Sentenza 9 dicembre 2010
Massime • 1
La revoca della detenzione domiciliare concessa per la gravità delle condizioni di salute del condannato è subordinata all'accertamento della compatibilità dello stato di salute con la detenzione carceraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2010, n. 44579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44579 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/12/2010
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2944
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 21723/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL AN, N. IL *14/03/1965*;
avverso l'ordinanza n. 1501/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 29/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, il provvedimento, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Dr. Enzo Iannelli.
OSSERVA
VI AN, già ristretto in detenzione domiciliare per espiare la pena di anni cinque di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo adottato il 31.3.2008 dalla Procura della Repubblica di Palermo, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza della stessa città che, preso atto che per due volte il VI\ si era allontanato da casa, con la conseguente commissione del delitto di evasione, e che alla data del provvedimento il predetto risultava ancora latitante, revocava la misura alternativa, disponendo la restrizione in carcere del condannato. Riteneva il Tribunale che a fronte di una tale pervicace condotta trasgressiva nessuna rilevanza in senso contrario poteva darsi alle condizioni di salute che avevano determinato la concessione del beneficio ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 ter. Con i motivi di ricorso, personalmente presentati, il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento per le sue precarie condizioni di salute, le stesse che avevano determinato l'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter cit..
Il ricorso merita accoglimento alla stregua del principio da questa Corte affermato che la revoca della misura alternativa in precedenza concessa nei casi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. è condizionata all'accertamento della persistenza delle pregresse precarie condizioni di salute per verificare - nell'ambito di una valutazione comparativa, che nel caso di specie è mancata e a cui si dovrà provvedere in sede di rinvio, tra le esigenze di tutela della collettività e quelle del rispetto del principio della umanità della pena - se la situazione attuale di salute del soggetto sia compatibile con il ripristino della detenzione in carcere (cfr. Sez. fer. 21.8.2008, Sposato, rv. 240.666).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2010