Sentenza 23 novembre 2021
Massime • 1
In tema applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso del condannato che, contestando sotto il profilo della violazione di legge la valutazione effettuata dal giudice dell'esecuzione ai fini della rideterminazione della pena, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una "reformatio in peius" conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2021, n. 10711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10711 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2021 |
Testo completo
1071 1- 22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: EDUARDO DE GREGORIO - Presidente - Sent. n. sez. 1567/2021 -CC 23/11/2021 GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI R.G.N. 28934/2021 ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO - Relatore- GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore A FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe il tribunale di Pistoia, in qualità di giudice dell'esecuzione penale, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., in accoglimento della richiesta proposta da EN AU, ritenuta la continuazione tra i reati di cui alle sentenze n. 3512/2013 della corte di appello di Firenze e n. 669/09 della corte di appello di Catania, pronunciate nei confronti del suddetto EN, rideterminava la pena per i reati oggetto delle predette sentenze in anni 7 di reclusione ed euro 5.500,00 di multa.
2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il EN, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, "con riferimento alla sentenza da considerare quale pena base su cui applicare la disciplina del reato continuato". In particolare, rileva il ricorrente, il giudice di merito è incorso nell'erronea applicazione ed interpretazione del disposto dell'art. 671, c.p.p., avendo considerato, con riferimento alla sentenza n. 497/11, emessa in data 20.5.2011 dal tribunale di Pistoia, confermata dalla sentenza n. 3512/13, pronunciata il 25.11.2013 dalla corte di appello di Firenze, divenuta definitiva in data 7.12.2016, la pena di anni cinque di reclusione ed euro 1500,00 di multa, irrogata all'imputato per il delitto di cui all'art. 628, c.p., quale pena base su cui applicare l'aumento per la continuazione con la sentenza di cui al punto sub n. 1) dell'impugnata ordinanza, laddove la pena base su cui applicare l'aumento in questione avrebbe dovuto essere individuata in quella complessiva di anni sette di reclusione ed euro 25.000,00 di multa, di cui alla sentenza della corte di appello di Catania n. 669/C/09 del 30.3.2009, divenuta definitiva in data 2.2.2010, per il reato di cui all'art. 73, d.p.r. 309/90. 3. Con requisitoria scritta del 13.10.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, ai sensi dettare in generale, dunque anche per il ricorso per cassazione, le regole t della chiara formulazione dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., che, nel sulla inammissibilità dell'impugnazione, impone di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da "chi non ha interesse. Ed invero, come affermato da un condivisibile orientamento formatosi da tempo nella giurisprudenza di legittimità e non contraddetto da successivi arresti, in tema di reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento, come nella fattispecie in esame, comporterebbe una "reformatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (cfr. Cass., Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Rv. 216804) Né il ricorrente ha esplicitato le ragioni che giustificano la proposizione del ricorso di cui si discute, che, sotto questo profilo, appare affetto anche da evidente genericità.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23.11.2021. Il Consigliere Estensore Il Presidente Ede n R CO CASSAZIONE LERIA 24 MAR 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO RIO IL FUNCIONA dott.ssa Maria Cristina D'Angelo