Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/05/2002, n. 7304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7304 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
07 304/ 02 O L 2 7 L - 0 O 1 B - 6 I 2 L D E D A 3976/00 2 T 4 S 6 O . R P . P . M I D B A . l l D Ud. 14/02/02 REPUBBLICA ITALIANA . E Cron. 20366 b T a t N 2 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 S . E t r a LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. NO SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Primo Presidente f.f. Dott. SE IANNIRUBERTO Presidente di Sezione Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. SE MARZIALE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: Espropriazione per pubblica utilità/ Riferimento all'attuazione del PEEP/ ORDINANZA Successiva variante/Questione di Giurisdizione/Insussistenza/ sul ricorso proposto da: Rimessione degli atti al P.P. GIULIANO GHETTI, AMELIA GHETTI, FRANCA RIVA MARTELLI, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere n. 46, presso l'avv. Gianmarco Grez, unitamente agli avvocati Giancarlo Fanzini e Arnaldo Foschi del Foro di Forlì che li rappresenta e difendono in SE AL 1 229 virtù di procura a margine del ricorso;
ricorrenti -
contro
COMUNE DI FORLI', in persona del Sindaco, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso l'avv. Benito Emanuele, che con l'avv. Salvatore Lombardo del Foro di Forlì lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché CONAD ROMAGNA MARCHE Soc. Coop. a r.l.-quale incorporante della Ristrutturazione Rete Romagnola s.p.a., a sua volta incorporante della CONAD Tina Gori s.r.l. - in persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sant'Evaristo n. 157, presso l'avv. Andrea Assogna, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1091/99 del 20 ottobre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2002 dal relatore cons. dott. SE AL;
SE AL 2 Udito l'avv. Fanzini per i ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso, in via principale, per la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla Sezione semplice competente;
in via subordinata, per la dichiarazione della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. In fatto e in diritto che, con atto notificato il 4/6 aprile 1990, i signori UL HE, LI HE e RA VA LL convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Forlì, il Comune di Forlì e la CONAD Tina Gori, esponendo: che con decreto del 7 aprile 1977 il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Forlì aveva pronunciato l'espropriazione di un terreno di loro proprietà in favore del Comune, in attuazione del PEEP, per la realizzazione di un edificio scolastico e di una zona verde attrezzata;
che il Comune non aveva eseguito tali opere e aveva invece ◉ ceduto il diritto di superficie sull'area espropriata alla società CONAD di Tina Gori perché vi realizzasse un centro commerciale;
che tale diversa destinazione era illegittima, non potendo gli M SE AL 3 immobili espropriati essere utilizzati per la realizzazione di opere diverse da quelle alla cui esecuzione l'esproprio è stato preordinato. che, tanto premesso, gli attori chiedevano la retrocessione dell'area, previa dichiarazione di nullità degli atti negoziali intercorsi con la società CONAD e, in via subordinata, la condanna di entrambi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni secondo i principi in tema di accessione invertita, per il caso in cui la restituzione dell'immobile espropriato fosse stata ritenuta impossibile;
che le convenute, opponendosi all'accoglimento di tali domande, eccepivano, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
che il Tribunale di Forlì dichiarava la propria giurisdizione (sul rilievo che, in entrambi i casi, gli attori avevano prospettato la lesione di un diritto soggettivo), ma respingeva le domande, ponendo in evidenza che la realizzazione del centro commerciale era stata oggetto di varianti al PEEP, la cui legittimità non era innanzi al giudice stata mai posta in discussione amministrativo;
che l'appello proposto dai proprietari dell'area espropriata era SE AL 4 respinto dalla Corte territoriale, la quale ribadiva sia la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario che l'infondatezza delle domande avanzate nei confronti degli appellati;
che i signori HE e la signora VA LL hanno chiesto la cassazione di tale sentenza con due motivi, nessuno dei quali è stato peraltro formulato per motivi attinenti alla giurisdizione;
che, conseguentemente, il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario contenuto nella sentenza impugnata deve ritenersi ormai coperto da giudicato e, come tale, non più sindacabile, dal momento che il principio della conversione delle nullità nei motivi di gravame opera anche rispetto ai vizi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 15 gennaio 1993, n. 429; 10 novembre 1982, n. 5923); che non essendo pertanto in alcun modo prospettabile, in questa sede, una questione di giurisdizione, gli atti debbono essere rimessi al Primo Presidente per i provvedimenti di sua competenza P.T.M. La Corte di cassazione, a sezioni unite, rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso ad una sezione semplice. SE AL 5 Così deciso, in 2002. SE AL Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio Il Presidente Vincenzo Baldassare Giovanni eby in Cancelleria 17 MHG. 2002. LUSREC. the 6