Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5977
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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Se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata. Se, quindi, il retraente in appello cita, unitamente al retrattato, il locatore venditore dell'immobile, che assume alienato in violazione del suo diritto di prelazione urbana (art. 39 legge 27 luglio 1978 n. 392), pur se non svolge alcuna domanda nei suoi confronti, deve rimborsargli le spese giudiziali, se la domanda di riscatto è rigettata, in virtù del principio di causalità del processo.

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo e di diritto di prelazione e riscatto di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la omogenea ed unica complessità di un compendio immobiliare costituito da un terreno ripartito in porzioni connessi in locazione, può essere giuridicamente scissa in distinte entità patrimoniali autonome soltanto da una parcellazione autorizzata, in conformità a lecita lottizzazione, pur in presenza di costruzioni condonate nelle varie parti dell'intera area.

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  • 1Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27/09/2006 n° 20948Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5977
Data del deposito : 23 aprile 2001

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