Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
Ha carattere esclusivo e funzionale la competenza del Tribunale che ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale in ordine all'adozione di tutti i provvedimenti riguardanti la conservazione e la gestione dei beni sequestrati o confiscati, restando irrilevante la circostanza che il provvedimento ablativo sia stato riformato dalla Corte d'appello, in quanto non trova applicazione in materia l'art. 665 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a richiesta dell'Agenzia del demanio concernente la esatta individuazione delle quote confiscate e del loro reale valore patrimoniale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
570 /11
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Udienza in Camera di consiglio
20 ottobre 2010
h. 64 del ruolo
20265 R.G.N. 17261/2010
Composta da:
Edoardo Fazzioli - Presidente - Sentenza n. sez.
2389/2010- Umberto Giordano - Consigliere - M. Stefania Di Tomassi - Consigliere -
Maurizio Barbarisi - Consigliere -
Margherita Cassano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto dal Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, con ordinanza pronunziata il 2.5.2010, in relazione alla ordinanza in data 12.6.2009 della Corte d'appello di Palermo, sezione misure di prevenzione,
nel procedimento promosso dalla Agenzia del Demanio di Palermo e relativo a confisca disposta nei confronti di RR IM +3
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del
Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione.
1
A
1. Con ordinanza in data 12.6.2009 la Corte d'appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, investita da "domanda di chiarimenti" avanzata dall'Agenzia del Demanio in relazione alla esecuzione della confisca disposta sui beni di IM RR e dei suoi familiari (IA NI PI, moglie;
RO IA e NA IA IM, figli), si dichiarava incompetente a decidere e trasmetteva gli atti al Tribunale di Trapani ritenuto competente.
1.1. Il Tribunale di Trapani ha proposto conflitto affermando che la competenza doveva ritenersi invece della Corte d'appello.
1.2. Entrambi i giudici in fatto ricordano che:
- il 13.7.2000 il Tribunale di Trapani aveva applicato a RR IM la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e gli aveva imposto una cauzione di 50 milioni di lire;
aveva quindi disposto la confisca dei beni dello IM sino alla concorrenza di 21.391.380.000 lire, ordinando per l'effetto la confisca dei saldi attivi di conti correnti e conti titoli pari a lire 13.237.450.000 lire e, per la parte residua (8.153.900.000 lire), delle quote della società Hotel President s.r.l. nonché delle quote della s.r.l. MA immobiliare intestate allo IM ovvero, in via gradata, intestate alla moglie e ai figli, nel caso di insufficienza delle quote della Hotel President;
-con decreto 18.12.2006, depositato il 31.3.2008, la Corte d'appello di Palermo, decidendo a seguito di impugnazione di tutte le parti, aveva determinato in
15.515.319.464 lire la somma confiscabile e aveva confermato la ablazione dei saldi attivi dei conti correnti e titoli, determinando invece nel minore importo di
2.277.841.988 lire il valore delle quote delle società Hotel President e MA immobiliare da confiscare secondo le modalità già indicate;
- il 22 gennaio 2009 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dalle parti private.
Divenuto definitivo il provvedimento, erano state avanzate due domande: una, per così dire di "modifica" del provvedimento o conversione della confisca, dalle parti private al Tribunale di Trapani;
l'altra, di "chiarimenti", dall'Agenzia del Demanio alla Corte d'appello.
Decidendo sull'istanza delle parti private, con provvedimento in data 10 febbraio 2009 il Tribunale aveva autorizzato sottoposto a versare all'amministratore giudiziario la somma di 1.176.407,21 euro in luogo delle quote della società Hotel President e MA Immobiliare, così "svincolandole" dalla confisca. Il Pubblico ministero aveva proposto appello e la Corte d'appello, ritenuto che il provvedimento impugnato era da considerare preso nell'ambito di
2 incidente d'esecuzione, con ordinanza 12 giugno 2009 aveva qualificato il provvedimento ricorso, trasmettendolo a questa Corte.
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In pari data, con l'ordinanza oggetto del presente conflitto, la Corte
d'appello si era dichiarata incompetente a decidere sulla richiesta di "chiarimenti" dell'Agenzia del demanio (sul rilievo che il valore nominale delle quote della società Hotel President era pari a 1.176.407 euro, insufficiente a coprire la confisca, e che non era possibile allo stato aggredire la soc. MA Immobiliare, donata dallo IM e dalla moglie ai figli), ritenendo che, coerentemente con quanto deciso a proposito dell'appello del P.m., doveva ritenersi la competenza del Tribunale di Trapani a decidere quale giudice dell'esecuzione anche sull'incidente proposto dall'Agenzia del demanio.
