Sentenza 23 settembre 1999
Massime • 1
La disposizione dell'art.149 disp.att.cod.proc.civ., che impone di valutare, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati ed invalidi civili ai sensi del D.L. n. 5 del 1971, convertito nella legge n. 118 del 1971, e, quindi, anche con riguardo alla indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla legge n. 18 del 1980. Ne consegue, una volta che sia stata proposta la relativa domanda e sia insorta al riguardo una controversia in sede giudiziaria, la possibilità per il giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito fisico previsto dalla legge, anche se sopravvenuta in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo lo stesso requisito una condizione dell'azione, in quanto tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio. In tal caso, peraltro, la decorrenza del beneficio, anziché coincidere con quella, di cui all'art. 3, quarto comma, della citata legge n. 18 del 1980, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, deve corrispondere al momento del sopraggiungere del requisito fisico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/1999, n. 10457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10457 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TT NA in persona della tutrice DI ALMENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato G. PATRIZI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIANO PASCUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 286/96 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 29/02/96 R.G.N.7339/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'avvocato SABELLI;
udito l'avvocato PASCUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12 novembre 1994 il Pretore - giudice del lavoro di Orvieto affermava il diritto della sig. NA TT all'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. L'appello del Ministero dell'interno veniva rigettato dal Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 19 gennaio / 29 febbraio 1996, con la quale - in relazione alla censura dell'amministrazione - è stata ritenuta l'applicabilità dell'art.149 disp. att. c.p.c. anche alle cause aventi ad oggetto prestazioni assistenziali.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il Ministero con unico motivo.
Resiste con controricorso l'assistita, in persona della tutrice Almerina Bernardini.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Denunciando erronea e falsa applicazione degli artt. 149 disp. att. c.p.c., 184 e 420 c.p.c., il Ministero critica la sentenza impugnata, adeguatasi alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice che, nell'applicare l'art. 149 anche alle controversie in materia di indennità di accompagnamento, richiama i principi di eguaglianza ed economia processuale: osserva il ricorrente che il principio di eguaglianza presuppone il raffronto fra fattispecie della medesima natura, mentre non sono equiparabili le provvidenze da invalidità pensionabile e l'indennità di accompagnamento. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 196 del 1993, infatti, aveva esteso l'applicabilità dell'art.429 c.p.c. anche ai crediti assistenziali alla stregua non del principio di uguaglianza, ma di quello di ragionevolezza. Con la sentenza n. 39 del 13 febbraio 1985, la stessa Corte aveva poi esteso l'applicabilità dell'art.429 cit. anche alle controversie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, avendo riconosciuto che si trattava ancora di controversie rientranti nell'ampio concetto di controversie previdenziali;
mancherebbe, invece, secondo il Ministero, una analoga estensibilità alle controversie assistenziali. La ricorrente sottolinea quindi talune differenze tra indennità di accompagnamento (la quale non presuppone la preventiva costituzione di una rendita assicurativa o contributiva, ha riguardo allo specifico bisogno di una assistenza continua dell'avente diritto, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa ed è intrasmissibile agli eredi quanto ai ratei non maturati in vita dall'assistito), rispetto ai benefici connessi all'invalidità pensionabile.
Inoltre, la norma di cui all'art.149 cit. in quanto norma eccezionale di deroga ai principi in tema di emendatio e di mutatio libelli nelle cause di lavoro è di stretta applicazione e non è estensibile al di là delle controversie in materia di invalidità pensionabile e cioè della materia prevista dalla legge 12 giugno 1984, n.222 (assegno di invalidità e assegno per l'assistenza a carico dell'INPS).
L'art.149 doveva leggersi in connessione con l'art.18 del d.p.r. 97 aprile 1968, n.488 che fissa la decorrenza della pensione I.N.P.S.
dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le condizioni per il diritto si sono verificate, onde la possibilità di esaminare anche le condizioni posteriori alla data di presentazione della domanda in via amministrativa ed alla decisione del ricorso amministrativo. Non così per le controversie assistenziali nelle quali le provvidenze decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa. Il motivo è infondato.
