenza il primo motivo di ricorso non può che essere respinto.
3 - Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso in quanto erroneamente il Tribunale di Roma ha ritenuto che il termine della prescrizione estintiva ex art. 2948 cod. civ. - ritualmente eccepita dall'A.T.A.C. - "comincia a decorrere al momento del pensionamento costituente il momento di perfezionamento della fattispecie costituiva di cui all'art. 46 del r.d. n. 148/1931". Al riguardo, è da precisare - in generale - che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto, pur essendo perfetto e potendo quindi essere accertato, non è di fatto esercitato dal suo titolare, con la precisazione che non rivestono rilevanza gli ostacoli di mero fatto che non rientrino nell'impossibilità legale e che non siano stati considerati come causa della sospensione della prescrizione [per la prescrizione dei diritti dei lavoratori cft., peraltro, Corte Cost. n. 63/1966, la cui statuizione non è stata estesa ai rapporti di lavoro caratterizzati (come per il rapporto de quo) dalla "stabilità reale" (Corte Cost. n. 125/1975)]. Nella specie la pretesa giudiziale dell'originario ricorrente riguardava la declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione adottata dall'A.T.A.C. ex art. 46 del r.d. n. 148/1931 (a norma del quale "gli agenti ... possono, a giudizio insindacabile di chi ha la facoltà -, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio") per il periodo dal 19 gennaio 1982 al 10 giugno 1984 e la restituzione delle differenze retributive trattenute durante il cennato periodo per effetto del surriferito provvedimento.
Di conseguenza, sia il diritto di impugnare il provvedimento di sospensione per la sua illegittimità, sia il diritto di ottenere le differenze retributive illegittimamente trattenute dall'A.T.A.C. per effetto del cennato provvedimento, potevano essere bene esercitati dal Marziale - nel primo caso - dal momento di emanazione e di comunicazione del provvedimento di sospensione - mediante tempestiva impugnazione del medesimo e - nel secondo caso - dal momento delle singole scadenze delle differenze retributive (cd. "stipendiali") mensilmente maturate dal 9 gennaio 1982 al 10 giugno 1984. Al riguardo non è da condividersi l'opinione del Tribunale che "il diritto alla corresponsione di quanto perduto per effetto della sospensione cautelare sorge al momento del pensionamento" dato che il pensionamento tout court costituisce fatto estraneo e diverso da quello che ha dato luogo al procedimento disciplinare (così Cass. n. 210/00). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata - nel punto in cui erroneamente ha collocato il momento iniziale di decorrenza dell'eccepita prescrizione estintiva nel "pensionamento" - e la causa rimessa ad altro giudice per accertare - con riferimento alle risultanze processuali ritualmente acquisite - se l'originario ricorrente abbia, o meno, validamente interrotto la prescrizione eccepita dall'A.T.A.C. il cui momento iniziale di decorrenza deve essere correttamente individuato nel giorno del provvedimento di sospensione ovvero in quello delle singole scadenze delle differenze retributive maturate dal 19 gennaio 1982 al 10 giugno 1984. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso poiché la relativa doglianza richiede che, preliminarmente, il Giudice del rinvio si pronunzi in merito a quanto dinanzi devolutogli.
Il medesimo Giudice provvederà, inoltre, sulle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese dell'intero processo, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001