Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quale la pretesa irregolare costituzione del rapporto processuale. Consegue che è irrituale la produzione di documenti attinenti alla validità della procura conferita per il giudizio d'appello, la cui verifica dev'essere effettuata sulla base degli atti legittimamente acquisiti a quel giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO "
Dott. ANTONIO LIMONGELLI "
Dott. ALFONSO AMATUCCI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
GI.VI. s.p.a., in persona del legale rappresentante sig. Giorgio Viale, elett. dom. in Roma, via Cremona n. 15/B presso lo studio dell'avv. Giuseppe Neri che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Romano Gori, in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
OL EN DOCKS s.r.l. (già A.D.B. TO s.p.a.), in persona del legale rappresentante sig. UR TO, elett. dom. in Roma, via Crescenzio n. 109, presso lo studio dell'avv. Filippo G. Chiricozzi che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Pasquale Dui, in virtù di procura a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2734 in data 24.6. - 9.9.1997 della Corte di Appello di Milano (r.g. n. 886/95). Udita nella pubblica udienza del 23 ottobre 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
È comparso per la ricorrente l'avv. Romano Gori che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
È comparso per la controricorrente l'avv. Filippo Chiricozzi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 aprile 1994 il Tribunale di Milano dichiarò prescritto ai sensi del primo comma dell'art. 2951 c.c. il credito della società A.D.B. TO derivante da prestazioni di ritiro, consegna, deposito, gestione, movimentazione e stoccaggio televisori, effettuate dal febbraio 1984 al 7 aprile 1986, e conseguentemente revocò il decreto ingiuntivo, che la medesima aveva richiesto ed ottenuto ed avverso il quale l'ingiunta società Gi.vi. aveva proposto rituale opposizione.
In riforma di tale decisione, impugnata in via principale dalla TO ed in via incidentale dalla Gi.vi., con la pronuncia, ora gravata, la Corte di Appello ha condannato costei a pagare alla prima (ora TO Central Docks s.r.l.) la somma di lire 20.211.630 oltre accessori.
Diversamente dal Tribunale, la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 2951 c.c. sulla premessa che il negozio era soggetto alle norme proprie del prevalente contratto di deposito: il ritiro e la consegna della merce erano state, infatti, prestazioni secondarie, mentre la causa principale del negozio doveva ravvisarsi nell'obbligo di custodia, con relativa gestione della merce, affidata alla creditrice nel proprio centro logistico, dal momento del ricevimento a quello dello smistamento.
Il credito, dettagliatamente indicato nelle note allegate alle fatture, era stato genericamente contestato ed implicitamente riconosciuto dal legale rappresentante della debitrice in sede d'interpello, e doveva pertanto ritenersi provato, ed era inoltre, dovuto il maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma c.c., data la intervenuta svalutazione monetaria e la qualità imprenditoriale della creditrice.
Per la cassazione di tale decisione parte soccombente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi cui l'intimata resiste con Controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 83, 163 n. 2 e 164 alinea c.p.c. sul rilievo che la persona fisica, che conferì la procura per il giudizio di appello, omise, pur qualificandosi legale rappresentante della società appellante, di indicare l'organo sociale deputato alla rappresentanza nonché la propria qualifica nell'ambito della società, ed aggiunge che la procura è stata inoltre conferita con firma illeggibile ed a titolo esclusivamente personale. La controricorrente contrasta tale censura affermando tra l'altro che, come anche risulta dalla documentazione, qui prodotta, la suddetta persona fisica era effettivamente investita di potere rappresentativo: documentazione che, in replica la ricorrente afferma invece prodotta in violazione dell'art. 372 c.p.c.. Il motivo, per quanto nuovo non formando oggetto la relativa censura della sentenza impugnata, è nondimeno ammissibile (Cass. 18.11.1998 n. 11624), ma infondato.
