Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
L'accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al superiore trattamento economico in relazione all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori contenuto in una precedente decisione definitiva non può esplicare efficacia di giudicato in un successivo giudizio, fra le medesime parti, relativo alle differenze retributive pretese dal lavoratore alla stregua delle mansioni svolte in un periodo successivo a quello considerato dalla prima sentenza. L'autorità del giudicato, infatti, pur potendosi estendere a presupposti di fatto e di diritto, trova un limite nell'oggetto specifico della decisione e nei due giudizi considerati sono diversi, in quanto correlati a periodi di tempo distinti, sia l'oggetto delle domande sia i fatti posti a fondamento delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/1999, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL IL, AV GI, PI IO, TT DR, LO LO CL, LI CL, EV MA, CU AU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA BALDUINA, N^ 120, presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO D'ALOISIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO.TRA.L. - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI, N^ 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA ADELAIDE VENCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12495/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/09/96, R.G.N. 13393/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato Maria Adelaide VENCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.3.1990 VA EL ed altri otto dipendenti dell'Acotral con qualifica di operai specializzati di VII livello addetti alle riparazioni di natura elettronica presso il laboratorio di Osteria del Curato in Roma, convenivano in giudizio, davanti al Pretore del lavoro di Roma, l'Azienda datrice di lavoro chiedendone la condanna al riconoscimento delle differenze retributive loro spettanti in considerazione del fatto che le mansioni da essi svolte sino alle date specificate per ciascuno di essi erano riconducibili - così come accertato già con precedente giudicato sino al dicembre 1985 - a quelle dell'operaio tecnico, appartenente al VI livello. Rilevavano, inoltre, i ricorrenti che l'Azienda convenuta aveva loro liquidato somme inferiori al dovuto rispetto a quelle indicate nella sentenza n. 437/89 passata in giudicato.
Instauratosi il contraddittorio, il Pretore adito, con sentenza del 31.3.1992 accoglieva la domanda condannando l'Azienda a corrispondere importi diversi in favore di ciascuno dei ricorrenti. Interponeva appello l'Acotral osservando: a) che al fine di accertare l'esatto inquadramento occorreva fare riferimento alle mansioni svolte ed alla previsione contrattuale;
b) che le mansioni svolte non potevano essere ricondotte a quelle di operaio tecnico poiché non era individuabile un apporto creativo;
c) che, comunque, il trattamento economico superiore non poteva essere riconosciuto in carenza di provvedimento formale di assegnazione.
Con sentenza depositata il 9.9.1996, il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza pretorile, respingeva le domande dei ricorrenti compensando le spese di entrambi i gradi. Osservava il Tribunale che la prova espletata non aveva dimostrato l'equiparazione delle mansioni svolte dagli attori a quelle proprie dell'operaio tecnico;
in particolare non era emerso il "qualificante punto della responsabilità esecutiva, perché in buona sostanza le testimonianze avevano dimostrato che un controllo superiore era esercitato, anche se in concreto non era in fatto sempre attuato". Nè - a giudizio del Tribunale - ricorreva il requisito pregnante della "autonomia" della loro prestazione, dal momento che, in definitiva, una volta effettuata, da parte loro, la riparazione, "tutto era subordinato al controllo, pur se in fatto lo stesso non si effettuava regolarmente". D'altra parte, la circostanza che per anni mancò il capo-tecnico o il capo-operaio, espressamente sovraordinati ai ricorrenti, "....non significa che la effettuazione dei controlli... divenuta irregolare e saltuaria fosse di così poco conto da ritenere responsabili i ricorrenti e autonomi" come per gli appartenenti al VI livello.
Nè - soggiungeva il Tribunale - rileva il fatto che per un periodo di tempo il capo operaio o tecnico non fosse competente in elettronica. poiché ". . . .tale situazione, se certamente pur deviante dagli archetipi di una modalità di ordinamento interno di lavoro corretto, non vanificava però l'attribuzione ai capi operai o capi tecnici (pur non versati in elettronica) della responsabilità nonché dell'autonoma competenza circa la valutazione della validità delle riparazioni effettuate dai ricorrenti, come è del resto previsto specificamente nel mansionario del capo-operaio... ". Avverso detta sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha replicato con controricorso l'Acotral.
In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo violazione dell'art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. - lamentano i ricorrenti l'omessa valutazione, da parte del Tribunale di Roma, del giudicato interno costituito dalla sentenza n. 14312/94 dello stesso Tribunale, riguardante le medesime parti e la valutazione delle medesime mansioni svolte dai ricorrenti, sino al 31.12.1985, nello stesso impianto ed alle dipendenze di capi operai e/o capi tecnici "non competenti" nel settore elettronico.
