Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
Fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda del lavoratore attribuendo all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura esclusivamente risarcitoria e ritenendo quindi necessaria la prova della sussistenza di un inadempimento imputabile al datore di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7836 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Michele - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 602/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 27/03/00 R.G.N. 616/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO VE conveniva in giudizio avanti al Pretore di Caserta la Ferrovie dello Stato - società di trasporti e Servizi per azioni -, e, premesso di essere stato dipendente della stessa fino al 31 maggio 1995 quando era stato collocato in quiescenza per pensionamento anticipato ai sensi della legge n. 141 del 1990, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla indennità sostitutiva di giorni trentatrè di ferie non fruite nell'anno 1995 e in quello precedente, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 3.166.350 oltre interessi e rivalutazione.
Costituitasi la società convenuta, che resisteva alla richiesta deducendo di avere corrisposto l'indennità corrispondente alle ferie non fruite tenuto conto dell'attività lavorativa prestata, il Pretore rigettava la domanda.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 27 marzo 2000, ha rigettato l'appello proposto dal lavoratore, confermando la decisione pretorile.
Per quanto concerne le ferie riferibili all'anno 1994 il giudice d'appello ha rilevato, concordando con la decisione pretorile, che il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la responsabilità aziendale in ordine alla mancata fruizione delle ferie e cioè un inadempimento imputabile al datore di lavoro, stante la natura risarcitoria della chiesta indennità, ma che era mancata qualsiasi precisazione sul punto sicché la sua domanda doveva essere rigettata. In ordine alla richiesta riferita all'anno 1995 il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, nell'atto introduttivo, non aveva richiamato la normativa collettiva e non in particolare l'art. 52 del contratto riguardante il diritto del dipendente a fruire delle ferie relative all'intero anno di lavoro e nulla aveva riferito sulla sussistenza nella fattispecie dei presupposti per l'applicazione della stessa. Ha aggiunto che lo stesso ricorrente neppure aveva specificato l'epoca della domanda di prepensionamento nè quella di approvazione della graduatoria non fornendo in definitiva al giudicante alcun elemento utile per l'accertamento della fondatezza della domanda. Ha inoltre osservato che in ogni caso nessuna responsabilità del datore di lavoro era ravvisabile in ordine al mancato godimento delle ferie residue per il 1995, non avendo lo stesso la possibilità di rimandare ulteriormente il collocamento a riposo del dipendente, ed essendo stata la risoluzione del rapporto determinata dalla domanda di prepensionamento dello stesso.
Il lavoratore soccombente chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico articolato motivo. La società intimata non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente così titola il motivo di ricorso: "1) Errata interpretazione della fattispecie da parte dei Giudici di 1^ e 2^ grado - assenza di responsabilità in capo al lavoratore della mancata fruizione del periodo di ferie obbligo alla corresponsione della correlativa indennità sostitutiva in relazione al periodo effettivamente maturato - particolarità e novità della fattispecie rispetto alla giurisprudenza citata in primo grado in relazione alla speciale disciplina di cui alla legge 141/90 e alle sue procedure - violazione di norme di diritto erroneità della interpretazione in riferimento alla disciplina generale delle obbligazioni - violazione e falsa applicazione dell'art. 1463 c.c. in relazione all'art. 36 della Costituzione e all'art. 2109 c.c. 2^ comma;
2) Omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - violazione dell'art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove in relazione all'art. 2697 c.c. sull'onere della prova".
Argomenta in ordine alla tesi sostenuta dalla società datrice di lavoro circa l'interpretazione dell'art. 52, punto 9, del contratto collettivo del 18 novembre 1994 - che, in caso di risoluzione del rapporto attribuiva al lavoratore tutti i giorni di ferie relativi all'anno in corso sempre che vi fosse la materiale possibilità del loro effettivo godimento prima della cessazione del rapporto stesso - con riguardo al caso, di specie, del pensionamento anticipato ai sensi della legge n. 141/1990, e sostiene, avversando la tesi delle Ferrovie, la sussistenza del proprio diritto alla percezione della indennità sostitutiva corrispondente all'intero periodo annuale di ferie, atteso che il mancato godimento delle stesse non era dipeso da fatto addebitabile al lavoratore, detto evento essendo anzi imputabile al datore di lavoro, al quale era rimessa la scelta sui tempi della procedura per il prepensionamento.
