Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7595 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO07595/03 LA CORTE SUI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Presidente R.G. N. 14412/01 Cron.16736 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Francesco MAIORANO Consigliere Rep. Dott. SA DE RENZIS Consigliere Ud. 08/11/02 Dott. Filippo CURCURUTO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI: TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA A GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CC AL, CI AV, NT OB;
- intimati 2002 avverso la sentenza n. 23121/00 del Tribunale di ROMA, 4475 depositata il 14/07/00 R.G.N. 2338/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato RUGGERI per delega OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello di SA RI, AV IS e RT EM ha riformato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dal RI, dal IS e dal EM, ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato collocati in quiescenza dopo il 1 luglio 1990, diretta ad appello ad ottenere la riliquidazione da parte dell'ex datore di lavoro, quale successore dell'OPAFS, dell'indennità di buonuscita, tenendo conto dei miglioramenti retributivi previsti nel c.c.n.l. 1990.1992. Il giudice d'appello ha ritenuto fondata la tesi degli appellanti, secondo cui, per i dipendenti cessati dal servizio nel triennio di vigenza del contratto collettivo, dovevano esser computati nell'indennità di buonuscita anche i miglioramenti retributivi maturati successivamente alla data cessazione dal servizio. Em La s.p.a Ferrovie dello Stato propone ricorso per la cassazione di questa sentenza, sulla base di un unico articolato motivo. Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 829/73;dell'art. 7, comma 3, della legge 75/80; dell'art. 21 ultimo comma, della legge 210/85; dell'art. 1, comma 14, del d.l. 386/91; dell'art. 13 d.l.98/95, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 comma 5, e 96, commi 3 e 4, del ccnl 1990-92, in relazione agli art. 12 delle preleggi, e 1362 e segg. cod.civ., nonché infine insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla pretesa operatività degli aumenti previsti dall'art. 37 del ccnl sulla indennità di buonuscita dei dipendenti cessati medio tempore, la società ricorrente addebita, in sostanza, al Tribunale di aver accolto una soluzione che non teneva alcun conto delle leggi che regolamentano l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, e in particolare della disposizione dell'art. 14 della legge 829/73, alla cui stregua la buonuscita deve esser calcolata sulla base dell'ultimo stipendio percepito, disposizione alla luce della quale dovevano esser interpretate le norme del contratto collettivo. Il motivo è sostanzialmente fondato. In tema di indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. prima erogata dall'OFAPS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ex legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, questa Corte ha avuto modo di precisare che essa deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità' in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione, ed ha conseguentemente ritenuto non computabili nell'indennita' gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi. (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042). 2 In tale ordine di idee questa Corte ha quindi ritenuto di dover escludere la correttezza di una interpretazione del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, stipulato per il periodo 1990-1992, tale da portare alla conclusione che esso possa avere validamente previsto il computo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione comprensiva di tutti gli aumenti previsti dal medesimo contratto anche con riferimento ai lavoratori cessati dal servizio prima delle date stabilite per l'effettiva decorrenza degli aumenti, e nei cui confronti comunque sia mancata la corresponsione di detti aumenti e la relativa contribuzione ai fini dell'indennità di buonuscita, poiché una clausola in tal senso contrasterebbe con la disciplina legale di detta indennità (Cass. 23 giugno 2000, n. 8558 ). Per contro, in diverse occasioni, della stessa disposizione del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, rilevante ai fini di questo giudizio, e' stato ritenuto corretta l'interpretazione, contraria a quella accolta nella sentenza impugnata, che aveva valorizzato il criterio ermeneutico secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non puo' contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale secondo cui, come detto, non possono essere computati nelle indennità' di 3 fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto. (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400; Cass. 25 maggio 2001 n. 7173) Ciò a condotto questa Corte ad accreditare un'interpretazione dello scaglionamento nel tempo degli aumenti stipendiali, previsti dal contratto collettivo non quale rateizzazione in senso tecnico di un'obbligazione già sorta, ma come una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro (Cass. 10 maggio 2002 n. 6767). Alla luce di tali principi, che questa Corte intende ribadire, la decisione del giudice d'appello, si pone in radicale contrasto non tanto con i criteri di ermeneutica legale quanto con le richiamate norme di legge ( e, al di la dalla formale intestazione del motivo, è in sostanza censurata sotto questo aspetto). Essa va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito con il rigetto della domanda del RI, del RI e del EM. Quanto alle spese di lite, se ne ritiene opportuna la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda di SA RI, AV IS e RT EM contro le Ferrovie dello Stato s.p.a; dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. + ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-7 N. 533 Roma 8 novembre 2002 Il Presidente Il cons.est. Mano Putut Docol New- Mario Putaturo DonatiVrecid Filippo Curcuruto Anflat Cute IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A DI CA joggi, 15 MAG. 2003 IL CANCELLIERECaselle N E R P 5