In effetti, il primo comma del citato art. 372 consente, nel giudizio di cassazione la produzione dei soli nuovi atti e documenti che riguardino la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso: a parte questa seconda ipotesi, che qui non rileva, detta nullità è, però, solo quella che deriva da vizi della sentenza stessa per mancanza dei requisiti essenziali, di sostanza e di forma, e non anche quella originata in via mediata e riflessa da vizi del procedimento quale la pretesa irregolare costituzione del rapporto processuale (Cass. nn. 7863/98 e 486/99). Da tale premessa discende in primo luogo che come la ricorrente ha rettamente eccepito, nella specie è irrituale la produzione dei suddetti documenti, dei quali pertanto non è possibile tener conto, ed inoltre che la verifica della validità della procura conferita per il giudizio di appello - che questa Corte ben può compiere essendo giudice anche del fatto in tema di errores in procedendo - deve essere effettuata sulla sola base degli atti legittimamente acquisiti a quel giudizio.
Orbene, da tali atti, e dagli stessi assunti della ricorrente, risulta che la persona fisica, che conferì per la società la procura, ne assunse la qualifica di legale rappresentante pur senza ulteriori specificazioni;
e poiché tale qualifica non risulta contrastata da contrarie risultanze, come si evince dallo stesso ricorso, tanto basta per ritenere la validità della procura e la conseguente ammissibilità dell'appello.
Tale conclusione è dettata anche dal primo comma dell'art. 88 c.p.c., che impone alle parti (ed ai difensori) il dovere di comportarsi con lealtà e probità: una interpretazione, che consentisse infatti in sede di legittimità, e pur con il vincolo imposto dal già citato primo comma dell'art. 372 c.p.c., una più penetrante verifica, vanificherebbe il disposto del menzionato art. 88 ed in definitiva finirebbe con il favorire maliziosi comportamenti delle parti.
Alla stessa conclusione, cui si è pervenuti condurrebbe del resto anche l'adesione all'indirizzo per il quale è valida la procura ad litem conferita da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente, mentre incombe su colui che nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria (vedasi in tal senso Cass. 16.2.2000 n. 1708, peraltro riferita al giudizio di cassazione): prova contraria che nella specie non risulta acquisita.
Gli altri profili della censura sono palesemente infondati:
trattandosi, infatti, di procura a margine, essa fa corpo con l'atto di appello, talché non rileva l'illeggibilità della firma in calce alla procura stessa e l'omessa, quivi, specificazione del potere rappresentativo, giacché la firma deve intendersi autenticata con riferimento alla persona fisica ed alla qualifica di legale rappresentante della società, precisate nell'atto suddetto (vedasi sul punto Cass. n. 9148/93).
2. Con il secondo e terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, nel punto in cui ha qualificato come deposito il rapporto tra le parti, e denuncia la violazione degli artt. 1678 e 1683 c.c. nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.
I motivi - strettamente connessi e, pertanto da esaminare congiuntamente - sono entrambi infondati.
Secondo infatti, la costante giurisprudenza di questa C.S. (in tal senso, da ultimo, sent. n. 8590/99), in tema di interpretazione del contratto l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito;
ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche.
Nella specie non sussistono i vizi motivazionali dedotti, giacché la Corte territoriale, pur dando atto della molteplicità delle prestazioni contrattuali, ha ritenuto prevalente l'obbligo di custodia e quindi applicabile la disciplina del deposito sulla base della durata biennale del rapporto dello scarto tra quantitativi mensili consegnati e poi ritirati, e del compenso per giacenza mensile: motivazione adeguata e genericamente impugnata con censure sostanzialmente dirette ad un inammissibile riesame delle risultanze probatorie.
Nè sussistono le violazioni della legge sostanziale, che sono state denunciate sulla base di una fattispecie concreta diversa da quella incensurabilmente accertata.
3. Con il quarto motivo la ricorrente allega la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in punto di an e quantum debeatur, ed afferma che avendo essa contestato la pretesa attorea, la Corte territoriale ha sostanzialmente esonerato l'attrice dall'onere della prova.
Il motivo, in parte generico e perciò inammissibile, è per il resto infondato.
La Corte territoriale non ha, infatti posto in dubbio che l'attrice fosse gravata dell'onere della prova, che ha ritenuto assolto sulla base del credito addotto, della documentazione dalla stessa prodotta e del comportamento processuale della convenuta:
trattasi di motivazione adeguata e pertanto insindacabile in questa sede.
4. Il ricorso è dunque infondato con le conseguenze di legge (art. 91 c.p.c.) quanto alle spese.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 179.500 oltre lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) di onorari in favore della controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 23 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2001