Medio tempore, con ordinanza 26.11.2009, questa Corte ha annullato il provvedimento con il quale la Corte d'appello aveva qualificato ricorso l'impugnazione del Pubblico ministero, rilevando che correttamente il Pubblico ministero aveva proposto appello avverso provvedimento che aveva deciso su istanza di revoca della confisca, revoca poi in effetti realizzata mediante la sostituzione dell'oggetto della confisca.
2. Il Tribunale di Trapani, ricevuti gli atti relativi alla richiesta dell'Agenzia del Demanio a seguito della declaratoria di incompetenza della Corte d'appello del 12 giugno 2009, propone dunque conflitto con atto del 2 maggio 2010, premettendo che dopo la statuizione della Corte di cassazione appena ricordata aveva di necessità dovuto annullare il provvedimento del 10 febbraio 2009.
Afferma quindi che (stando così le cose) anche la domanda dell'Agenzia del
Demanio non poteva che essere qualificata alla stregua di incidente d'esecuzione e che andava per l'effetto applicato, analogicamente, il disposto dell'art. 665 cod. proc. pen., la cui ratio, trasportata, mutatis, nel procedimento di prevenzione, avrebbe determinato la competenza per l'esecuzione in capo al giudice di primo grado, salvo a riconoscere, come nel caso in esame, alla pronunzia d'appello natura sostanzialmente innovativa. Il decreto della Corte d'appello in data
18.12.2006 - 31.3.2008, aveva difatti comportato una diversa statuizione sulla confisca in base ad una rivisitazione completa delle modalità stesse di individuazione della locupletazione illecita, avendo considerato i calcoli effettuati dal Tribunale distonici rispetto alle emergenze processuali, e aveva ridotto la confisca di circa 6 miliardi di lire. D'altronde, aggiunge il Tribunale, neppure poteva farsi riferimento alla salvezza delle ipotesi di modificazione delle sole misure di sicurezza prevista dall'art. 665 cod. proc. pen., giacché la confisca non costituisce in materia di prevenzione una statuizione accessoria, ma uno degli oggetti principali del giudizio.
3. Ha prodotto memoria RR IM a mezzo del difensore avvocato Alfredo Gaito, sostenendo la competenza del Tribunale di Trapani.
Il primo argomento, ampiamente illustrato, consiste nella non pertinenza del richiamo al disposto dell'art. 665 cod. proc. pen. La difesa della parte privata ricorda che all'indirizzo giurisprudenziale citato dal Tribunale (richiamando sez. 1
28.1.2007, Bucello) se ne è sovrapposto e sostituito altro che, movendo dalle riforme recate alla disciplina del procedimento di prevenzione a partire dalla legge n. 646 del 1982, ha ritenuto che in detta materia la competenza su ogni aspetto gestionale ed esecutivo della confisca è stabilmente affidata al Tribunale, perché in materia trovano applicazione le regole della esecuzione civile (cita sez.
1, n. 342 del 1994, Ferraro;
n. 4956 del 1998, Agate, n. 31346 del 2002
Stelitano). In tal senso militano d'altronde, si aggiunge, gli artt.
2-sexies e seguenti della legge n. 575 del 1965, in base ai quali il Tribunale ha sempre modo di intervenire, anche pendendo il giudizio d'impugnazione, sugli aspetti appunto gestionali ed esecutivi (si cita ancora abbondante giurisprudenza in tal senso).
Il secondo argomento fa perno sul rilievo, subordinato, che, in ogni caso, neppure l'applicazione analogica dell'art. 665 cod. proc. pen. al procedimento di prevenzione consentirebbe di pervenire al risultato opinato dal Tribunale di
Trapani, dal momento che il decreto della Corte d'appello non era, contrariamente a quanto afferma il giudice confligente, innovativo, non avendo mutato né revocato la misura applicata, ma essendosi limitato a ridurne quantitativamente l'ampiezza.
Considerato in diritto
1. Sussiste materia di conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., giacché sia la Corte d'appello di Trapani, sezione misure di prevenzione, sia il Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, hanno declinato la propria competenza a decidere sulla richiesta dell'Agenzia del Demanio avente ad oggetto i criteri da seguire e gli eventuali accertamenti da espletare per individuare il valore delle quote della s.r.l. Hotel President confiscate sino a concorrenza del valore di 1.176.407,21 euro.
Oggetto della domanda in relazione alla quale è insorto il conflitto era in altri termini la esatta individuazione delle quote confiscate e la possibilità di considerarne il valore patrimoniale reale.
