Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/1998, n. 342
CASS
Sentenza 30 gennaio 1998

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In tema di procedimento di prevenzione, poiché vale il principio dell'attualità della pericolosità del proposto, non è precluso al giudice di appello di esaminare di ufficio se siano sopravvenuti alla decisione di primo grado elementi che inducano tanto a ritenere una attenuazione della pericolosità quanto un suo aggravamento. Infatti nel giudizio di appello nel procedimento di prevenzione vale il principio dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, sancito in via generale dall'art. 597 cod. proc. pen., per il quale al giudice di appello è attribuita la facoltà di prendere in considerazione anche elementi, rilevabili di ufficio, su cui non si sia concentrata l'attenzione del primo giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/1998, n. 342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 342
    Data del deposito : 30 gennaio 1998

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