Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro strati:04785 Composta da A Dott. Ettore MERCURIO esidente R.G.N. 5830/01 Cron. 10745 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Doll. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Dd.10/01/03 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: FF.S9. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso 10 studio cha lo rappresenta e dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MA SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTELBOTTAÇÇIQ 108, presso lo studio dell'avvocato ITALA DI PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato 2003 FILIPPO GREGORIO, giusta delega in atti;
102 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 224/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 28/12/00 R.G. N. 301/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ulpiano | udienza del 10/01/03 dal MORCAVALLO;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe specificata, ha respinto l'appello della s.p.a. OV EL State avverso la decisone pretorile di accoglimento della domanda proposta dall'odierno intimato di corresponsione di differenze retributive a titolo di r-determinazione di dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base calcolo, di quanto corrisposto per il c.d. premio di esercizio. I giudici di merito hanne ritenuto che il premio in questione, соп la privatizzazione del rapporto e la sua contrattualizzazione, sia divenuto un emolumento di carattere retributivo al pari della tredicesima mensilità, Come dimostrato, aila stregua delic previsioni della contrattazione collet lva, dalla obbligatorietà, continuità fissità della erogazione e dalla sua estraneità alla natura ed enti là delle mansioni. Per la cassazione di tale sentenza la società ricorre deducendo un tico motivo di impugnazione, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Il lavoratore resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli art. 14 della legge n. 829 del 1973, 7 della legge n. 75 del 1900, 21 della legge n. 210 del 1985, 1 del decreto legge n. 386 del 1991, 13 del decreto legge n. 98 del 1995, 2120 e 2121 c.cc/ 12 e 1362 C.C noncné insufficiente е contraddittoria motivazione 31 ני punto decisivo, la società ricorrente lamenta che il Tribunale ΠΟΙ abbit considerato che l'indennità di buonuscita dei ferrovieri resta regolata dall'art. 14 della legge n. 029 del 1973, pur dopo la privatizzazione del rapporto e fino a 나 tutto il 31 dicembre 1995, così come previsto dall'art. 21 della legge n. 210 del 1985 e dalle successive disposizioni di cui ai decreti-legge n. 386 de] 1991 (convertito in legge n. 35 del 1992) e n. 98 del 1995 (convertito in legge 13. 204 de 1995), nonché dalle stesse previsioni della contrattazione collettiva, che richiamano appunto il prodetto art. 14 ai fini del calcolo della bucnuscita ed escludono, perciò, da tale calcolo le erogazioni diverse dall'ultimo stipendio (0 dall'assegno pensionabile C dal compenso per ex combattenti), salve le successive modifiche legislative che hanno riguardato la tredicesima mensilità e non il premio in questione legge n. 75 del 1900). Il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 14 dicembre 1973 n. 829, 1'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri EL ST (OPAFS) era tenuta a corrispondere "ai dipendenti cessati dal servizio, a titolo di indentità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto del mesi di servizic utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio menslie, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti". L'assunzione dell'obbligo della buonuscita finanziata mediante l'utilizzazione delle Late patrimoniali specificamente previste (ritenute suqli stipenci, contributi ordinari dell'azienda, interessi sui prestiti ai dipendenti e altri introiti di gestione) - rientrava tra le finalità dell'Opera, specificamente indicate dall'art. 2 della stessa legge I. 820 del 1973 ed aventi un carattere manifestamente previdenziale е assistenziale (oltre la buonuscita, gli assegni per i dipendenti divenuti inidonei al servizio, i sussidi agli orfani, gli assegni di malattia ecc.!. A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle OV EL ST (legge 17 maggio 1985 n. 210) e della estinzione ° giugno 1994, l'indennità di buonuscita è stata dell'Opera, fissata al posta a carico della datrice di lavoro s.p.a. OV EL ST (art. 1, quarantatreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537). Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti già iscritti all'Opera (avente natura di retribuzione differita ma comunque con funzione previdenziale: cfr. Corte cost. 19 maggio 1993 n. 243), anche se erogato direttamente dalla datrice di lavoro, ė rimasto regolato dalla vecchia disciplina, di cui al citato art.. 14 della legge . 829 del 1973, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge 1' aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995 n. 204, trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 C.C come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 m. 297. Come recentemente rilevato da questa Corte con sentenza 10 maggio 2002 n. 6728, fino alla predetta data del 31 dicembre 1995, ogni questione in e quindi anche alla merito al calcolo dell'indennità di buonuscita, computabilità del premio di esercizio, è legislativamente risolta rel senso didelia esclusione dalla base calcolo di tale indennità di ogni emolumento diverso da quelli indicati nel citato art. 14 della legge n. 629 del 1973 e nelle successive modifiche legislative (art. 8 della legge 20 marzo 1980 n. 75 e n.art. 1 della legge 29 gennaio 1994 87 che hanno aggiunto alia base di calcolo del la buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità e la percentuale del 60% dell'indennità integrativa speciale), conseguendone altresì chc, fino alia medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità alla previsione di legge, senza poter prevedere una disciplina autonoma a diversa da quella legale, a pena di rullità delle relative clausole. controversia in esame हे incontestato che 11 dipendente ebbe Nella a servizio prima della suddetta data del 31 dicembre 1995, dal cessare secondo il relativo accertamento operato nella sentenza impugnata, sicchè la disciplina di riferimento per il calcolo della buonuscita è rimasta quella legale, peraltro esplicitanente richiamata dalla contrattazione collettiva iv. art. 96, terzo come, c.c.n.l. 1990/92). Alla stregua di tale disciplina, dunque, il premio di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti tassativamente indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, deve ritenersi escluso dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Va considerato, al riguardo, Come il termine di "ultime stipendio mensile", indicato nella citata disposizione, non indicti ила nozione onnicomprensiva, riferita, cioè, ad ogni elemento retributive, com'è dimostrato dal fatto che la tredicesima mensilità, indicata dalla contrattazione collettiva come elemento aggiuntivo della retribuzione al pari del premio di esercizic: V. art, 33 del c.c.n. 1990/92), è stata successivamente inserita nella base di calcolo della bucnuscita a seguito di uno specifico intervento legislativo (art. 8 della legge n. 75 del 1960 417 cit.), che non ha invece riguardato altri elementi retributivi, quale appunto 11 premio di esercizio. Appare de tut to ininfluente, perciò, che il suddetto premio abbia gradualmente acquisito i caratteri Lipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio, determinato e continuativo, dato che, come s'à visto, la disciplina legale applicabile alla fattispecie prescinde calla natura retributiva c meno, ai. fini della individuazione degli elementi che Compongono la base di calcolo dell'indennità di buonuscita. A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, che pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla società, deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c.. con il rigetto della domanda proposta dal lavoratore. dell'intero delle spece Ricorrono giusti motivi per la compensazione 89 N 4-9-11 195 7 VIT3G processo. ENDS IV OLLINIA O VSSVI VIJAS INDO WA BOLSTE JG'OTIDE IG VISOINNI VOJ
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci merito, rigetta la domanda. Compensate le spese dell'inters processo. Cosi deciso in koma, il 10 gennaio 2003. б Il Consigliere estensore Il Presidente fler с и Veneer Moravelle IL CANCELLIERE Hranco Depositato in Cancelleria 28 MAR. 2003 IL CANCELLIERE WH zauce