Censura altresì la decisione impugnata osservando, in punto di ripartizione dell'onere della prova, che sul lavoratore faceva carico soltanto l'onere di dimostrare il mancato godimento delle ferie, trattandosi di responsabilità contrattuale, mentre spettava al datore di lavoro dimostrare la impossibilità di estinguere l'obbligazione posta a suo carico;
lamenta che di tanto i giudici di merito non abbiano tenuto conto, e richiama al riguardo decisione di questa Corte (Cass. n. 13860/2000). 2.- Premesso che la controversia riguarda (come già cennato in narrativa) la indennità sostitutiva richiesta per mancata fruizione di giorni di ferie sia nell'anno 1994 che nel 1995, deve innanzitutto rilevarsi, per quanto concerne la richiesta riferita al 1995 - nel quale anno l'attuale ricorrente prestò attività soltanto per pochi mesi e cioè fino al collocamento in pensionamento anticipato del 31 maggio -, che il Tribunale ha disatteso sul punto tale domanda sulla base di una duplice ragione. In primo luogo il giudice d'appello ha ritenuto che nel ricorso di primo grado non erano state riferite circostanze di fatto, neppure riguardanti la normativa applicabile, occorrenti per poter decidere su detta pretesa e sulla sua fondatezza: e quindi, in sostanza, ha ravvisato un'ipotesi di inammissibilità di tale domanda per insufficienza delle deduzioni in fatto e in diritto poste a base di essa.
Una tale autonoma ragione, enunciata a sostegno della decisione riferita al 1995, non risulta essere stato oggetto di specifico motivo d'impugnazione nel ricorso per Cassazione, nessuna censura o rilievo attinente specificatamente alla suddetta statuizione essendo ravvisabile nell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità.
In secondo luogo il Tribunale ha affermato che "in ogni caso" (svolgendo così una ulteriore autonoma ragione della decisione) la domanda riguardante quell'anno era priva di fondamento in quanto non sussisteva alcuna responsabilità del datore di lavoro nel mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore: ed esclusivamente a tale pronuncia si riferiscono le censure svolte in ricorso. Ciò stante il ricorso per Cassazione sul punto della mancata fruizione delle ferie dell'anno 1995 è da ritenere, limitatamente a tale punto, inammissibile, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa specifica impugnazione di tutte le 'rationes decidendi' rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa" (Cass. 12 aprile 2001 n. 5493, tra le molte). 3.- Il ricorso è, invece, ammissibile e fondato nella parte in cui impugna la pronuncia sulla domanda - che non involge l'applicazione della speciale previsione dell'art. 52 del contratto collettivo, riguardante il caso della risoluzione del rapporto nel corso dell'anno - relativa alla mancata fruizione delle ferie nell'anno 1994, per il cui intero decorso il rapporto di lavoro ebbe esecuzione.
La motivazione resa al riguardo dal Tribunale a sostegno del rigetto della domanda - motivazione limitata al rilievo che il lavoratore non aveva dedotto, e quindi nemmeno provato, una responsabilità del datore di lavoro per la mancata fruizione delle ferie nel 1994 - è inficiata dal denunziato vizio di violazione di legge. Va invero ribadito in termini generali il principio che - fermo ovviamente il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche costituzionalmente (art.36 secondo comma c.p.c.) - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore una indennità sostitutiva del mancato periodo feriale. Una tale indennità presenta, per un verso, carattere risarcitorio nel senso che è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato: il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative, e simili (tra le molte, Cass. 2 agosto 2000 n. 10173; 5 maggio 2000 n. 5624; 13 marzo 1997 n. 2231). Ma nel contempo, ed essenzialmente, l'indennità costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito (ex art. 36 ultimo comma Cost. e art. 2109 secondo comma c.c.), avrebbe invece dovuto essere periodo non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.
Dalla effettività della prestazione lavorativa, pur resa in violazione della norma costituzionale prescrivente la irrinunciabilità delle ferie, consegue inequivocabilmente (ex art. 2126 secondo comma c.c.) il diritto del lavoratore a riceverne il corrispettivo;
dal che, appunto, la natura retributiva dell'indennità in questione e l'obbligo del datore di lavoro di corrisponderla quale compenso della attività lavorativa prestata in periodo che era invece destinato al riposo feriale annuale, restando al riguardo indifferente l'eventuale responsabilità dello stesso datore per il mancato godimento di quel riposo (v. Cass. 19 ottobre 2000 n. 13860, 13 maggio 1998 n. 4839; cfr., altresì, Cass. 18 maggio 1995 n. 5486, 20 gennaio 1993 n. 677). 4.- Poiché dunque l'impugnata sentenza ha deciso, sul punto riguardante il mancato godimento delle ferie nell'anno 1994, in difformità dai ricordati principi incorrendo nella denunziata violazione di legge, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, limitatamente cioè alla censura relativa a quel punto, e la sentenza essere cassata in relazione a detta censura. La causa va quindi rinviata ad altro giudice equiparato, che si designa nella Corte d'Appello di Napoli, il quale deciderà uniformandosi a principi di diritto sopra enunciati, e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 terzo comma c.p.c).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;
rinvia la causa alla Corte d'Appello di Napoli che provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003