Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di presentazione della querela, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta, allorché l'atto sia formato dinnanzi all'autorità legittimata a riceverlo, con la semplice annotazione delle sue generalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2013, n. 7408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7408 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 02/10/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2427
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 88/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA;
nei confronti di:
PO ER N IL 02/10/1935;
avverso la sentenza n. 12/2011 GIUDICE DI PACE di SPEZZANO DELLA SILA, del 27/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso uditaci PUBBLICA UDIENZA del 02/10/201 3 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS Silvana, Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto del PG..
Udito il difensore Avv. NAVA Claudio, che chiede conforma del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27.9.12 il Giudice di Pace di Spezzano Sila dichiarava non doversi procedere nei confronti di PO TA per i reati di cui agli artt. 81, 594, 612 c.p., in danno di NI RD e De LU RE per mancanza di querela. Nella specie il giudice aveva evidenziato che la querela era priva dei requisiti indicati dall'art. 337 c.p.p., comma 4, in quanto mancava la specifica istanza di punizione ed inoltre non erano stati identificati i querelanti.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PM. presso il Tribunale di Cosenza,deducendo:
1 ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la inosservanza delle norme processuali, con riferimento alla violazione dell'art. 337 c.p.p., comma 4.
Evidenziava al riguardo che la querela risultava presentata con l'ausilio di ufficiale di pg. onde era da ritenere avvenuta ritualmente l'identificazione dei soggetti querelanti. Inoltre rilevava che le persone offese avevano dato mandato ad un difensore per la costituzione di parte civile.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero secondo il principio enunciato da questa Corte,(v. Sez. 5^, sent. 10137 del 14.3.1l - RV249943 - Sez. 2^, sent. 43712 del 10.12.10,ed altre conformità mancata identificazione del soggetto che presenta la querelala parte dell'autorità che la riceve, non determina l'invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla. V. altresì Sez. 4^ - sent. n. 30044 del 12.9.06, ed altre, per cui ai fini della ritualità della presentazione della querelala disposizione dell'art. 337 c.p.p., comma 4, che prevede l'identificazione del querelante deve essere interpretata non formalisticamente, e il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. Da ciò si desume che "non occorre riportare nell'atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento,ma anche che,quando l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo. Nella specie i soggetti querelanti avevano dichiarato a verbale innanzi ai Carabinieri, abilitati a ricevere l'atto, di proporre denunzia - querela, per i fatti oggetto di imputazione. In riferimento alla identificazione dei querelanti va osservato che, essendo indicate le generalità dei soggetti denuncianti, è da presumere che gli stessi siano stati identificati dai CC nelle forme previste dalla legge.(v. Cass. Sez. 2^, sent. 44409 del 27.11.08, RV. 243029".
Quanto alla istanza di punizione essa deve ritenersi esplicitata, desumendosi altresì dalla circostanza che le persone offese avevano dichiarato di rivolgersi alla AG. per dare corso all'esercizio dell'azione penale, ed avevano chiesto di essere informati di eventuale richiesta di archiviazione all'atto della proposizione della querela, mentre innanzi al Giudice avevano formalizzato la costituzione di parte civile.
Conseguentemente deve ritenersi sussistente il vizio della inosservanza della legge penale,relativo alla erronea applicazione dell'art. 337 c.p.p., comma 4, come dedotto dal PM ricorrente. Va pertanto pronunziato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Cosenza per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Cosenza per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014