Con le sentenze 21 maggio 1998, n. 5093 e 9 giugno 1995, n. 6522 questa Corte regolatrice ha affermato che la disposizione dell'art.149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute al mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n.118, di conversione del d.l. 30 gennaio 1971, n.5 anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, vale a dire per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n.18 del 1980. È del tutto evidente che con le citate sentenze questa Corte regolatrice ha fatto riferimento allo stesso principio costituzionale di ragionevolezza cui si è riferito il ricorrente richiamando la sentenza n. 196 del 1993 della Corte costituzionale. Giustamente esse hanno ricercato il proprio fondamento anche nel principio di uguaglianza: se infatti è vero che questo non può essere invocato in presenza di fattispecie assolutamente eterogenee che, in quanto tali, giustificano la diversità della rispettiva disciplina, d'altro lato la valutazione della diversità (od omogeneità) delle situazioni di fatto non deve essere operata rispetto ad elementi diversi, estrinseci e comunque non logicamente connessi, in riferimento all'invocato canone costituzionale, rispetto a quegli elementi della fattispecie che stanno alla base delle regole di diritto in relazione alle quali il principio di uguaglianza viene richiamato.
Tenuto conto di ciò è agevole rilevare come sia le norme in materia previdenziale, così come (e a maggior ragione) quelle in materia assistenziale sono volte a soccorrere ad un bisogno il cui soddisfacimento è indilazionabile per il soggetto, onde la regola per cui il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda (art.3, quarto comma, legge 11 febbraio 1980, n. 18). Da tale regola generale, tuttavia, non può derivare la conseguenza che non possa riconoscersi il beneficio con decorrenza successiva, in corrispondenza, cioè con il sopravvenire del requisito fisico, in quanto, costituendo questo una condizione dell'azione ben può sopravvenire utilmente nel corso del giudizio, sino al momento della decisione. Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 23 agosto 1972, n. 2709), prima ancora della sostituzione del testo originario dell'art.149 disp. att. c.p.c. ad opera dell'art.9 della legge 11 agosto 1973, n.533, hanno enunciato il principio secondo cui le condizioni dell'azione possono sopravvenire anche nel corso del giudizio in materia di invalidità pensionabile, affermando (con espressioni anticipatrici della stessa formulazione novellata dell'art. 149 cit.) che, proposta la domanda di invalidità, tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante, che si fossero verificate successivamente nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, potevano e dovevano essere valutate, senza che fosse necessario, in pendenza del giudizio e in reiterata applicazione dell'art.460 c.p.c. (abrogato dell'art.9 della legge 533 del 1970 cit.) un regresso alla fase amministrativa, ma con la sola conseguenza che la pensione (di essa si trattava in quel giudizio) avrebbe avuto decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'effettiva insorgenza della situazione (in quella fattispecie) di invalidità, nel concorso delle altre condizioni di legge (v. anche Cass 18 gennaio 1995, n. 1052; 15 dicembre 1987, n. 9285, 20 marzo 1987, n. 2781; 4 marzo 1987, n. 2298; 16 luglio 1985, n. 4204; 9 febbraio 1981, n. 802; 15 febbraio 1988, n. 1628). Poiché ai fini della estensione della regola dell'art. 149 disp. att. c.p.c. il proprium delle varie situazioni poste a confronto non è dato dal fatto che si tratti di controversie previdenziali o di assicurazione sociale contro gli infortuni o di assistenza sociale, ma dalla circostanza che le varie discipline sostanziali sono volte a sopperire ad un bisogno indilazionabile dell'assistito, riconosciuto come degno di tutela dall'ordinamento, e che l'elemento da considerare costituisce una condizione dell'azione, come tale valutabile, secondo un principio generalissimo, anche se sopravvenuto nel corso del procedimento, appare evidente come non possano invocarsi quale pretesa ragione di differenziazione della disciplina le altre connotazioni delle situazioni (del tutto estrinseche ed irrilevanti) poste a confronto come quelle attinenti al soggetto erogatore delle prestazioni o i meccanismi di finanziamento delle varie provvidenze o di attivazione processuale previsti per il riconoscimento del diritto.
Non ultima a venire in considerazione è, poi, la eadem ratio connessa al principio di economia processuale, sottostante alla (del tutto correttamente) riconosciuta estensibilità in via interpretativa dell'art. 149 cit. anche alla materia assistenziale. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità (limitatamente a quelle relative alla sola discussione orale della causa in quanto, in mancanza della produzione dell'avviso di ricevimento, non vi è prova della tempestività della notifica del controricorso a mezzo del servizio postale) seguono la soccombenza e vengono distratte in favore dell'avv. Luciano Pascucci, difensore di parte resistente, che ne ha fatto motivata richiesta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell'interno alle spese di cassazione in L.18.400=, oltre L.2.000.000= per onorari, con distrazione in favore dell'avvocato Luciano Pascucci. Così deciso in Roma, il 10 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 1999