Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/1999, n. 10457
CASS
Sentenza 23 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disposizione dell'art.149 disp.att.cod.proc.civ., che impone di valutare, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati ed invalidi civili ai sensi del D.L. n. 5 del 1971, convertito nella legge n. 118 del 1971, e, quindi, anche con riguardo alla indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla legge n. 18 del 1980. Ne consegue, una volta che sia stata proposta la relativa domanda e sia insorta al riguardo una controversia in sede giudiziaria, la possibilità per il giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito fisico previsto dalla legge, anche se sopravvenuta in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo lo stesso requisito una condizione dell'azione, in quanto tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio. In tal caso, peraltro, la decorrenza del beneficio, anziché coincidere con quella, di cui all'art. 3, quarto comma, della citata legge n. 18 del 1980, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, deve corrispondere al momento del sopraggiungere del requisito fisico.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/09/1999, n. 10457
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10457
    Data del deposito : 23 settembre 1999

    Testo completo