2. Ora, con la sentenza Sez. 1, n. 342 del 20/01/1994, Rv. 196675, in confl. comp. in proc. Ferraro, questa Corte ha già riconosciuto il carattere esclusivo e funzionale della competenza del Tribunale che ha disposto l'applicazione della
4 misura di prevenzione di natura patrimoniale, divenuta definitiva, in ordine
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all'adozione di tutti i provvedimenti riguardanti la conservazione e la gestione dei beni sequestrati o confiscati, osservando come su tale competenza non può incidere la circostanza che il provvedimento ablativo sia stato riformato dalla
Corte d'appello, non trovando applicazione in materia l'art. 665 cod. proc. pen.
Pienamente condivisibili appaiono, con riferimento alla fattispecie qui considerata, le osservazioni articolate a corredo di tale orientamento nella memoria difensiva, sunteggiate nella parte in fatto, a proposito della competenza assegnata nel sistema di prevenzione al Tribunale per tutte le fasi che attengono alla realizzazione della confisca e alla gestione dei beni sino alla loro definitiva destinazione, a maggior ragione valide a fronte delle modifiche legislative introdotte dal d.l. n. 92 del 2008, conv. in legge n. 125 del 2008, e dalla legge n.
94 del 2009 (e completate dal d.l. n. 4 del 2010 conv. in legge n. 50 del 2010) in tema di procedure gestionali per i beni oggetto di misure di prevenzione patrimoniale, che sempre più manifestano quanto il legislatore sembra essersi ispirato alla disciplina del fallimento nel dettare norme concernenti gli aspetti
"esecutivi" del sequestro e della confisca e il connesso sistema di controllo giurisdizionale.
Ben poco può aggiungersi: la specifica regolamentazione dettata dagli artt. 2-sexies 2-octies I. n. 575 del 1965 (e successive modifiche) per l'attività di
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conservazione e amministrazione dei beni confiscati dimostra inequivocabilmente un assetto che incentra nel Tribunale della prevenzione il controllo relativo ad ogni aspetto attinente la gestione dei beni confiscati e la cognizione sugli incidenti relativi alla corretta realizzazione dell'effetto ablativo.
Basterà ricordare, tra l'altro, l'apposita previsione di un giudice delegato
*alla procedura», che appartiene al Tribunale della prevenzione, che è da questo nominato e che mantiene le sue competenze, così come la mantiene il Tribunale, anche dopo il decreto di confisca di primo grado» e, in forza di necessaria prorogatio, sino alla effettiva apprensione dei beni da parte dello Stato (in tal senso, pur in relazione a fattispecie concernente la liquidazione del compenso degli amministratori, cfr. Cass. 5, n. 4974 del 29.11.1994, Pascucci); la competenza del giudice delegato ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 47 legge fallimentare, opponibili dinanzi al Tribunale (tra molte: Sez. 1, n. 23885 del 26/05/2010, Rv. 247950, Cancemi;
Sez. 1, n. 2498 del 03/04/2000, Rv.
216019, Nicoletti), e a seguire i provvedimenti strumentali alla conservazione all'amministrazione o all'eventuale incremento di redditività dei beni sequestrati;
la previsione esplicita della facoltà dell'Agenzia del Demanio di chiedere al
Tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato;
il pacifico orientamento giurisprudenziale che riconosce a
5 qualsivoglia interessato la possibilità di proporre opposizione al Tribunale della prevenzione avverso i provvedimenti di amministrazione al fine di assicurare la protezione di interessi meritevoli di tutela (Sez. 1, n. 4814 del 06/10/1998 Rv.
212124, Alfieri;
Sez. 1, n. 6348 del 12/11/1997 Rv. 209403, Alfieri).
In conclusione, il sistema della esecuzione delle misure patrimoniali di prevenzione è connotato da un tasso di specificità in tema di competenze del
Tribunale per tutto ciò che serve ed è propedeutico al corretto soddisfacimento del risultato ablativo, che non consente, ex se, il ricorso all'art. 665 cod. proc. pen., attesa, se non altro, la clausola di riserva espressa nel comma 1 di tale articolo. D'altronde il comma 2 dell'art. 665 reca criteri per l'individuazione della competenza in fase esecutiva che solo attraverso una laboriosa e per nulla univoca opera di integrazione analogica potrebbero essere adattati alla materia delle misure di prevenzione patrimoniali.
Mentre, e all'opposto, costituisce principio consolidato che il ricorso all'analogia richiede, non soltanto che la norma introdotta sebbene distinta e non inclusa nella norma esistente, garantisca la massima possibile omogeneità e unità intrinseca del sistema secondo criteri univoci di identitas rationis e di uguaglianza giuridica, ma, quale prima regola, l'assenza di norme specifiche deducibili con mezzi logici dalle previsioni già esistenti.
3. Il conflitto va quindi risolto dichiarando che la competenza appartiene al
Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Trapani, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
(M. Stefana Di Tomassi) (Edoardo Fazzioli)
Toman quad,
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 2 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
ĒT EL