Sentenza 30 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, poiché vale il principio dell'attualità della pericolosità del proposto, non è precluso al giudice di appello di esaminare di ufficio se siano sopravvenuti alla decisione di primo grado elementi che inducano tanto a ritenere una attenuazione della pericolosità quanto un suo aggravamento. Infatti nel giudizio di appello nel procedimento di prevenzione vale il principio dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, sancito in via generale dall'art. 597 cod. proc. pen., per il quale al giudice di appello è attribuita la facoltà di prendere in considerazione anche elementi, rilevabili di ufficio, su cui non si sia concentrata l'attenzione del primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/1998, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1998 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 30/1/1998
Dott. Bruno Oliva Consigliere SENTENZA
Dott. Adalberto Albamonte Consigliere N. 342
Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. N. 26886/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Domenico Russo, nell'interesse di IA LL, avverso il decreto del 28 marzo - 14 aprile 1997 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
udita la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Colla;
vista la requisitoria scritta del Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 4 marzo 1991, il Tribunale di Reggio Calabria applicava a IA LL la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di versamento di cauzione di lire 2 milioni. Il LL - imprenditore edile - era ritenuto dal collegio uno dei personaggi "apparentemente puliti", contigui al clan EL, dei quali la consorteria mafiosa si serviva per l'infiltrazione nel settore dell'edilizia privata e dei pubblici appalti. Alla base della misura era posta la pericolosità sociale del proposto emergente da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico (procedimento
contro
AN RN + 41, pendente davanti al Tribunale reggino, per il quale il LL era stato rinviato a giudizio (ord. del 7 febbraio 1991 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.). La Corte d'appello di Reggio Calabria confermava il decreto con il provvedimento indicato in epigrafe osservando che: a) alla pendenza del procedimento suindicato si erano aggiunte altre due ordinanze custodiali (a nulla rilevando le successive revoche di tutti i provvedimenti restrittivi ad opera del Tribunale "de libertate" di Reggio Calabria) in relazione ad altri due procedimenti per i quali era stato altresì disposto il rinvio a giudizio del prevenuto (estorsione in danno di DE LL, accertata il 23 settembre 1993, proc. 72194 DDA - cosiddetta operazione "Olimpia" - e associazione per delinquere di stampo mafioso, proc. 32193 DDA - cosiddetta operazione "Valanidi" -); b) i predetti avvenimenti confermavano gli elementi indiziari già acquisiti agli atti consistenti nell'acclarato possesso da parte dei LL di autovetture blindate, nei rapporti di amicizia dello stesso con (il capo clan) EL SQ e di conoscenza con OD (uccisi insieme nella guerra di mafia in data 11 - 11 - 1987) oltreché da due intercettazioni telefoniche.
Avverso il provvedimento della Corte d'appello propone ricorso il LL deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 597 c.p.p., in quanto il giudice di secondo grado non avrebbe potuto porre a base della decisione fatti successivi al decreto impugnato, e sostenendo, con il secondo mezzo, la carenza e l'illogicità della motivazione, perché sia nel procedimento RN + 41 sia nei successivi erano contestati i medesimi fatti. Lamentava, quindi, il ricorrente che si era omesso di prendere in considerazione documenti che avrebbero dovuto condurre ad una diversa valutazione del proposto, e, infine, che si era omesso di dare conto dei motivi per i quali non si era ritenuto di dover considerare favorevolmente l'intervenuta revoca di tutte le ordinanze custodiali. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo va osservato che nella valutazione della pericolosità sociale del proposto deve aversi riguardo alla situazione esistente al momento della decisione. A tale regola non si sottrae la valutazione del giudice di appello al quale - ove sia stata proposta, come nella specie, impugnazione sul punto della pericolosità - non è precluso il compito di esaminare d'ufficio se siano sopravvenuti alla decisione di primo grado elementi che inducano tanto a ritenere un'attenuazione di tale pericolosità quanto un aggravamento. Infatti, nel giudizio di appello in tema di misure di prevenzione è applicabile il principio dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame sancito, in generale, per il giudizio di appello dall'art. 597 c.p.p., principio in forza del quale il giudice non può condurre la sua indagine aldilà dei motivi di appello, restando tuttavia salva la possibilità, nell'ambito dei motivi, di prendere in considerazione anche elementi diversi, rilevabili di ufficio, sui quali non sia concentrata l'attenzione del primo giudice.
In tal senso si è già espressa questa Corte di cassazione (Cass., 15 novembre 1995 [c.c. 16 ottobre 1995], n. 5026, imp. Spezio, cui si è recentemente aggiunta Cass., 22 settembre 1997 [c.c. 4 luglio 1997], n. 4650, imp. Schiavone), che ha evidenziato come l'esposta conclusione altro non sia che un corollario dei principi fondamentali che permeano la materia delle misure di prevenzione, il cui procedimento è informato alla regola "rebus sic stantibus" ed al canone dell'attualità della pericolosità, fattori che impongono di valutare, anche d'ufficio ed anche attraverso l'acquisizione di nuova documentazione, il presupposto fondamentale per l'applicabilità dei provvedimenti.
Non è in grado di intaccare tali principi fondamentali la considerazione del ricorrente secondo la quale, non potendo, in tal caso, gli elementi sopravvenuti costituire oggetto dei motivi di appello, "l'eventuale deduzione con i motivi di ricorso sarebbe inutile in quant o vanificata dalla impossibilità di averli eccepiti in sede di formulazione dei motivi d'appello". È sufficiente, infatti, replicare che ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. non è precluso al ricorrente sottoporre all'esame del giudice di legittimità le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso con il quale il LL deduce il vizio di motivazione, va osservato che i giudici di merito hanno dato conto nel provvedimento, sia pure per inciso, del fatto che almeno uno dei procedimenti successivi a quelli valutati dal giudice di primo grado sì riferiva a fatti totalmente diversi. Non è vero, pertanto, ciò che si afferma con la prima parte del mezzo in esame, cioè che sia nel procedimento RN + 41 sia nei successivi si sia contestata la partecipazione all'esecuzione dei lavori sulla statale 1060 (reato di associazione a delinquere di stampo mafioso): invero, almeno una delle imputazioni successive si riferisce a fatti estorsivi.
Quanto alla residua parte del motivo in questione, va ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione non può estendersi, come pretenderebbe il ricorrente, agli elementi di prova non considerati dal giudice di merito. Questi è tenuto ad indicare le fonti di prova che ha posto a fondamento della sua decisione, dando conto del percorso logico che ha condotto al suo convincimento, ma non deve fornire una motivazione su ognuno degli elementi di prova che non ha ritenuto di dover prendere in considerazione. Parallelamente, il sindacato del giudice di legittimità deve essere limitato alla verifica della logicità della motivazione nel quadro dei mezzi di prova presi in esame, valutando se siano in grado di sorreggere le conclusioni raggiunte.
Sotto tale aspetto la sentenza non merita censura.
Il ricorso va, quindi, rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1998