Aggiungono i ricorrenti che in sede di appello avevano invano segnalato che il Tribunale di Roma aveva già esaminato e risolto l'appello avverso la decisione relativa alle prestazioni sino al 31.12.1994, sicché sul punto esisteva già il giudicato. Con il secondo motivo - denunziandosi erronea interpretazione della legge n. 30/78 (istitutiva delle qualifiche degli autoferrotramvieri - e contraddittorietà della motivazione - si osserva che la pretesa dei ricorrenti non riguardava l'acquisizione di un livello superiore, ma l'adeguamento retributivo limitatamente al periodo di espletamento delle mansioni superiori (la richiesta, infatti, è limitata nel tempo, sino al 1.8.1989 e viene meno nel periodo in cui -per la istituzione di capi tecnici e capi operai specializzati nel settore elettronico - la responsabilità delle operazioni sono state effettivamente a questi affidate). Quanto al primo motivo, l'Azienda resistente, prima ancora di contestarne la fondatezza, ne ha eccepito anzitutto l'inammissibilità in quanto formulato con esclusivo riferimento all'art. 360, n.3 con un mero richiamo dell'art. 324 c.p.c., mentre ciò che con esso si denuncia è l'omesso esame del preteso giudicato esterno formatosi tra le parti in un diverso giudizio. L'eccezione non ha pregio: dall'insieme delle argomentazioni esposte nel ricorso appare sufficientemente chiaro come la sentenza impugnata viene censurata sotto Il duplice profilo della violazione di legge. individuata questa, nell'art. 3294 c.p.c., e del difetto di motivazione, per omesso esame del preteso giudicato precedente. Questo secondo profilo può ben trovare ingresso in questa sede, non ostandovi il mancato richiamo dell'art.360, n.5c.p.c., nel cui ambito anche, si muove, inequivocabilmente, il ricorso.
Il primo motivo di ricorso è, piuttosto, infondato.
Con esso i ricorrenti tendono ad accreditare un principio - non condivisibile - secondo cui il riconoscimento giudiziale del diritto al superiore trattamento economico in relazione all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, ancorché contenuto in una decisione precedente, passata in cosa giudicata, riguardante lo stesso lavoratore, nel corso del medesimo rapporto, esplica la sua efficacia vincolante anche in un successivo giudizio, tra le medesime parti, relativo alle differenze retributive pretese dal lavoratore alla stregua delle mansioni svolte in un periodo successivo a quello considerato dalla prima sentenza.
Come già affermato da questa Corte, in una situazione analoga (cfr, sentenza 20.12.1989, n. 5726), nei due giudizi sono diversi, in quanto correlati a periodi di tempo distinti, sia l'oggetto delle domande, sia i fatti posti a fondamento delle stesse, atteso che l'autorità del giudicato, pur potendosi estendere a presupposti di fatto e di diritto, trova un limite nell'oggetto specifico della decisione.
In altre parole. il fatto che il precedente giudicato abbia riconosciuto allo stesso lavoratore un trattamento superiore. previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni di grado più elevato. senza, peraltro, l'attribuzione della qualifica superiore, non è sufficiente per ritenere - senza un'apposita indagine di merito - che quelle stesse mansioni, nei medesimi termini e contesti lavorativi, siano proseguite anche per il periodo successivo, ne' che debba essere riconfermato il diritto al trattamento economico. In sostanza, il giudicato precedente, avendo avuto ad oggetto una situazione di fatto, fa stato "rebus sic stantibus" e non può produrre automaticamente i suoi effetti anche per il periodo da esso non considerato.
Coerente a questa premessa di principio, il Tribunale, non ritenendo sufficiente il precedente giudicato, ha svolto un'accurata indagine in ordine alle effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti in giudizio, per il periodo indicato nel ricorso introduttivo, giungendo -attraverso un iter valutativo che non appare censurabile sul piano logico-giuridico - ad affermare l'insussistenza di una intrinseca autonomia decisionale nello svolgimento di quelle prestazioni lavorative, quale elemento decisivo della mansione propria del livello retributivo superiore.
In particolare, il Tribunale ha escluso la sussistenza, nelle mansioni di fatto espletate dai ricorrenti, del qualificante punto della "responsabilità esecutiva" perché, in buona sostanza, le testimonianze avevano dimostrato che un controllo superiore era comunque esercitato, anche se non sempre in maniera continuativa. D'altra parte, coerentemente, non è stato attribuito rilievo decisivo alla circostanza che per un periodo di tempo il capo operaio o tecnico non fosse competente in elettronica - nell'ambito della quale i ricorrenti erano impiegati ai fini delle riparazioni ad essi affidate - non essendo ciò sufficiente ad escludere del tutto l'attribuzione ai capi operai o capi tecnici (ancorché non versati in elettronica) sia della responsabilità e dell'autonoma competenza circa la valutazione della validità delle riparazioni effettuate., sia del coordinamento delle attività del gruppo di operai sottoposto alla loro guida e vigilanza.
Anche il secondo motivo è infondato.
Con esso i ricorrenti, pur avendo a più riprese precisato che la loro azione mirava non già al riconoscimento di una qualifica o livello superiore, ma solo al trattamento retributivo corrispondente a mansioni ritenute superiori, denunciano come violazione di legge valutazioni della sentenza impugnata che non si riflettono nella invocata legge 1.2.1978, n. 30. Questa, (abrogata, a partire dalla fine del dicembre 1988, dall'art.1 della legge 12.7.1988, n. 270, la quale ha rimesso la disciplina della materia alla contrattazione nazionale di categoria) si limitava ad individuare sul piano nazionale - inserendole in apposite tabelle - le qualifiche del personale addetto al pubblici servizi di trasporto senza definirne minimamente le relative mansioni. Queste ultime sono invece individuate dal mansionario ATAC che però è atto unilaterale di quest'ultima azienda e non della resistente.
Il motivo è, comunque, anche infondato per le medesime ragioni esposte in riferimento al primo motivo: la sentenza impugnata, dopo aver individuato -coerentemente con le leggi nn. 30/78 e 270/88 - nell'autonomia e nella responsabilità i tratti qualificanti che consentano di riportare le mansioni operaie accertate a quelle tipiche della qualifica di VI livello, ha rilevato che "un controllo superiore era sempre esercitato", anche se non in misura continuativa.
Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti la spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27.10.1998
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999